Anatocismo: incostituzionale il c.d. 'salva banche'

Sentenza n. 78 del 5 aprile 2012.
Anatocismo: incostituzionale il c.d. 'salva banche'
La Consulta ha decretato l'incostituzionalità dell' Art. 2, comma 61 del D.L. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 10/2011.
Sabato 7 Aprile 2012

Con questa importante sentenza la Corte Costituzionale ha sancito l'incostituzionalità della norma c.d. 'salva banche' inserita nel decreto 'milleproroghe' che riportiamo di seguito:

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La norma, intervenendo sull'articolo 2935 del codice civile, aveva inteso fornire una sua interpretazione autentica che in materia di anatocismo avrebbe giocoforza favorito gli istituti di credito, abbreviando di fatto i termini di prescrizione dei diritti per i correntisti.

La norma prevedeva infatti che il 'dies a quo' per la prescrizione decorresse dal momento in cui veniva effettuata ogni singola scrittura sul conto, compresi quindi anche gli addebiti degli interessi anatocistici, contrariamente alla tendenza consolidatasi nella quasi totalità della giurisprudenza che individuava tale termine nella data di risoluzione del rapporto con la banca o nel pagamento solutorio finalizzato alla copertura del passivo.

In più il comma 61 prevedeva anche la contestuale esclusione della restituzione di eventuali importi già versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011, ovvero prima del 26 febbraio 2011.

La retroattività della norma, in contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), avrebbe certamente compromesso la posizione giuridica di coloro che avevano già iniziato azioni volte al recupero delle somme anatocistiche indebitamente versate introducendo un forte squilibrio tra le parti.

La Corte inoltre non ha ravvisato neppure quali sarebbero i "motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo" della norma e pertanto ne ha decreato la completa incostituzionalità.

 

Qui il testo integrale della sentenza.

 

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