Lo Stato deve rimborsare i danni da effetti avversi dei vaccini

Avv. Augusta Palomba.
Lo Stato deve rimborsare i danni da effetti avversi dei vaccini

In questo periodo, segnato duramente dalla pandemia da Covid, si è sentito dire, con una certa frequenza,che lo Stato non avrebbe ancora previsto l’obbligo vaccinale per evitare di assumersi responsabilità verso la collettività e incorrere nel rischio di dover risarcire il danno da eventuali reazioni avverse conseguenti all’inoculazione di un siero dalla sperimentazione che da molti viene ritenuta troppo breve rispetto a quelli che sono i tempi ordinariamente occorrenti.

Venerdi 3 Dicembre 2021

Ma diversamente da quanto si crede, lo Stato, invece, è obbligato a risarcire i danni materiali e morali subiti da un soggetto che si è sottoposto ad un vaccino - non solo nel caso in cui questo sia obbligatorio ma anche qualora sia fortemente raccomandato - tutte le volte che vi è stato un serio pregiudizio alla salute che sia stato accertato e adeguatamente valutato in sede medica.

A stabilirlo è stata ancora una volta la Corte Costituzionale,che già con la sentenza 268/2017 aveva esteso l’indennizzo ai vaccini antinfluenzali e di recente,con la sentenza n. 118 del 26 maggio 2020, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione che non contemplava il risarcimento per i danni prodotti da una vaccinazione che, ancorché non obbligatoria, fosse fortemente raccomandata, ampliando così le ipotesi di indennizzo anche alle vaccinazioni contro il virus dell’epatite A.

La ratio sottesa a tale decisione sta nel principio che non è lecito richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative della vaccinazione non obbligatoria; la logica della tutela indennitaria in tal caso è quella di ripagare a spese di tutti un danno subito nell’interesse di tutti.

Secondo la richiamata pronuncia, inoltre, non vi è ragione alcuna per differenziare i casi in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quelli in cui sia semplicemente promosso e raccomandato dalla pubblica autorità con il fine di diffonderlo in maniera capillare nella società, proprio come sta accadendo con l’attuale campagna vaccinale anti Covid.

Se così non fosse, chiarisce ancora la Corte, si finirebbe per riversare su quanti sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello in favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione.

La Consulta ha inoltre chiarito che la previsione del diritto all’indennizzo in conseguenza di patologie che si pongono in rapporto causale con una vaccinazione, obbligatoria o raccomandata che sia, non deriva da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico - scientifica della somministrazione dei vaccini ma, al contrario, la previsione dell’indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in materia di tutela della salute.

E del resto, in campo scientifico la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, infatti, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo.

L’obiettivo di salute pubblica, attraverso fenomeni generalizzati di immunizzazione, pertanto, può essere perseguito, sia mediante atti che impongono le vaccinazioni che attraverso atti che ne fanno oggetto di raccomandazione che risulterà tanto più efficace quanto maggiore sarà l’affidamento dei singoli riguardo alle indicazioni dell’autorità sanitaria.

I vaccini anti Covid sono tra quelli fortemente raccomandati, forse i più fortemente raccomandati di tutta la storia, e dunque, se si dovessero presentare problemi consistenti in decessi o danni permanenti conseguenti alla inoculazione del vaccino anti Covid, lo Stato sarà tenuto comunque a risarcire i danni da eventuali effetti avversie ciò anche se è stato firmato il consenso informato.

Allegato:

Corte Costituzionale sentenza n.118 2020

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