Com’è noto dal 1 gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS viene effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il suddetto avviso ha sostituito la cartella di pagamento.
Lunedi 3 Settembre 2018 |
Il contribuente che intende impugnare il suddetto avviso a chi deve proporre il ricorso? Al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, o al Giudice Tributario?
La risposta a questa domanda è stata fornita di recente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19523/2018, pubblicata il 23 luglio 2018, con la quale è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, con esclusione di quella del Giudice Tributario.
IL CASO: La vicenda esaminata dalle Sezioni Unite nasce dall’opposizione promossa da un contribuente innanzi al Tribunale avverso un avviso di addebito ad esso notificato dall’INPS per contributi IVS (invalidità, Vecchiaia e Superstiti) omessi e per relativi accessori. Il suddetto avviso era stato emesso a seguito di un accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate. Nel costituirsi, l’INPS eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Pertanto, il Tribunale depositava istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi del primo comma dell’articolo 41 c.p.c, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, sulla scorta delle seguenti osservazioni:
la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura di esazione adottata (cfr. Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n. 6539/10; Cass. S.U. n. 7399/07), come quella a mezzo cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5;
come sostenuto dalle stesse Sezioni Unite rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale;
la giurisdizione del giudice ordinario deriva non solo dall'intrinseca natura del rapporto, ma anche dal rilievo che il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente puo' proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l'iscrizione a ruolo (v. Cass. S.U. n. 15168/10; Cass. S.U. n. 6539/10; Cass. S.U. n. 7399/07);
pertanto, appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale e' completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potesta'-soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. Cass. S.U. n. 26149/17);
appartengono, altresì, alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative alla legittimità o meno d'un avviso di addebito emesso dall'INPS, che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (v. Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).
Cassazione civile Sez. Unite Ordinanza n. 19523 del 23/07/2018