Appello notificato in cancelleria e non alla pec dell'avvocato: conseguenze

Appello notificato in cancelleria e non alla pec dell'avvocato: conseguenze
Giovedi 22 Giugno 2017

E’ nulla e  non inesistente la notifica dell’atto di appello eseguita presso la Cancelleria anziché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, né l’impugnazione è inammissibile.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14958/2017,  pubblicata il 15 giugno 2017.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour  trae origine dall’appello promosso dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva accolto    la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria proposta da un cittadino straniero. Nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, quest’ultimo eccepiva l’inesistenza della notifica dell’atto di appello in quanto eseguita presso la cancelleria del giudice adito e non presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Secondo l’appellato, aver indicato nell’atto l’indirizzo di posta elettronica certificata escludeva la possibilità di eseguire la notificazione dell’appello presso la Cancelleria indipendentemente dall’elezione  di domicilio nel Comune dove ha sede il Giudice adito,  in quanto tale domiciliazione  non  era più necessaria in virtù delle modifiche apportate agli articoli 125 e 366 cpc, salvo che nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo pec non fosse andata a buon fine per causa imputabile al destinatario. La Corte di Appello accoglieva l’impugnazione proposta dal Ministero. Avverso la  decisione della Corte territoriale, proponeva ricorso il cittadino straniero sulla scorta di un solo motivo. Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 183, primo comma, 330 codice di procedura civile, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell’art. 16 – sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per aver omesso la sentenza di secondo grado di pronunciarsi in merito all’eccezione d’inesistenza della notificazione. 

LA DECISIONE : La Cassazione con la suddetta ordinanza ha ritenuto il ricorso infondato e nel rigettarlo ha osservato  che:

1. Ai  sensi dell’articolo 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012, introdotto dall’articolo  52, comma primo, lett b), del  decreto legge 2014 n. 114,  quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero  della Giustizia;

2. le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno dichiarato non necessario, in quanto estraneo al modello legale della notificazione, il requisito del collegamento tra il luogo in cui è stata effettuata e il destinatario, attribuendo invece rilievo alla sussistenza degli elementi strutturali idonei a rendere riconoscibile l’atto come notificazione ed affermato che in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui non ricorrono: 

a) L’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) La fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli enti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex legge eseguita). Restano pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. 

3. ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade invece nella categoria della nullità, sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento della scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cpc.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 15/06/2017 n.14958

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