Con la sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020 la Corte di Cassazione, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un Notaio, si pronuncia in merito alla necessità dell'atto notarile per il trasferimento della quota di un immobile da un coniuge all'altro inserito in un accordo di negoziazione assistita.
Venerdi 31 Gennaio 2020 |
Il caso: Due coniugi concludevano un accordo di separazione personale all'esito di una procedura di negoziazione assistita, accordo che conteneva la regolamentazione degli aspetti personali della separazione riguardanti i coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore di eta', la determinazione dell'assegno mensile dovuto dal marito per il mantenimento del minore, il trasferimento in favore della moglie della proprieta' della quota di meta' dell'immobile adibito a casa coniugale, dietro corrispettivo della somma di Euro 12.000 con accollo dell'obbligo di pagamento del mutuo ipotecario.
In calce alla scrittura privata con la firma dei coniugi autenticata dagli avvocati, il notaio M.M. poneva la propria autentica con una forma identica a quella in uso per l'autentica formale prevista dall'articolo 72 L. n. con lettura alle parti della scrittura dell'orario di sottoscrizione, ma senza il numero di repertorio e il numero di raccolta.
Per il Notaio, si trattava di un'autentica cosiddetta minore per la quale non era necessario il controllo di legalita' dell'atto.
Successivamente il pubblico ministero rilasciava la propria autorizzazione ma il conservatore rifiutava la trascrizione del verbale di accordo dandone notizia al consiglio notarile, che contestava al notaio l'illegittimita' del suo comportamento. Successivamente, il notaio riceveva un atto notarile di trasferimento, in forza del quale il marito cedeva alla moglie i propri diritti sull'abitazione familiare in conformita' all'obbligo assunto nel precedente accordo; l'atto in questione veniva poi trascritto.
Si apriva un procedimento disciplinare nei confronti del Notaio, in quanto:
a) il Notaio aveva effettuato un'autentica del verbale dell'accordo di separazione senza rispettare le modalita' previste dall'articolo 72 l.n. e senza procedere all'iscrizione a repertorio, alla conservazione dell'atto a raccolta e senza neanche curarne la trascrizione atteso che tale incombente era stato espressamente posto a carico di uno dei coniugi;
b) tale condotta integrava oltre alla violazione degli articoli 62 e 72 e articolo 138, lettera c), l.n. anche una grave violazione dell'articolo 147, lettera a), della medesima legge, avendo compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile.
Il notaio proponeva reclamo avverso la decisione emessa dalla Co.Re.Di. del Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto con la quale, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui alla L. n. 89 del 1913, articolo 144 (di seguito legge notarile o l.n.), erano state irrogate plurime sanzioni pecuniarie.
La Corte d'Appello di Venezia rigettava integralmente il reclamo proposto: per la Corte trattandosi di un atto di trasferimento immobiliare era necessaria l'autentica ex articolo 72 legge notarile che impone al notaio il controllo di legalita', essendogli vietato di ricevere e autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e all'ordine pubblico ex articolo 28 l.n..
Il Notaio ricorre in Cassazione, rilevando, tra i vari motivi, che:
a) l'accordo raggiunto con la procedura di negoziazione assistita e il medesimo accordo, raggiunto con la procedura ex articolo 6 della medesima legge, in tema di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, non ha carattere negoziale;
b) nella procedura e' previsto l'intervento del pubblico ministero e si producono gli effetti dei provvedimenti giudiziari: non si tratta, dunque, di un atto notarile e non puo' nemmeno essere ricondotto ad una semplice scrittura privata, proprio perche' deve essere approvato dal pubblico ministero ed equivale a un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria;
c) dunque, al pubblico ufficiale e' richiesta la sola autenticazione delle sottoscrizioni ossia l'autentica cosiddetta minore.
Per la Suprema Corte, il motivo è infondato; infatti.
la normativa in tema di negoziazione assistita dispone che l'accordo che compone la controversia venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
il comma 3 dell'articolo 5 prevede che, quando le parti, con l'accordo, concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso e' necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato;
il combinato disposto del Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 5, comma 3, e dell'articolo 6, impone, per procedersi alla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare (eventualmente) contenuto nell'accordo di separazione o divorzio, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a cio' autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti; cio' anche in conformita' con il disposto dell'articolo 2657 c.c., comma 1, secondo cui "la trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente";
Da quanto sopra evidenziato, si deve affermare il seguente principio di diritto:
"ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o piu' diritti di proprieta' su beni immobili, la disciplina di cui al Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 6, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, e' necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a cio' autorizzato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3".