E' stata approvata la legge di 24 marzo 2012, n. 27 che recepisce molti degli emendamenti al discusso decreto 'Cresci Italia' di cui abbiamo già trattato relativamente alle professioni regolamentate (v. articolo).
Vediamo in dettaglio "cosa cambia" rispetto alla precedente stesura:
Scompare l'obbligo di preventivo scritto, con buona pace per tutti coloro che si sono prodigati anzitempo nella produzione di modelli di contratto che, giocoforza, apparivano più simili a capitolati d'appalto che a preventivi veri e propri.
Del resto, come è stato implicitamente riconosciuto dal legislatore, sarebbe stato materialmente impossibile prevedere in dettaglio tutte le possibili evoluzioni di un procedimento giudiziario (tranne ovviamente quelli più semplici e standardizzati, come i decreti ingiuntivi, salvo opposizione).
Dovrà essere fornito al cliente un "preventivo di massima", anche in forma non scritta, che tenga conto della complessità dell'incarico, inoltre il cliente dovrà essere informato della "complessità" dell'incarico e degli "oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico".
Ma del resto questo è ciò che gli avvocati fanno da sempre ogni qualvolta un cliente si trova nella necessità di intraprendere un'azione legale: una valutazione "di massima" di costi e benefici, spesso accompagnata da un'analisi delle probabilità di successo, che tenga conto della natura della controversia e del contesto giuridico in cui si opera.
In ogni caso, l'inottemperanza di qualcuno dei commi dell'articolo 9 non costituisce più illecito disciplinare come era previsto invece nel 'vecchio' comma 3.
In precedenza l'illecito disciplinare contemplava anche il concetto di congruità del compenso professionale ma era piuttosto assurdo che una terza parte (non meglio precisata) potesse giudicare sulla congruità di un compenso, ed eventualmente sanzionare il professionista, in mancanza di tariffe o parametri ufficiali di riferimento.
E' stata abolita la nullità del contratto nel caso in cui si faccia riferimento ai 'parametri' stabiliti per la liquidazione degli onorari nel caso di organi giurisdizionali (tali parametri dovranno essere stabiliti con decreto ministeriale entro il 23 luglio 2012).
Nulla vieta quindi, almeno ad una prima interpretazione, di continuare a fare riferimento, oltre che ai suddetti parametri, anche alle 'vecchie' tariffe forensi.
Questo vale sicuramente per le voci delle attività che non potevamo certo reinventarci di sana pianta....
Come dite voi a Milano "partecipazione all'udienza"? Dite "partecipazione all'udienza"? Noi a Firenze invece si dice "partecipazione all'udienza" (per usare un famoso tormentone comico in voga negli anni 80).
Ma anche sugli importi non è posto alcun divieto.
Ciascuno sarà libero di adottare o meno un proprio 'tariffario' che potrebbe anche coincidere in tutto e per tutto con le tariffe forensi del 2004 o con i nuovi 'parametri' che saranno stabiliti dal ministero.
E' abbastanza evidente quindi come l'abolizione delle tariffe professionali lasci sostanzialmente le cose come stanno, considerato che i minimi tariffari erano già stati eliminati dal famoso decreto Bersani (pensiamo alle innumerevoli convenzioni di tipo 'forfettario' stipulate in questi ultimi anni con banche, assicurazioni o gruppi industriali che già non applicavano le tariffe forensi).
In buona sostanza quindi, chi già utilizza un software gestionale per la predisposizione di parcelle e/o preventivi (naturalmente "di massima") potrà continuare a farlo senza più temere 'nullità' di sorta.
Per questo motivo lasceremo a disposizione su questo sito le applicazioni per il calcolo della notula civile e penale, così come sono strutturate, considerato che, proprio per ottemperare al decreto Bersani, avevamo già previsto fin dall'inizio la possibilità di indicare importi personalizzati e di aumentare o diminuire la parcella di una percentuale a piacere.
Per quanto riguarda il tirocinio, ferma restando la durata massima stabilita in 18 mesi, si riconosce dopo i primi 6 mesi un rimborso spese da concordare con il professionista.
Resta confermato che, in caso di insolvenza da parte del cliente, non sarà più necessario far 'vistare' la notula dal proprio ordine di appartenenza per procedere con il recupero del credito.
Al di là di alcuni aspetti controversi, fortunatamente rientrati nell'ultima stesura del provvedimento, rimangono però alcune perplessità non di poco conto su alcuni passaggi.
Il comma 4 continua a ribadire la necessità di "pattuire il compenso" salvo poi contraddirsi poco dopo introducendo il concetto di "preventivo di massima".
Che senso ha "pattuire un preventivo di massima"?
Il termine stesso "di massima" contempla la possibilità che il consuntivo si discosti, in più o in meno, dal preventivo: ma se il cliente, che ha accettato il preventivo, non ritenesse congruo il consuntivo e decidesse di non pagare, o pagare solo l'importo indicato nel preventivo, il giudice eventualmente adito, a rigor di logica, dovrebbe liquidare il compenso sulla base dei parametri ministeriali.
Ma allora, che senso ha introdurre dei limiti tariffari per la liquidazione giudiziale e abrogare le tariffe per la compilazione della parcella da parte del professionista, se poi in sede giudiziale si ritorna all'applicazione di parametri?
Molto umilmente ammetto di non capire il ragionamento che sottintende alla normativa appena entrata in vigore.
A questo punto saranno ben accetti opinioni, pareri e interpretazioni per cercare di fare chiarezza, perquanto sarà possibile, in una materia che sono riusciti a complicare in maniera impagabile.
Ecco il testo dell'articolo:
LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Pubblicato sulla GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53.
Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.