Si segnalano due ordinanze del Tribunale di Cagliari, emesse rispettivamente in sede di ricorso d'urgenza e in sede di successivo reclamo, relative ad un caso di fermo auto iscritto da Equitalia, che sono a dir poco discutibili sotto ogni punto di vista, giuridico e di buon senso, e che si pongono in netto contrasto con l'orientamento più accreditato della giurisprudenza e con la stessa legislazione in materia.
Domenica 28 Febbraio 2016 |
La vicenda riguarda un avvocato che, dopo aver ricevuto il preavviso da parte di Equitalia, subisce il fermo amministrativo della propria autovettura, nonostante che avesse comunicato all'Ente che il veicolo oggetto del provvedimento era l'unico in suo possesso, che era inserito nel registro dei beni strumenti e nel libro cespiti, che lo stesso era strumentale all'esercizio della propria attività e che gli era necessario per raggiungere le sedi giudiziarie della Corte di Appello di Cagliari.
Il legale quindi presentava avanti al Tribunale di Cagliari un ricorso d'urgenza per la cancellazione del provvedimento cautelare, sussistendo i presupposti di legge: quanto al fumus, il provvedimento risultava in contrasto con l'art. 86 del D.P.R. 602/73, e quanto al periculum, il suddetto provvedimento impediva al legale lo svolgimento della propria attività, con conseguente pregiudizio per gli interessi dei clienti.
L'accoglimento del ricorso sembrava scontato ma ecco che il Tribunale adito, respinge l'istanza, con una motivazione del tutto “originale”: il criterio di strumentalità ha carattere relativo, valutabile in relazione alle concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente e pertanto, dal momento che l'attività svolta dal ricorrente ha natura strettamente intellettuale, l'autovettura, per un avvocato, non costituisce bene indispensabile alla professione (?!?!?!), a differenza delle dotazioni informatiche, ritenute imprescindibili.
La decisione veniva poi confermata dal Collegio in sede di reclamo.
Come si è evidenziato già nelle premesse, tali decisioni si pongono in contrasto con quanto sancisce la normativa e con la giurisprudenza formatisi in materia: in particolare:
l'art. 86 del dpr 602/73 esclude il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri (automobile ecc) se il debitore dimostri “all'agente della riscossione che il bene mobile (l’automobile oggetto di fermo) è strumentale all'attività di impresa o della professione”;
la norma in commento usa la parola “professione” e pertanto esclude a priori una valutazione di utilità dell'autovettura all'esercizio della professione da parte del giudice, in quanto la stessa è già stata delineata dalla legge; peraltro la legge non parla di “indispensabilità” del bene ma di strumentalità.
Affermare inoltre che la professione di avvocato sia prettamente intellettuale e quindi si svolga essenzialmente all'interno dello studio significa non avere contezza della realtà: l'avvocato, come evidenziato correttamente in sede di reclamo, è obbligato a recarsi fuori dal suo studio per raggiungere svariate sedi, spesso in luoghi diversi e distanti, sempre in rappresentanza e difesa degli interessi del cliente; per fare ciò l'avvocato ha quasi sempre la necessità di utilizzare un mezzo di locomozione”.
E' evidente quindi che le ordinanze in commento sono destituite del benchè minimo fondamento giuridico, oltrechè logico; peraltro una simile presa di posizione non solo è lesiva della dignità della professione di avvocato, ma può arrecare pregiudizio anche ai diritti dei cittadini, essendo elemento indispensabile (questo, sì) la presenza del difensore nelle aule di udienza.
Nei medesimi termini si sono espressi anche i due principali portali di informazione giuridica, Studiocataldi.it e la Leggepertutti.it, diretti rispettivamente dagli avvocati Roberto Cataldi e Angelo Greco, alla cui lettura si rimanda.