La Cassazione include la bancarotta nella Giustizia Riparativa

La Cassazione include la bancarotta nella Giustizia Riparativa

Con la sentenza n. 29030 del 30 luglio 2026 della Quinta Sezione penale la Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato consenso della persona offesa (o del curatore fallimentare nei reati di bancarotta) non impedisce all'imputato di accedere a un programma di giustizia riparativa.

Giovedi 3 Settembre 2026
  • I Principi espressi nella Sentenza

Accesso alla mediazione: Il Giudice può autorizzare l'invio a un centro di mediazione anche se la vittima o la parte civile dicono di no.

Vittima surrogata: Il percorso dialogico può avvenire anche con una "vittima surrogata", cioè una persona diversa da quella offesa dal reato specifico.

Finalità: L'obiettivo principale è la responsabilizzazione dell'autore del reato.

Superamento del veto delle vittime: L'autorizzazione del Giudice all'invio delle parti presso un centro di mediazione non dipende dalla volontà della persona offesa.

Le cause ostative reali: Ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p., il giudice può negare l'accesso alla procedura solo se sussiste un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti.

  • Il caso specifico esaminato dalla Corte.

Nel giudizio per reati fallimentari di un amministratore di fatto, la Corte d'Appello aveva negato la giustizia riparativa basandosi esclusivamente sul "dissenso espresso dalla parte civile".

Nel caso in esame, il diniego espresso dalla Corte di appello di Palermo di invio di A.P. ad un Centro per la giustizia riparativa, in vista dell’ammissione ad un eventuale programma rriparativo, si pone in contrasto con la linea interpretativa della Suprema Corte secondo cui, in tema di giustizia riparativa, non osta all’autorizzazione giudiziale all’invio delle parti a un centro di mediazione il mancato consenso della persona offesa, atteso che le uniche circostanze ostative previste dal disposto dell’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (v. anche Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 – 01).

La Cassazione ha ritenuto questa motivazione della sentenza di appello viziata, annullando la decisione limitatamente a questo punto.

Pertanto, la Cassazione consente l’accesso alla mediazione. anche senza parere favorevole del curatore fallimentare laddove può essere utile per risolvere le questioni che derivano dal reato.

Secondo tale decisione il mancato consenso della parte civile nel processo penale non può impedire di per sé l’accesso dell’imputato al centro di mediazione: la procedura va esclusa solo se c’è un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre conta se l’intervento del mediatore può essere utile a risolvere le questioni che derivano dal reato.

La Corte precisa, sul punto, che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. “vittima surrogata”, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede nonostante che il Legislatore lo abbia posto a fondamento del provvedimento.

L’obiettivo perseguito dal legislatore, ossia, quello di responsabilizzazione dell’autore del reato, infatti, ben può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede (v. Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 – 01) ossia dalla cd Vittima surrogata.

In base a tali principi, dunque, la decisione sul punto merita di essere cassata, affinché il giudice del rinvio riesamini la richiesta avanzata da A.P. ai sensi dell’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. valutando se la sua partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sia o meno utile ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dai reati commessi e se costituisca un pericolo concreto per gli interessati (Come afferma R. Radi nella Riv. terzultimafermata del 24 Ago 26)

  • Sconto di pena e reati fallimentari

Pertanto, é stato accolto dalla Corte solo uno dei motivi di ricorso proposti dall’imputato condannato per reati fallimentari come amministratore di fatto di una srl se la bancarotta semplice risulta estinta per prescrizione, diventa definitiva la responsabilità per quella fraudolenta, patrimoniale e documentale.

Invero, la Corte ha accolto la censura che denuncia la violazione dell’articolo 129-bis Cpp e il vizio di motivazione atteso che la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione della Corte d’appello di negare all’imputato l’accesso alla giustizia riparativa per il “dissenso espresso dalla parte civile” (che nella bancarotta può essere anche un singolo creditore o il fisco), “i cui interessi sarebbero stati incompatibili con soluzioni perseguite fuori dal processo penale”.

Anzitutto non conta che l’imprenditore sia ormai dichiarato colpevole: se la mediazione penale riferita a reati procedibili d’ufficio si conclude con esito positivo, l’interessato può ottenere uno sconto di pena sula base della utilità del programma e della valutazione del pericolo.

  • La Motivazione del diniego

Il diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa richiede una motivazione concreta e specifica sull'inutilità del percorso riparativo.

Ad un primo esame, sembrerebbe che la Corte abbia voluto, in qualche modo, integrare e meglio precisare il contenuto di una decisione già assunta.

In effetti, in precedenza, la Cassazione penale Sez. Terza, con la sentenza n. 8653 depositata il 5 marzo 2026, in tema di giustizia riparativa, ha stabilito che l’autorizzazione giudiziale all’invio dell’imputato presso un Centro di giustizia riparativa ai sensi dell’articolo 129-bis Cpp postula la verifica delle sole condizioni ostative tassativamente previste dalla norma – pericolo concreto per l’accertamento dei fatti e pericolo concreto per gli interessati – nonché la sussistenza del presupposto positivo dell’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

Il punto dolente della decisione, censurato dalla Dottrina prevalente, è stato quello di affermare che il mancato consenso o interesse della vittima (o dei suoi rappresentanti legali) non costituisce condizione ostativa autonoma all’autorizzazione; la tipologia del reato – ancorché di violenza sessuale in danno di minorenne – non può essere di per sé preclusiva dell’accesso al programma”

Tale affermazione scaturisce da una analisi dell’art.44,comma 1, del D.Lgs.150/22 che prevede espressamente che i programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità; né la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato né l’assenza di iniziativa risarcitoria costituirebbero condi- zioni ostative dell’avvio ai programmi riparativi essendo gli stessi ontologicamente distinti dall’accertamento della responsabilità penale e dalle logiche patrimoniali di transazione del conflitto.

Infine, il coinvolgimento di persone minorenni, lungi dal costituire un elemento preclusivo, imporrebbe, per espressa previsione normativa, una accentuata valenza relazionale nella ricomposizione del conflitto, con assegnazione di mediatori penali dotati di specifiche competenze.

Invero, per la Suprema Corte, la giustizia riparativa, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dalla Riforma Cartabia del processo penale, non si preoccupa della punizione dell’autore del grave reato, quanto, piuttosto, della sua responsabilizzazione, promuovendo la rielaborazione del conflitto e dei motivi che hanno portato alla sua realizzazione.

Obiettivo dell’Istituto é, quindi, quello di far crescere nell’autore del reato un concetto di responsabilità verso la vittima oltre all’esigenza di riparare all’offesa arrecata alla stessa anche in assenza della controparte.

Sottolinea la Corte che “In quest’ottica, il sistema di giustizia riparativa può declinarsi non come strumento al servizio esclusivo delle vittime, ma di tutti i protagonisti del conflitto originato dal “fatto” per cui vi è un procedimento penale, che vengono messi sullo stesso piano”.(!!)

Appare evidente, alla luce delle citate considerazioni, come la Suprema Corte abbia introdotto un orientamento interpretativo della normativa istitutiva molto distante dalle logiche di transazione economica dei conflitti, poste a tutela delle Vittime che ne sono prive da sempre, salvo a ricorrere al Giudice Civile o ad un indennizzo risibile dello Stato nella carenza di mezzi economici dell’imputato nel 98% dei casi.

La Corte ravvisa nel contenuto dei programmi di giustizia riparativa un elemento a sostegno della tesi che ammette al percorso anche in presenza di un esplicito dissenso da parte della vittima o nel caso di una minorenne violentata, dei Familiari della stessa.

Nella normativa, infatti, oltre a programmi che vedono la necessaria partecipazione della vittima, si trova un riferimento a “ogni altro programma dialogico guidato da mediatori”.

In tali casi, la Corte ha ritenuto che ll Legislatore abbia stabilito che la mediazione possa avvenire anche con la c.d. “vittima surrogata o aspecifica”, ossia con “vittima di reato diverso da quello per cui si procede”, per scongiurare che il colpevole venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo.

Secondo tale assunto, al Giudice spetterebbe il compito di verificare l’assenza dei due elementi ostativi identificati dalla legge: l’interferenza con l’accertamento del fatto e il pericolo per l’incolumità dell’imputato o della vittima, quando ci sia un elevato livello di conflittualità tra i due.

Il tutto dovrebbe essere riportato dalla motivazione della decisione che l’ammette, come pure chiarito dalla sentenza della Quinta Sezione, innanzi commentata.

Tuttavia la sentenza n.8653/2026 ha considerato irrilevante anche la mancata ammissione del fatto da parte della persona considerata responsabile visto che la normativa non richiederebbe “alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell’imputato, posto che il programma riparatorio non postulerebbe affatto la sussistenza di una responsabilità penale, né si occuperebbe di questa, né, tanto meno, si può ritenere che la partecipazione al programma possa essere intesa di per sé come un’ammissione implicita di responsabilità penale”.(!!)

Pertanto, la Corte non ritiene necessaria ai fini del procedimento neppure l’assenza di un’iniziativa risarcitoria da parte dell’imputato, poiché la giustizia riparativa non punta al ripianamento economico del danno inflitto alla Vittima ed è lontana dalla logica mercantile della transazione economica.

  • Il consenso della Vittima

Entrambe le sentenze innanzi citate, tuttavia, trascurano un elemento essenziale posto a base dal Legislatore: il consenso della Vittima o dei suoi Familiari, se deceduta, in adempimento della Direttiva Europea del 2012/28 UE.

Ne consegue la necessità di sottolineare il ruolo ricoperto dalla Vittima nel “nuovo” processo e i diritti alla stessa riconosciuti dalla Riforma in linea con i dettami della UE.

Va ricordato, in primis, che la Direttiva citata, statuendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati, rivede e integra i principi enunciati nella Decisione Quadro del 2001.

In effetti, la Direttiva considera il reato “come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e, dunque, stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato o dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima”.

Tra i diritti fondamentali riconosciuti alla vittima vi è quello di ricevere informazioni in modo agevolmente comprensibile sin dal primo contatto con le Autorità, al fine di poter prendere parte al procedimento e prevede che venga garantito un servizio di traduzione, se sia alloglotta. nonché un’assistenza legale gratuita, per il caso in cui la vittima non possa permettersi un difensore.

E’ previsto, altresì, il diritto della vittima ad essere assistita da ulteriori servizi gratuiti di supporto sin dal primo contatto con l'Autorità giudiziaria ed indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia/ querela.

Sono previsti, inoltre, diversi diritti di partecipazione al processo penale ed, in particolare, per i reati più gravi, la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere ma non quello di dissentire dal provvedimento che ammetta alla Giustizia Riparativa l' autore del reato, il diritto al patrocinio a spese dello Stato, nonché il diritto all'assistenza nei contatti con l'autore del reato e con coloro che abbiano relazioni strette con l'autore del reato anche per la propria incolumità.

Viene, da ultimo, individuata dalla Direttiva citata la necessità di istituire possibili forme di Giustizia Riparativa, quali la mediazione tra vittima e autore del reato, da attuarsi solo previa richiesta ed assenso della vittima stessa, oltre che nell'interesse di quest'ultima (!!) come, invece, escluso dalla sentenza in commento.

Il presupposto essenziale per poter affermare tutti i diritti di partecipazione della vittima al processo penale, previsti dalla Direttiva, è che la vittima stessa sia messa in condizione di poter esprimere un consenso effettivo e libero al programma riparativo ovvero un proprio dissenso motivato dinanzi al Giudice del procedimento.

Per converso, tale principio risulta inattuato dalla norma procedurale dell’art 129bis CPP e dalle sentenze interpretative della Suprema Corte che hanno negato sia l’avviso alla Vittima ma anche la possibilità di impugnare l’Ordinanza di ammissione dell’imputato al programma ripararativo nei Centri previsti, come afferma la Dottrina prevalente.

La controversa norma, in effetti, stabilisce che ”L'invio degli interessati è disposto con Ordinanza dal Giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato”.

In particolare, detta norma si limita a stabilire che la Vittima sia sentita dal Giudice procedente solo “ove necessario” poiché la decisione competerebbe unicamente al Giudice in maniera insindacabile, anche quando il reato sia particolarmente grave, come avvenuto per il noto caso Maltesi.

Uno degli elementi innovativi della Direttiva citata è stata pure l'affermazione del diritto della vittima ad essere protetta dal rischio di vittimizzazione secondaria nell'accesso a servizi di Giustizia riparativa (art. 12).

In effetti, alcune disposizioni della Direttiva sono dedicate alle misure di protezione delle vittime e dei loro familiari da ulteriori sofferenze che derivino dalla commissione dell'illecito, con l'obiettivo di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, ovvero di danni emotivi o psicologici scaturenti della denuncia del reato subito.

Per contro, la Direttiva del 2012 richiede che gli Stati garantiscano come presupposto essenziale per l’accesso ai programmi riparatori, che:

  • sia richiesto sempre il consenso della vittima e siano valutate come prioritarie le sue esigenze;

  • il consenso della vittima sia informato;

  • si possa ricorrere a tali istituti solo previo riconoscimento da parte dell'autore del reato delle sue responsabilità;

  • eventuali accordi siano raggiunti volontariamente;

  • il confronto tra le parti avvenga in modo riservato;

  • sia evitata ogni ipotesi di vittimizzazione.

Tali principi sono stati recepiti nel testo dell’art.48 del D.Lgs 150/2022 che, con la intitolazione “Consenso alla partecipazione ai programmi di Giustizia Riparativa” sancisce che : Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.

Per la persona minore d’età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dallo esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

Per la persona minore d’età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall’esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all’articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

Qualora l’esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l’interesse della persona minore d’età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di questa ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l’interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore.

Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest’ultima, da sola o con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.

Inoltre, vi sono, sul punto, alcune criticità che vanno evidenziate.

Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell’offesa, quando questi lo richiedono mentre sarebbe opportuno che sia raccolto dal Giudice per evitare inutili perdite di tempo.

Il secondo rilievo deriva dal fatto che la Vittima, per come viene definita e protetta a livello europeo, va tutelata dalla giustizia penale quale soggetto passivo del reato a cui compete il diritto di esprimere o meno il proprio consenso/dissenso alla procedura riparatoria come parte essenziale della stessa e non come spettatore silente di decisioni inappropriate alla gravità del reato o alle conseguenze economiche e morali sofferte dalla stessa neppure quantificabili, come invece, escluso dalla Cassazione nelle sentenze citate.

Gli interventi del Legislatore vi sono stati, ma non a sufficienza, nell’alveo di un necessario cambiamento culturale gli interventi normativi che, a partire dalla Direttiva UE, si sono susseguiti nell’intento di un maggiore rafforzamento dei diritti delle vittime, soprattutto di quelle ritenute in sé vulnerabili, come pure l’introduzione, in attuazione dell’art. 1 comma 18 della Legge delega n.134 e del titolo IV del D.lgs. n.150/2022, di una disciplina organica della Giustizia Riparativa in attuazione delle prescrizioni della UE.

Proprio la prospettiva europea obbliga, infatti, a rivedere la posizione di chi subisce il fatto criminoso sotto un’altra luce con l’obiettivo di tutelare la vittima tout court ed i suoi diritti di informazione, di assistenza e di protezione nel e dal processo.

In una tale ottica, la implementazione dei diritti da riconoscere alle vittime vengono, inevitabilmente, ad intersecarsi con i principi cardine del nostro processo penale: principio di legalità (art. 111 comma 1 Cost.); contraddittorio, quale connotato della giurisdizione (art. 111 comma 2 Cost.) e metodo di accertamento del fatto di reato e della responsabilità dell’imputato (comma 4);la difesa (art. 24 comma 2 Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.).

Su questo piano è stato auspicato più volte, anche da chi scrive, che il nuovo assetto giudiziario venga inserito nella Riforma dell’art 111 della Cost. che giace alla Camera nel dubbio che possa ricadere nell’alveo dell’art 24 della Cost che sancisce il più generale diritto alla difesa della Vittima ma che in questa erronea forma è stato approvato dal Parlamento.

  • Conclusioni

Ancora una volta, secondo gli Ermellini, la giustizia riparativa può scattare al di là del tipo o della gravità di reato e non ha bisogno del riconoscimento di responsabilità da parte dell’imputato o il consenso della vittima, tanto che è stata ritenuta in astratto praticabile anche per il responsabile di abusi sessuali su minori (sentenza n. 8653 del 05/03/2026) o di stalking (sentenza n. 19393 del 28/05/2026), nonostante la contrarietà delle parti offese. E ciò anche se l’autore non confessa né risarcisce.

L’obiettivo, spiega in particolare la sentenza 8653/26, è evitare che “il reo venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo” come commentato da chi scrive sulle pagine di questa Rivista qualche tempo fa.

La valutazione del consenso - che deve essere personale, libero, consapevole, informato - è invece riservata al mediatore e risulta sempre ritrattabile senza effetti pregiudizievoli.

Il Giudice, dal canto suo, deve soltanto accertare se la partecipazione dell’imputato al programma può essere utile o invece crea un pericolo concreto.

La mediazione penale, d’altronde, offre uno spazio neutrale, protetto e riservato, al cui interno le parti possono raccontare l’esperienza vissuta, esprimere i loro bisogni, ascoltare l’altro e confrontarsi sulle conseguenze del reato: il tutto con l’assistenza di un mediatore qualificato, terzo e imparziale.

Ed è assoluta la gratuità dell’iter.

Le uniche circostanze ostative previste dalla legge sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità del percorso ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato.

Tale obiettivo di responsabilizzazione dell’autore può essere perseguito anche attraverso un programma dialogico attuato con una “vittima surrogata”, ossia una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede con tutti i limiti connessi alla figura ibrida ed estranea ai fatti di causa tutta da individuare nella casistica giudiziaria per similitudine.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 29030 2026

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