Avvocati: da quando decorre il termine per far valere il diritto al compenso?

A cura della Redazione.
Avvocati: da quando decorre il termine per far valere il diritto al compenso?

Con l'ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del dies a quo da cui comincia a decorrere il diritto dell'avvocato a percepire il compenso per l'attività professionale svolta.

Martedi 25 Febbraio 2020

Il caso: L'avv. M.F.P. riceveva dalla associazione T. (d'ora innanzi, "l'Associazione") l'incarico professionale di assisterla in una controversia giudiziale; la controversia si concludeva con una sentenza depositata dalla Corte d'appello di Firenze il 29 settembre 2004.

Prima di tale data, e per l'esattezza il 3 aprile 2004, l'avvocato F.P. chiedeva al competente Consiglio dell'ordine un parere di congruità sulla parcella relativa ai compensi a lui dovuti dall'Associazione; sulla base di tale parere otteneva il 17 gennaio 2005 un decreto ingiuntivo nei confronti dell'Associazione; sulla base di questo decreto ingiuntivo iniziava l'esecuzione forzata nei confronti dell'Associazione, che però risultava infruttuosa.

Il legale decideva quindi di convenire in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena, con atto notificato 1'8 novembre 2005, M.B. e P.T., invocandone la responsabilità sussidiaria di cui all'articolo 38 c.c., per avere essi ricoperto la carica di segretari della suddetta Associazione, e di avere quindi agito in nome e per conto di essa nel conferire l'incarico professionale.

Il Tribunale rigettava la domanda del legale in quanto:

  • l'attore era decaduto dal proprio diritto di credito ai sensi dell'articolo 1957 c.c., per non avere coltivato la domanda nei confronti dei rappresentanti dell'associazione entro il semestre previsto dalla norma suddetta;

  • infatti tale termine doveva essere fatto decorrere dalla data del parere di congruità sulla parcella presentata dall'odierno ricorrente (cioè il 19 aprile 2004).

    Avendo la Corte d'Appello rigettato l'impugnazione, il legale ricorre in Cassazione, censurando la sentenza della Corte territoriale per i seguenti motivi:

    a) il contratto d'opera professionale è caratterizzato dal principio della "postnumerazione", di cui agli articoli 2225 e 2233 c.c.;

    b) in virtù di tale principio il diritto dell'avvocato al pagamento del compenso professionale sorge solo quando la sua prestazione è esaurita, e la sua prestazione deve ritenersi esaurita quando il giudice dinanzi al quale ha svolto il patrocinio depositi la sentenza conclusiva del giudizio, come si desume dal secondo comma dell'articolo 2957 c.c..

  • La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, coglie l'occasione per ribadire alcuni principi in materia di decadenza e prescrizione del diritto al compenso professionale:

  1. il primo comma dell'articolo 1957 c.c., pacificamente applicabile al credito vantato dal creditore di una associazione non riconosciuta nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto di questa, pone a carico del creditore un termine di decadenza, decorrente "dalla scadenza dell'obbligazione principale";

  2. poiché l'art. 2957, comma secondo, c.c., fa decorrere la prescrizione presuntiva del diritto all'onorario professionale dalla conclusione del giudizio per il quale l'opera professionale venne svolta, ciò vuol dire che è solo da tale momento che l'obbligazione può dirsi "scaduta", ed il relativo diritto può essere fatto valere;

  3. se dunque il diritto al pagamento dell'onorario professionale può essere fatto valere dopo la conclusione del giudizio, ha errato la Corte d'Appello nel ritenere che la sola presentazione all'ordine degli avvocati del parere di congruità della parcella costituisse il momento di "scadenza dell'obbligazione" ai sensi dell'articolo 1957 c.c.;

  4. prima della definizione del giudizio, solo la cessazione del rapporto di mandato può fare ritenere "scaduta" l'obbligazione di pagamento degli onorari e far scattare il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..

Sul punto pertanto vige il seguente principio di diritto: “"la conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4595/2020

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