Con la sentenza n. 3110 del 17/02/2016 la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, estende a tutti gli atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli l’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 (relativo all'imposta di bollo, di registro e le ulteriori imposte ipotecaria e catastale).
Venerdi 26 Febbraio 2016 |
Il caso: L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riconosciuto in sede di registrazione dell’atto di trasferimento di quota d’immobile (un terreno privo di fabbricati), effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi, i benefici fiscali di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987, notificò al sig. A. avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute, non considerando applicabile nella fattispecie il trattamento agevolato: per l'Ente, infatti, l’acquisto da parte del sig. A. della metà del terreno, oggetto di trasferimento dalla moglie al prezzo convenuto di € 74.886,25 non era conseguenza dell’avvenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi, vigendo già tra questi il regime della separazione dei beni ed essendo stato acquistato il terreno dai coniugi ciascuno per 1/2 in regime dunque di comunione ordinaria.
Di conseguenza, trattandosi di atto solo occasionalmente generato dalla separazione personale tra i coniugi, non poteva beneficiare dell'esenzione.
Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso, decisione, questa, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione, deducendo falsa applicazione dell’art. 19 L. n. 74/1987.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento e mutando il proprio precedente orientamento, rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento che, nel contesto di un’evoluzione verosimilmente non ancora del tutto conclusa, “ha fortemente valorizzato la centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale” (vedasi ad es: la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione o divorzio avanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile).
In tale contesto, la Cassazione, superando la distinzione tra atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, e atti ed accordi soltanto occasionalmente generati dalla separazione, giunge a riconoscere il “carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge”.
Per la Suprema Corte, quindi, non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale.
Resta sempre salva la possibilità per l’Amministrazione di contestare e provare la finalità elusiva degli atti medesimi.