Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016

Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016
Venerdi 26 Febbraio 2016
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di (...) - dopo aver riconosciuto in sede di registrazione dell’atto di trasferimento di quota d’immobile (terreno privo di fabbricati) effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi i benefici fiscali di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987, notificò al sig. (...) avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute, non considerando applicabile nella fattispecie il trattamento agevolato, essendo quest’ultimo, usufruibile, secondo l’Ufficio, solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia.

Il contribuente impugnò l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Forlì, che accolse il ricorso. Avverso la decisione di primo grado l’Ufficio propose appello dinanzi alla CTR dell’Emilia - Romagna, che con sentenza n. 88/01/09, depositata il 16 settembre 2009, rigettò il gravame.

Contro detta decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, affidando il ricorso ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

La causa, già chiamata all’udienza del 9 settembre 2015, è stata rinviata a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta col giudizio R.G.N. 22809/10, relativo ad analogo ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso altra sentenza dello stesso tenore resa dalla CTR dell’Emilia - Romagna nel contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e la sig.ra (...) coniuge separata del (...), quale coobbligata solidale.

 

Motivi della decisione

1 Con runico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per "falsa applicazione dell’art. 19 L. n. 74/1987, e violazione dell’art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, degli artt. 159 e ss. c.c. e degli artt. 1100 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c L’Amministrazione ricorrente deduce l’erroneità in diritto della decisione impugnata, che ha ritenuto applicabile nella fattispecie in esame il regime di esenzione previsto dall’art. 19 della L. n. 74/1987, considerando il trasferimento immobiliare in questione, per il quale l’avviso di liquidazione impugnato aveva disposto l’assoggettamento a tassazione ordinaria, come disposto in attuazione degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi (...) e (...); ciò senza considerare - circostanza questa pacifica in fatto - che l’acquisto da parte del (...) della metà del terreno oggetto di trasferimento dalla moglie (...) al prezzo convenuto di € 74.886,25 non era conseguenza dell’avvenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi, vigendo già tra questi il regime della separazione dei beni ed essendo stato acquistato il terreno dai coniugi nel 2000 ciascuno per 1/2 in regime dunque di comunione ordinaria; sicché - conclude la ricorrente richiamando la pronuncia di questa Corte, Cass. civ. sez. V 3 dicembre 2001, n. 15231 - trattandosi di atto solo occasionalmente generato dalla separazione personale tra i coniugi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice tributario, non può trovare applicazione nella fattispecie il regime di esenzione previsto dall’art. 19 della L. n. 74/1987. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.045 secondi