Con l’ordinanza n. 37527/2021, pubblicata il 30 novembre 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata nel caso in cui il messaggio è privo delle indicazioni previste dalla legge 53/94.
Venerdi 3 Dicembre 2021 |
IL CASO: La vicenda prende le mosse da un ricorso promosso da una lavoratrice contro il suo datore di lavoro avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme per differenze retributive, che veniva rigettato dal Tribunale.
La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della lavoratrice, lo dichiarava inammissibile in quanto proposto tardivamente per essere stato presentato oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado eseguita a mezzo pec.
La lavoratrice deduceva la nullità o l’inesistenza della notifica della sentenza in quanto il messaggio pec era privo delle indicazioni prescritte dall’art. 3 bis della legge 53/94. Secondo i giudici della Corte territoriale la notifica non poteva considerarsi inesistente ma al più viziata di nullità (se non soltanto di irregolarità) e, pertanto, sanata dal raggiungimento dello scopo.
L’indomita lavoratrice, proponeva, pertanto, ricorso per cassazione deducendo, fra i vari motivi del gravame, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 3bis della Iegge 53/1994, per l'incertezza ingenerata nel difensore destinatario della notificazione a mezzo PEC dei vizi del messaggio, privo in particolare del riferimento alla legge 53/1994 e della sottoscrizione telematica.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, come era avvenuto nel caso esaminato.