E’ nulla e non inesistente la notifica di un atto giudiziario eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (pec) se i file allegati risultano vuoti.
Giovedi 2 Novembre 2023 |
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 30082/2023, pubblicata il 30 ottobre scorso, affermando il principio di diritto secondo il quale “Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione”.
IL CASO: La vicenda riguarda il ricorso promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello con la quale quest’ultima aveva dichiarato improcedibile il gravame proposto dalla stessa amministrazione contro la decisione del Tribunale di accoglimento delle domande formulate da cinque impiegati amministrativi avente ad oggetto il diritto alla loro assunzione a tempo indeterminato a seguito dell'utile collocazione nella graduatoria di prima fascia, con il riconoscimento dei relativi diritti economici.
Il ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, era stato notificato dall’Amministrazione dello Stato a mezzo pec al difensore dei cinque appellati.
Costituendosi nel giudizio di secondo grado tre degli appellati eccepivano pregiudizialmente l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello in quanto i file allegati al messaggio pec erano vuoti.
L’eccezione veniva accolta dai giudici della Corte di Appello che, senza entrare nel merito delle censure formulate dall’amministrazione statale, dopo aver accertato che i file allegati al messaggio pec erano vuoti ritenevano inesistente, e quindi non sanabile, la notificazione dell'atto d'appello, "per la totale mancanza materiale dell'atto da notificare".
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, lo ha accolto con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, la quale si dovrà attenere al suddetto principio di diritto.
Nel decidere la controversia i giudici di legittimità hanno osservato che:
1. come già affermato in altri arresti giurisprudenziali, relativamente alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, il destinatario ha il dovere di "informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente";
2. le Sezioni Unite hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare "residuale" la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non-atto ed è "configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto;
3. relativamente alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, come affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, il destinatario ha il dovere di informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.
Nel caso esaminato, hanno evidenziato gli Ermellini:
1. il procedimento di trasmissione degli atti risulta perfettamente conforme al diritto. Il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del resto, pacifico tra le parti;
2. il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza, sia i nomi degli appellati, sia l'oggetto della notificazione ("ricorso in appello per la riforma della sentenza n. ……………. del Tribunale del Lavoro di ……….), sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d'Appello. Pertanto, la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione.
3. contrariamente a quanto affermato dai giudici della Corte di merito, è da escludere che si possa parlare di "totale mancanza dell'atto", da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.
4. trattandosi di mera nullità della notifica il giudice d'appello avrebbe dovuto fissare un termine perentorio per la rinnovazione che "impedisce ogni decadenza", perlomeno nei confronti degli appellati contumaci, secondo la regola generale contenuta nell’art. 291 c.p.c. che a differenza della rimessione in termini di cui al secondo comma dell’art. 153 c.p.c. prescinde da qualsiasi valutazione sulla incolpevolezza del notificante.
Cassazione civile ordinanza 30082 2023