Il Tribunale di Spoleto con l'ordinanza del 7 maggio 2017 ha dato una interpretazione restrittiva dell'art. 696 bis cpc che disciplina l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Venerdi 23 Giugno 2017 |
Nella fattispecie, i ricorrenti chiedevano ex art. 696 bis cpc che fosse disposto accertamento tecnico preventivo mediante CTU volta alla valutazione dello stato di un cordolo di cemento armato delimitante una strada, contro il quale si era schiantata l'autovettura del loro familiare, che nell'impatto era deceduto.
Diversamente da quanto emergeva dal rapporto dei C.C. intervenuti sul posto, per i ricorrenti la causa del sinistro era ascrivibile non alla velocità del conducente, ma alla inidoneità del cordolo.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente la inammissibilità del'accertamento richiesto perchè al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 696 bis cpc.
Il Tribunale adito respinge il ricorso, ritenendo fondate le eccezioni sollevate dai convenuti, per i seguenti motivi:
le questioni da sottoporre al CTU, nell'ambito di una vicenda complessa, ove va accertata preliminarmente la responsabilità, non appaiono suscettibili di conciliazione all'esito di una semplice CTU, proprio per la loro complessità, che impedisce di comprimerle in un accertamento a cognizione sommaria;
la consulenza tecnica ex art. 696 bis cpc è limitata all'accertamento e determinazione di crediti, mentre con il ricorso in oggetto si chiede di demandare al CTU l'indagine su fatti accaduti sei anni prima, che presuppone l'ulteriore accertamento che i luoghi non siano stati modificati e che la vettura coinvolta, da cui desumere la velocità tenuta dal conducente, sia ancora disponibile;
pertanto, per il Tribunale, non sussiste nel caso in esame un fumus boni iuris, l'accertamento richiesto appare complesso e al CTU non può essere demandato il compito di dirimere i contrasti tra le parti in punto di responsabilità, contrasti che impongono una istruttoria da svolgersi nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
Esito : rigetto del ricorso dichiarato inammissibile.