Ai fini della decadenza delle agevolazioni fiscali prima casa il ritardo nell’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato all’asta e’ causa di forza maggiore non imputabile all’aggiudicatario
Sabato 8 Aprile 2017 |
Qualora il contribuente acquista un nuovo immobile all’asta versando il prezzo entro l’anno prescritto dalla legge per godere delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa e il Tribunale emette il decreto di trasferimento oltre il suddetto termine, è illegittimo il provvedimento di revoca delle agevolazioni fiscali emesso dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di un ritardo non imputabile al contribuente nè prevedibile da parte di quest’ultimo.
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6076, pubblicata in data 9 marzo 2017.
IL CASO:
Un contribuente aveva venduto entro i cinque anni la casa acquistata usufruendo dei benefici fiscali c.d. prima casa. Successivamente, entro l’anno previsto dalla legge, aveva acquistato una nuova casa aggiudicandosi l’immobile ad un’asta giudiziaria. Entro l’anno dalla vendita della prima casa aveva provveduto a versare l’intero prezzo dell’aggiudicazione, ma il decreto di trasferimento era stato emesso dal Tribunale in ritardo e precisamente dopo un anno e sette giorni rispetto alla scadenza prevista dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate, revocava l’agevolazione cd “prima casa” prevista dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/86 e provvedeva al recupero della maggior Iva dovuta sull’acquisto dell’immobile e dell’imposta sostitutiva sul relativo mutuo ipotecario, sostenendo che il contribuente aveva venduto l’immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni senza però procedere ad un nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione. A seguito dell’impugnazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia accoglieva il gravame, ritenendo la sussistenza nel caso di specie di una “causa di forza maggiore”, in quanto il contribuente dopo essersi aggiudicato l’immobile aveva provveduto a versare il relativo prezzo entro l’anno prescritto dalla legge ed aveva ottenuto il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale in ritardo e che tale ritardo non era assolutamente imputabile al contribuente ne lo stesso era prevedibile. Avverso la sentenza di Appello proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate.
LA DECISIONE:
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso e condannare l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, hanno:
1. ritenuto condivisibile il giudizio emesso dalla Commissione Tributaria Regionale che ha ravvisato nel caso di specie l’esistenza di una "causa di forza maggiore" non imputabile al contribuente;
2. confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’analoga fattispecie di decadenza dall’agevolazione "prima casa” — per mancato stabilimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro il termine di 18 mesi dall’acquisto — resta impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento (Cass. sez. V, sent. n. 13148/16; cfr. Cass. sez. V, sent. n. 14399/13; Cass. sez. VI-5, ord. n. 864/16 e n.. 25/16).
3. evidenziato che “non è nemmeno ipotizzabile una "sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto della registrazione dell'acquisto" per il "mancato reinvestimento del ricavato della vendita nell'acquisto di altra abitazione" (tale da rendere irrilevante ogni rilievo di forza maggiore, come nel precedente di Cass. sez. V, sent. n. 2552/03), poiché nel caso di specie l’acquisto invece vi è stato, ed è stato anche tempestivo con riguardo agli adempimenti pretendibili dal contribuente, quanto ad aggiudicazione e pagamento del prezzo, mentre il (lieve) ritardo è dipeso solo dalla emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. — necessario per il realizzarsi dell’effetto traslativo della vendita forzata — a distanza di circa cinque mesi dall’avvenuto pagamento del prezzo”.