Adeguamento dei contratti anteriori alla Delibera CICR: sempre necessario l’accordo espresso

Avv. Sergio Amicarelli.
Adeguamento dei contratti anteriori alla Delibera CICR: sempre necessario l’accordo espresso

Nota alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2783/2025

Martedi 24 Giugno 2025

Nel giudizio di secondo grado, da me patrocinato, unitamente al giudizio di primo grado, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2783 del 3 giugno 2025, ha rigettato l’impugnazione proposta da due istituti di credito avverso la decisione del Tribunale che, su istanza del correntista, aveva rideterminato i saldi di più rapporti bancari, facenti capo a diverse società, appartenenti ad un medesimo Gruppo commerciale, trasfuse per incorporazione in unica società in corso di giudizio, attivi sin dal 1999, espungendo gli addebiti illegittimi per interessi e competenze non pattuiti.

L’aspetto centrale della pronuncia riguarda la nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. La Corte ha chiarito che, in tali ipotesi, l’adeguamento alla disciplina sopravvenuta richiede necessariamente un nuovo accordo scritto, validamente accettato dal cliente. Non è sufficiente, dunque, una semplice comunicazione unilaterale della banca.

Sul punto, la Corte territoriale si allinea ai precedenti principi giuridici di legittimità, di cui da ultimo l’Ordinanza della S. Corte Civile, Sez. I, n. 5575 del 3 marzo 2025, ove si afferma l’indispensabilità di una nuova pattuizione conforme al comma 3 dell’art. 7 della delibera CICR, che cosi’ recita “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientele”.

Ebbene, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Appello, essendo stati accesi i rapporti ante delibera 2000, non trova applicazione il comma 2 dell’art. 7 della predetta delibera, bensì il comma 3, poiché passare dal divieto di applicazione di clausole anatocistiche nulle ante 2000 (cfr. Sentenza Corte Costituzionale n.425 del 2000) all’applicazione di interessi composti post 2000, comporta di per sé un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e pertanto esse devono essere approvate dal cliente (comma 3 art.7 Delibera CICR 2000).

Quanto suesposto è riportato in maniera cristallina dalla Corte di Appello di Napoli, dove alla pagina 6 della sentenza in commento, cosi’ riporta “... In definitiva, ai fini dell’adeguamento dei contratti anteriori alla Delibera CICR, è sempre necessario l’accordo espresso, il quale, nella specie, non ricorre, sicché il giudice di prime cure ha correttamente espunto, ai fini della rideterminazione del saldo, ogni capitalizzazione”.

Tale indirizzo è consolidato in giurisprudenza: si vedano, tra le altre, Cass. Civ. n. 28215/2024, n. 17634/2021, SS.UU. n. 26724/2020, n. 23853/2020.

La decisione conferma la tendenza della giurisprudenza di merito a garantire la trasparenza contrattuale nei rapporti bancari, rafforzando il principio per cui la validità delle clausole anatocistiche, anche in sede di adeguamento, non può prescindere da un consenso espresso e consapevole del cliente.

La sentenza si sofferma anche sulla prova dell’indebito, ritenendo ammissibile la domanda di ripetizione anche quando la documentazione bancaria prodotta non copra l’intera durata del rapporto, purché il saldo venga ricostruito a partire dal primo estratto conto disponibile, conformemente ai principi affermati ex multis Cass. Civile Sez. I° 09.03.2023 “Qualora il correntista depositi soltanto alcuni di essi, se da un lato non adempie a detto onere per la parte del rapporto non documentato, dall’altro tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecito accertamento giudiziale del dare e dell’avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato” (cosiddetto primo saldo utile per la ricostruzione del rapporto).

Sul punto è opportuno precisare, sebbene non indicato in sentenza, che l’incidenza dell’onere della prova varia a seconda della posizione della processuale della banca. Infatti, in caso di domanda riconvenzionale dell’affidante l’onere è ripartito tra le parti.

Nei giudizi con domande incrociate, ove la banca agisca per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda la rideterminazione del saldo, con eventuale ripetizione dell’indebito a conto chiuso, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto comporta l'applicazione del criterio dell'azzeramento del saldo (cosiddetto Saldo Zero) quale strumento di ripartizione dell'onere probatorio.

In presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, ciascuna delle parti è onerata della prova della propria pretesa, con la conseguenza che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto giustifica un accertamento che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Il reciproco onere probatorio deve trovare concreta attuazione scongiurando che il saldo da prendere in considerazione possa essere diverso a seconda che si valuti la domanda di una o dell'altra parte, evitando di gravare una delle parti dell'onere di dimostrare l'eventuale insussistenza di un credito o di un minor debito dell'altra.

Quando non sussiste documentazione che risalga all'inizio del rapporto, il calcolo del dovuto per la banca si effettua azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile e procedendo alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successive; il correntista beneficia dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile operato in ragione della domanda riconvenzionale della banca, contemperando in definitiva le opposte pretese (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 12487/2025)

Allegato:

Corte Appello Napoli sentenza 2783 2025

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi