Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1371/2025 del 16 dicembre 2025 affronta la questione della interpretazione dell'art. 63 disp.att c.p.c. nella parte in cui consente all'amministratore del condominio di sospendere al condomino moroso i servizi condominiali godibili separatamente, distinguendo tra servizi essenziali e quelli non essenziali.
| Giovedi 22 Gennaio 2026 |
Il caso: Il Condominio Alfa, in persona dell'amministratore, otteneva dal GdP un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso Caio per un credito pari a € 5.571,52, per ratei lavori straordinari rifacimento tetto, nonchè ulteriori euro 156,69 per ratei condominiali scaduti e non pagati da oltre un semestre.
Successivamente notificava atto di precetto con intimazione al debitore di corrispondere euro 6.722,70 oltre interessi legali come da domanda al saldo; veniva quindi promosso un pignoramento presso terzi. ove venivano fornite le dichiarazioni negative dei terzi pignorati.
Stante l'esito negativo della procedura esecutiva, il Condominio, con ricorso adiva in giudizio Caio per ottenere dal Tribunale ex art. 63 disp.att. Cpc l'immediata sospensione del servizio idrico, di citofonia e quello di antenna centralizzata nei confronti dell'unità immobiliare di proprietà di esso condomino, autorizzando il condominio all'adozione delle misure ed interventi tecnici necessari al distacco dell'utenza individuale relativa all'unità immobiliare del resistente.
Caio rimaneva contumace.
Il tribunale adito, nell'accogliere il ricorso, evidenzia quanto segue:
a) il comma 3 del richiamato disposto attribuisce all'amministratore di condominio il potere di sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato; e ciò in caso di morosità nel pagamento delle spese protratta per almeno un semestre: tali servizi sono il riscaldamento, l'uso dell'ascensore ed altresì l'utenza idrica;
b) con tale previsione, il legislatore ha inteso prevedere una forma di autotutela non vincolata ad alcuna corrispettività tra il servizio sospeso e la natura dei servizi per i quali si verifica la morosità e dunque valevole per i servizi di acqua e gas;
c) del resto, legittimando la protrazione del comportamento inadempiente del condomino moroso, si arriverebbe alla conseguenza per cui o il condominio continuerebbe a sostenere i costi delle unità immobiliari del medesimo o, viceversa, dovrebbe sopportare a sua volta il distacco della fornitura idrica da parte dell'ente fornitore;
d) in proposito vi sono diverse chiavi di lettura del disposto di cui all'art.63 disp. Att. C.C.
alcune pronunce sottolineano la necessità di bilanciare il disposto normativo con il principio costituzionale della salute: in base a tale orientamento, il citato articolo troverebbe applicazione solo con riferimento ai servizi non essenziali; pertanto, essi dovrebbero essere in ogni caso garantiti, ai sensi dell'art. 32 Cost., non potendo considerarsi gli stessi recessivi rispetto ad un diritto di credito
altre pronunce, invece, negano il carattere automaticamente recessivo di tali diritti, non ritenendo “intangibili” i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino:
e) per il Giudice, l'ultima appare la più condivisibile: invero, sebbene il giudice sia chiamato ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, è anche vero che la norna in questione non prevede alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali;
f) pertanto la ratio dell'art. 63 è riconducibile alla volontà di attribuire all'amministratore di condominio uno strumento di tutela, che sia idoneo a interrompere un'erogazione di servizi, la cui spesa potrebbe finire per gravare sugli altri condomini; ciò induce a ritenere ragionevolmente concreto il rischio che il Condominio possa finire per trovarsi in difficoltà con i propri fornitori e di non poter garantire ai condomini, in particolare a quelli che pagano regolarmente gli oneri e che sono chiamati a farsi carico del debito altrui, i necessari servizi comuni.
Decisione: “Il Tribunale autorizza l'istante nei confronti della proprietà resistente a interrompere, mediante apposizione di sigilli e comunque mediante la soluzione tecnica meno gravosa ed invasiva, l'afflusso dell'acqua dalle tubazioni condominiali mediante distacco dell'utenza individuale con la chiusura della relativa erogazione e con l'autorizzazione ad accedere, anche con l'ausilio della forza pubblica, all'immobile di proprietà del resistente ove eventualmente è ubicato il contatore individuale, ciò tramite impresa idraulica e/o edile che intercetti le tubazioni d'acqua d'ingresso chiudendole con tappi e con ogni altro mezzo tecnico del caso, ad interrompere l'uso del citofono tramite distacco dei fili, così come il cavo dell'antenna centralizzata sempre con personale tecnico specializzato”.