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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano - Presidente -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. MANZON Enrico - Consigliere -
Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -
Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21326/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PELLEGRINI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 974/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 25/05/2015, depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
che:
1. il giudizio concerne il recupero della maggior Iva dovuta sull'acquisto di un immobile e dell'imposta sostitutiva sul relativo mutuo ipotecario, a seguito di revoca dell'agevolazione cd. "prima casa" prevista dall'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente alienato in data 29/06/2010 l'immobile acquistato con detta agevolazione in data 13/06/2006 senza però procedere ad un nuovo acquisto entro un anno dall'alienazione;
2. all'esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l'adozione della motivazione in forma semplificata.
che:
3. il giudice d'appello ha condivisibilmente ravvisato l'esistenza di una "causa di forza maggiore", poichè il contribuente si è reso aggiudicatario all'asta del nuovo immobile in data 18/01/2011 ed ha provveduto a versare il relativo prezzo in data 15/02/2011 - quindi ampiamente entro l'anno prescritto dalla legge - ottenendo però il decreto giudiziale di trasferimento ex art. 586 c.p.c., solo in data 6/07/2011, con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza dell'anno, ritardo però a lui non imputabile, nè (data la sua estensione) prevedibile; ...
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