Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 5610 del 08/03/2018

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 5610 del 08/03/2018
Lunedi 19 Marzo 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3185/2017 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SACCOMANNO;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FALERNA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2103/2016 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2017 del Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

è stata impugnata la sentenza n. 2103/2016 del Tribunale di Lametia Terme con ricorso fondato su un unico motivo. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione, in riforma della appellata sentenza n. 600/2009 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, rigettava opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. di cui in atti.

Considerato che:

1.- Con motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e si deduce la nullità della gravata sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1- Il ricorso non è fondato.

L'impugnata sentenza, nel riformare la decisione del Giudice di prime cure, ha ritenuto infondati i motivi di doglianza (mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l'infrazione nel Decreto Prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata) posti a base dell'opposizione ai verbale di contestazione. In particolare a gravata decisione, conformandosi a noti principi già enunciati da questa Corte (Cass. n.ri 376 e 17905 del 2008) ha espressamente e correttamente escluso finanche la necessità dell'inserimento del tratto stradale nell'apposito decreto prefettizio, essendo quest'ultimo necessario solo ove al violazione al C.d.S. avviene attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza" e non invece - come nella fattispecie - con l'utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia. ...

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