Per la Cassazione, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il caso fortuito da evento atmosferico va accertato con dati scientifici statistici riferiti al luogo specifico, e non desunto dal solo numero di alberi caduti o da elementi rilevati dopo il sinistro.
| Lunedi 17 Agosto 2026 |
La decisione si segnala perché chiarisce i limiti entro cui un evento atmosferico può integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. La Cassazione, in continuità con l'orientamento consolidato, precisa che elementi generici come il numero di alberi caduti nella stessa zona o le tracce rilevate successivamente al sinistro non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'eccezionalità del fenomeno atmosferico. Ne consegue che, nei giudizi di responsabilità da cose in custodia legati a eventi meteorologici, la prova liberatoria dovrà fondarsi su dati tecnici e statistici puntuali, pena il rigetto dell'eccezione di caso fortuito.
Tizio, dante causa dei ricorrenti (cui sono succeduti, nelle more del giudizio, la moglie Mevia e i figli Caio, Sempronio e Lucilla), aveva citato in giudizio Alfa S.p.A., gestore della strada statale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio fondo agricolo a causa della caduta di quattro alberi di alto fusto piantati lungo il ciglio stradale. La domanda, fondata sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., veniva respinta sia in primo grado sia in appello.
La Corte d'appello escludeva la responsabilità di Alfa S.p.A. ritenendo che l'evento fosse riconducibile a caso fortuito per le avverse condizioni atmosferiche, valorizzando in particolare:
Su queste basi, i giudici di merito hanno concluso che la caduta fosse imputabile a raffiche di vento eccezionalmente forti e non a carenze manutentive imputabili al custode.
Gli eredi di Tizio hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui hanno denunciato la violazione degli artt. 2051 cod. civ. e 115-116 cod. proc. civ. Ad avviso dei ricorrenti, la valutazione di eccezionalità dell'evento atmosferico compiuta dalla Corte territoriale sarebbe stata:
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo anzitutto l'assetto ormai consolidato della responsabilità da cose in custodia: si tratta di una responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi valutazione sulla condotta del custode e che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, inteso come fatto naturale o umano estraneo alla relazione custodiale, dotato di incidenza causale autonoma ed assorbente rispetto al danno.
Quanto, in particolare, agli eventi atmosferici, la Corte ha ricordato che essi integrano il caso fortuito solo se rivestono i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, da accertare non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma attraverso un'indagine fondata su dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico in cui si trova la cosa custodita.
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello non conforme a tali criteri, per almeno tre ragioni:
Su queste basi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati.
La Cassazione ha ribadito che la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito. Con riferimento agli eventi atmosferici, ha precisato che l'imprevedibilità e l'eccezionalità richieste a tal fine non possono essere desunte da nozioni di comune esperienza o da elementi indiziari generici, ma devono fondarsi su dati scientifici di tipo statistico riferiti in modo specifico al contesto di localizzazione della cosa custodita, considerata nello stato in cui si trovava al momento dell'evento.