Procedura civile: nullità del ricorso introduttivo se mancano le conclusioni e il petitum

Procedura civile: nullità del ricorso introduttivo se mancano le conclusioni e il petitum

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8492 del 31 marzo 2017 chiarisce, a conferma del proprio orientamento, quali siano le conseguenze in caso di ricorso introduttivo privo di oggetto, ragioni della domanda e conclusioni.

Venerdi 7 Aprile 2017

Nel caso in esame, un avvocato adiva il giudice di pace, in base alla L. n. 794 del 1942, art. 28, per ottenere la liquidazione del proprio compenso professionale per prestazioni giudiziali (ricorsi per decreti ingiuntivi e, per alcuni di questi, anche le relative cause di opposizione) rese in favore di un condominio.

Nel resistere il predetto condominio eccepiva l'incompletezza del ricorso, il quale non recava nè richieste nè conclusioni specifiche cui poter contraddire; in particolare l'atto introduttivo del procedimento constava di due pagine: la prima con contenuto narrativo, la seconda recava soltanto la richiesta di fissazione dell'udienza camerale di comparizione delle parti.

Tra lo scritto dell'una e dell'altra pagina non vi era alcuna continuità del discorso logico, sicchè neppure la narrazione dei fatti era completa; mancava, inoltre, qualsiasi indicazione delle conclusioni e, in particolare, della somma richiesta e della relativa specifica.

il giudice di pace liquidava in favore del ricorrente la somma di Euro 3.480,50, oltre interessi legali : nel merito osservava che l'eccezione di incompletezza del ricorso non specificava il criterio in base al quale la copia notificata sarebbe stata incompleta ed inintelligibile.

Il Condominio proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando ra l'altro a) violazione o falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., e art. 156 c.p.c., comma 2, eart. 24 Cost., essendo priva la copia notificata del ricorso introduttivo dei requisiti minimi di legge; b) violazione o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., commi 1 e 2, in quanto il giudice di pace non ha rilevato la discordanza denunciata tra la copia notificata del ricorso e l'originale depositato agli atti, il condominio resistente non ha preso posizione specifica su circostanze e deduzioni contenute nell'originale del ricorso, per cui le lacune della copia notificata non hanno garantito l'instaurazione di un corretto contraddittorio.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, osserva e ribadisce che:

- l'art. 125 c.p.c., stabilisce che la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto devono indicare:l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni o l’istanza; l’originale e le copie da notificare devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale; il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.

- il difetto dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni, determina la nullità dell'atto, che il giudice di merito è tenuto a rilevare concedendo all'opponente, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., un apposito termine o per rinnovare l'atto o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda.

Esito: accoglimento del ricorso con rinvio, anche per le spese di cassazione, all'Ufficio del giudice di pace in persona di un diverso magistrato, affinchè provveda a decidere nuovamente il merito della controversia, previa integrazione della domanda nel primo atto difensivo della parte originaria attrice.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Sentenza del 31/03/2017 n.8492

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