Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5610/2018 riguarda la validità o meno di una multa nell'ipotesi in cui non sia stato indicato nel relativo verbale il tratto di strada interessato dalla violazione.
Il Giudice di Pace di Nocera Terinese accoglieva l'opposizione proposta da O.G. avverso un verbale di accertamento di violazione del CdS: in particolare l'istante a fondamento del ricorso eccepiva la mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l'infrazione nel Decreto Prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'opposizione.
Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte rigetta l'impugnazione rilevando che il giudice di secondo grado aveva correttamente applicato principi già enunciati in materia, per cui : “ l'inserimento del tratto stradale nell'apposito decreto prefettizio è necessario solo ove al violazione al C.d.S. avviene attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza" e non invece - come nella fattispecie - con l'utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia”.
Esito: rigetto del ricorso con condanna al versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Scadenze per ricorso o pagamento multe
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 5610 del 08/03/2018