Si segnala l'ordinanza del 28 marzo 2025 con cui il Tribunale di Palermo si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata costituzione del resistente in un procedimento per accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi ex art. 696 bis cpc.
Lunedi 14 Aprile 2025 |
Il caso: Tizio promuoveva avanti al Tribunale di Palemo un ATP ex art. 696 bis cpc a fini conciliativi; parte resistente non si costituiva nel giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva, nel dichiarare il ricorso improcedibile, osserva che:
a) com’è noto, la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, sicchè può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c., tant’è che orienta verso una composizione non conflittuale della lite, in cui assume primaria rilevanza l’intervento di un terzo neutrale che ha il compito di promuoverla;
b) è prevalente in giurisprudenza l’orientamento interpretativo secondo il quale l’istituto conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. appare di assai dubbia procedibilità se la parte resistente, ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo e del provvedimento giudiziale di fissazione dell’udienza rimane contumace: dall’ultimo comma dell’articolo stesso, infatti, si ricava che il presupposto operativo per una rituale acquisizione della CTU preventiva nel successivo ed instaurando giudizio di merito è rappresentato da una mancata conciliazione tra “ciascuna parte” che, dunque, se del caso, potrà chiedere la anzidetta trasferibilità dell’ATP conciliativo nel giudizio di merito;
c) da tali premesse si desume l’impossibilità di ammettere o ritenere procedibile una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in assenza della comparizione di uno dei soggetti coinvolti nella lite instauranda;
d) la partecipazione al procedimento del resistente è requisito essenziale affinché il consulente possa tentare di conciliare le parti e realizzare le finalità per le quali l’istituto è stato concepito:
- funzione deflattiva del contenzioso e conciliativa;
- in via subordinata, funzione d’istruzione preventiva, dato che l’esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazione) può essere utilizzabile nel successivo giudizio di merito;
e) non rileva peraltro che la contumacia del resistente rimetterebbe alla volontà di quest’ultimo l’operatività degli effetti conciliativi, trattandosi di un normale rischio di tutte le procedure che si vogliono definire tali laddove la possibile composizione di interessi contrapposti non può prescindere dalla partecipazione e dall’adesione dei soggetti coinvolti.