Con la risoluzione del 17 febbraio 2016 n. 3946 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noti i presupposti e le modalità applicative per poter usufruire della riduzione del 50% in caso di immobile concesso in comodato ai familiari.
Giovedi 25 Febbraio 2016 |
Com'è noto l’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’ IMU: questa è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
Sul punto, essendo sorti dei dubbi interpretativi, il Ministero evidenzia quali siano le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione in oggetto:
1) il contratto deve essere registrato;
2) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
3) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
N.B: Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia le abitazioni di lusso.
Per quanto attiene al presupposto di cui al punto 2), sono sorti dubbi interpretativi in merito alla portata della norma nella parte in cui richiede che il comodante possieda“un solo immobile”in Italia:
a) ci si chiede, ad esempio, se con tale locuzione si fa riferimento all’immobile in senso lato con la conseguenza che il possesso, ad esempio, di un terreno agricolo o di un negozio, impedisce il riconoscimento dell’agevolazione oppure si intende il solo immobile a uso abitativo.
Risposta del Ministero: la norma deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo e pertanto il possesso di un altro immobile, che non sia destinato a uso abitativo, non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione.
Le stesse considerazioni valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo.
b) Altra ipotesi: due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile.
In tal caso l’agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, (naturalmente se per quest’ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell’unico immobile), ma non a quella del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione del beneficio in questione.
Invece, se il marito possiede l’altro immobile nello stesso comune e lo ha adibito ad abitazione principale, la condizione si considera verificata per entrambi i coniugi, che quindi beneficiano della riduzione della base imponibile.
c) Nel caso, poi, in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi sia concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l’agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso.
d) Infine, se un soggetto possiede due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato, il Ministero esclude che sia applicabile la disposizione di favore, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, poiché in tale fattispecie l’esclusione è determinata dalla circostanza che il soggetto non possiede un solo immobile in Italia.
Le stesse considerazioni, come riportato nella circolare, si applicano anche alla TASI che, come è noto, ha la stessa base imponibile dell'IMU.
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