Anche al minore diabetico può essere riconosciuta l’indennità di accompagnamento

Anche al minore diabetico può essere riconosciuta l’indennità di accompagnamento

Con l’ordinanza n. 24402/2026, pubblicata il 3 agosto 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla delimitazione del requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in relazione ai minori affetti da diabete mellito insulino-dipendente, ribadendo che l’impossibilità di compiere “gli atti quotidiani della vita” può fondarsi anche sull’incapacità di gestire un solo atto, purché esso presenti cadenza quotidiana, inerenza costante alla persona e funzione essenziale per la vita e la salute, con particolare riguardo alla soggettiva incapacità del minore di comprendere la necessità e la portata dell’atto terapeutico insulinico

Martedi 18 Agosto 2026

L’indennità di accompagnamento, istituita dalla legge n. 18 del 1980 e successivamente estesa dalla legge n. 508 del 1988 anche ai minori di anni diciotto, costituisce una prestazione assistenziale erogata a prescindere da requisiti reddituali e dalla condizione lavorativa del beneficiario.

La sua funzione è quella di compensare, almeno in parte, il deficit di autosufficienza del soggetto invalido totale, assicurando condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana.

I presupposti sanitari indicati dall’art. 1 della legge n. 18/1980 sono alternativi: l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di assistenza continua.

La giurisprudenza di legittimità, come ribadito dall’ordinanza in commento, ha chiarito che la nozione di “impossibilità” non coincide né con la mera difficoltà materiale, né con l’assoluta inidoneità a svolgere qualsiasi attività quotidiana. Essa può ravvisarsi anche nella soggettiva incapacità del soggetto, in ragione dell’età, delle condizioni o delle qualità personali, di intendere il significato, la portata, la necessità e l’importanza degli atti quotidiani, specie quando tali atti siano essenziali per la salvaguardia della propria condizione psicofisica.

In quest’ottica, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento può assumere rilievo anche l’impossibilità di compiere un solo atto, a condizione che esso abbia cadenza quotidiana, carattere di inerenza costante alla persona e funzione essenziale per la vita e la salute, anche in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili.

IL CASO: La vicenda processuale approdata all’esame dei giudici di legittimità traeva origine da una domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento proposta dai genitori di un minore affetto da diabete mellito insulino-dipendente, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale.

A sostegno della domanda era stata allegata la necessità di assistenza permanente per il monitoraggio dei valori glicemici, la manutenzione degli apparecchi di controllo e la somministrazione quotidiana di insulina, atti che il minore non era in grado di compiere autonomamente in ragione della sua età.

Nella fase di accertamento tecnico preventivo, il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario.

Proposta opposizione avverso tali conclusioni, il Tribunale rigettava la domanda senza disporre una nuova consulenza tecnica, richiamando quella svolta nella fase preventiva e ritenendo generiche le contestazioni sollevate dai ricorrenti, in quanto non fondate su documentazione medica ulteriore rispetto a quella già acquisita in sede di accertamento tecnico preventivo e prive di elementi idonei a segnalare incongruenze nella valutazione peritale.

Pertanto, i genitori del minore, rimasti soccombenti, investivano della questione la Corte di Cassazione, deducendo, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980 per l’erronea esclusione del requisito sanitario nonostante la necessità di un aiuto permanente nella gestione della terapia insulinica; dall’altro, l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’incapacità del minore di comprendere autonomamente la necessità dell’atto terapeutico e di farsene carico in modo consapevole, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione di tale circostanza.

La prospettazione dei ricorrenti muoveva da un dato sostanziale ben preciso: il minore, a causa della sua tenera età, non era in grado di somministrarsi autonomamente la terapia necessaria, né di comprendere integralmente la necessità dell’atto terapeutico e farsene carico in modo autonomo e consapevole.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi del ricorso in ragione della loro stretta connessione, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di provenienza in diversa composizione.

Sotto il profilo processuale, la Corte ha ribadito che, nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., il Tribunale non è tenuto necessariamente a rinnovare la consulenza tecnica, ma non può esimersi dal confrontarsi con le contestazioni specifiche mosse alla CTU, anche quando esse consistono in un dissenso diagnostico o valutativo.

L’inammissibilità del “mero dissenso diagnostico” è infatti categoria propria del giudizio di legittimità e non del giudizio di merito, il quale è invece deputato all’accertamento dei fatti rilevanti della controversia.

La Corte ha quindi affermato che il giudice dell’opposizione può trascurare le censure solo se esse siano realmente generiche, cioè prive del requisito della specificità; quando, invece, risultino motivate, il giudice deve esaminarle, restando rimessa alla sua discrezionalità soltanto la scelta se procedere o meno al rinnovo della CTU.

Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha richiamato il principio già espresso in precedenza secondo cui l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, rilevante ai fini dell’indennità di accompagnamento, non si esaurisce nell’assoluta incapacità di svolgere tutte le attività quotidiane e non coincide con la mera difficoltà materiale. Essa può consistere anche nell’incapacità soggettiva, dovuta all’età o alle condizioni personali, di comprendere il significato, la portata e la necessità di un atto essenziale ai fini della tutela della salute.

In particolare, la Corte ha evidenziato che il fatto che il minore diabetico conduca una “vita normale” compatibile con la sua età non costituisce, di per sé, indice sufficiente di autonomia. Al contrario, quella normalità può essere proprio il risultato dell’assistenza continua resa dai genitori; utilizzarla come argomento per negare il beneficio significherebbe penalizzare il contesto di cura che ha reso possibile tale normalità.

L’ordinanza rafforza una lettura funzionale e non atomistica del requisito sanitario previsto dall’art. 1 della legge n. 18/1980. L’attenzione non va rivolta al numero complessivo degli atti quotidiani che il minore riesce a compiere, bensì alla qualità e alla funzione dell’atto specifico che condiziona la possibilità stessa di svolgere gli altri atti della vita quotidiana.

Nei casi di diabete mellito di tipo 1 del minore, la terapia insulinica, il monitoraggio dei valori glicemici e la gestione delle possibili crisi ipo- o iperglicemiche non costituiscono cure episodiche, ma atti terapeutici a cadenza quotidiana, strettamente inerenti alla persona e funzionalmente essenziali alla vita e alla salute.

Tali atti possono dunque integrare, anche singolarmente, il requisito sanitario dell’indennità di accompagnamento, purché risulti in concreto che il minore, per età o condizioni personali, non sia ancora in grado di comprenderne la necessità e di provvedervi autonomamente.

Ne consegue che l’accertamento giudiziale deve essere condotto in concreto, verificando se l’assistenza richiesta ai genitori si presenti, per tempi, modi e intensità, diversa e più gravosa rispetto a quella normalmente necessaria a un bambino sano della stessa età.

L’ordinanza della Cassazione non stabilisce un automatismo in favore di tutti i minori diabetici, né individua una soglia fissa di età a partire dalla quale il minore possa considerarsi autonomo nella gestione della terapia. Rimette al giudice del rinvio la verifica concreta dell’incidenza della terapia insulinica sul grado di autonomia del minore, tenendo conto delle caratteristiche individuali del soggetto, della complessità della terapia e delle modalità con cui essa deve essere somministrata.

Pertanto, il principio affermato non è quello di una necessaria attribuzione del beneficio in ogni caso di diabete infantile, ma quello della piena rilevanza, ai fini dell’art. 1 della legge n. 18/1980, dell’atto terapeutico insulinico quando esso presenti i requisiti della quotidianità, dell’inerenza costante alla persona e dell’essenzialità per la vita e la salute, e quando il minore non sia in grado di gestirlo autonomamente.

In definitiva, l'ordinanza consolida due principi:

1. il primo di natura processuale: nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis c.p.c., il giudice deve confrontarsi con le contestazioni specifiche mosse alla consulenza tecnica, anche quando abbiano contenuto diagnostico-valutativo, non potendo rigettarle come generiche se esse investono in modo preciso l’interpretazione e l’applicazione del requisito sanitario;

2. il secondo di natura sostanziale: la nozione di “atti quotidiani della vita” va letta in senso funzionale, valorizzando la centralità dell’atto terapeutico essenziale nell’economia complessiva della vita del minore. Anche l’impossibilità di compiere un solo atto può fondare il diritto all’indennità di accompagnamento, se quell’atto è quotidiano, costantemente inerente alla persona e decisivo per la salvaguardia della salute.

Applicato ai minori affetti da diabete mellito di tipo 1, tale principi impongono di verificare se la gestione della terapia insulinica richieda un livello di comprensione e di capacità decisionale che il minore, in ragione della sua età o delle sue condizioni personali, non possiede ancora autonomamente. In presenza di tale situazione, l’assistenza continua prestata dai genitori può integrare il presupposto sanitario richiesto dall’art. 1 della legge n. 18/1980.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 24402 2026


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