Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite hanno messo un punto alla dibattuta questione (alla quale sono state attribuite, nel corso del tempo, soluzioni opposte e contrastanti), dei trasferimenti immobiliari pattuiti nell'ambito degli accordi della crisi coniugale.
Venerdi 6 Agosto 2021 |
“Del tutto incontroversa, nella giurisprudenza di questa Corte, è peraltro l'ammissibilità – sul piano generale, anche a prescindere dalla materia fiscale – della sola assunzione dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene, o altro diritto reale, con gli accordi di separazione o di divorzio.
Sotto tale profilo, può anzi affermarsi che qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente – in quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale – gli aspetti economici della vicenda in atto, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile, ovvero di cessione definitiva del bene stesso, o ancora di assunzione dell'obbligo di trasferirlo, è stata ritenuta egualmente ammissibile e valida dalla giurisprudenza di legittimità”.
Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite hanno messo un punto alla dibattuta questione (alla quale sono state attribuite, nel corso del tempo, soluzioni opposte e contrastanti), dei trasferimenti immobiliari pattuiti nell'ambito degli accordi della crisi coniugale. Con la decisione in oggetto, sono stati cristallizzati due importanti principi di diritto che riportiamo di seguito:
1. le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico, ex art. 2699 cod. civ.
2. Ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, relativamente alle pattuizioni concernenti la prole e i rapporti economici, ha natura di pronuncia dichiarativa), ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione, ex art. 2657 cod. civ., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52/85, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
La questione era stata sollevata a seguito di ordinanza interlocutoria del 10 febbraio 2020, n. 3089, con la quale si era sottoposta alle SS. UU., la questione sul se la sentenza di divorzio su ricorso congiunto delle parti o il verbale di separazione consensuale omologato, potessero o meno prevedere l'immediato trasferimento immobiliare, senza necessità di ricorrere all'intervento di un notaio.
A monte della richiesta, vi era il ricorso di due ex coniugi che, in sede di procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, raggiungevano un accordo le cui condizioni prevedevano il trasferimento in favore dei figli della quota del 50% della nuda proprietà spettante al coniuge sull'immobile adibito a casa coniugale ed il contestuale trasferimento da parte dello stesso alla ex moglie, dell'usufrutto della sua quota dell'immobile.
In estrema sintesi possiamo constatare che, secondo le Sezioni Unite, sono valide le clausole sia dell'omologa della separazione consensuale, sia della sentenza di divorzio congiunto le quali riconoscano ad uno o ad entrambe i coniugi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali e ciò in quanto il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico, ex art. 2699 cod. civ., e, laddove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologa, valido titolo per la trascrizione, ex art. 2657 cod. civ.