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Segue un'anteprima del testo:
L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di (...) - dopo aver riconosciuto in sede di registrazione dell’atto di trasferimento di quota d’immobile (terreno privo di fabbricati) effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi i benefici fiscali di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987, notificò al sig. (...) avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute, non considerando applicabile nella fattispecie il trattamento agevolato, essendo quest’ultimo, usufruibile, secondo l’Ufficio, solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia.
Il contribuente impugnò l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Forlì, che accolse il ricorso. Avverso la decisione di primo grado l’Ufficio propose appello dinanzi alla CTR dell’Emilia - Romagna, che con sentenza n. 88/01/09, depositata il 16 settembre 2009, rigettò il gravame.
Contro detta decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, affidando il ricorso ad un solo motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
La causa, già chiamata all’udienza del 9 settembre 2015, è stata rinviata a nuovo ruolo per consentirne la trattazione congiunta col giudizio R.G.N. 22809/10, relativo ad analogo ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso altra sentenza dello stesso tenore resa dalla CTR dell’Emilia - Romagna nel contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e la sig.ra (...) coniuge separata del (...), quale coobbligata solidale.
1 Con runico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per "falsa applicazione dell’art. 19 L. n. 74/1987, e violazione dell’art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, degli artt. 159 e ss. c.c. e degli artt. 1100 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c L’Amministrazione ricorrente deduce l’erroneità in diritto della decisione impugnata, che ha ritenuto applicabile nella fattispecie in esame il regime di esenzione previsto dall’art. 19 della L. n. 74/1987, considerando il trasferimento immobiliare in questione, per il quale l’avviso di liquidazione impugnato aveva disposto l’assoggettamento a tassazione ordinaria, come disposto in attuazione degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi (...) e (...); ciò senza considerare - circostanza questa pacifica in fatto - che l’acquisto da parte del (...) della metà del terreno oggetto di trasferimento dalla moglie (...) al prezzo convenuto di € 74.886,25 non era conseguenza dell’avvenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi, vigendo già tra questi il regime della separazione dei beni ed essendo stato acquistato il terreno dai coniugi nel 2000 ciascuno per 1/2 in regime dunque di comunione ordinaria; sicché - conclude la ricorrente richiamando la pronuncia di questa Corte, Cass. civ. sez. V 3 dicembre 2001, n. 15231 - trattandosi di atto solo occasionalmente generato dalla separazione personale tra i coniugi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice tributario, non può trovare applicazione nella fattispecie il regime di esenzione previsto dall’art. 19 della L. n. 74/1987. ...
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