Pubblicato in Gazzetta il testo definitivo del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012. Confermata la batosta sui professionisti che colpirà soprattutto avvocati e studi legali. Nel mirino anche farmacie e notai.
Martedi 31 Gennaio 2012 |
E' stato pubblicato il testo definitivo del decreto 'cresci Italia' sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012. Il decreto è in vigore dal 25 gennaio 2012.
Per quanto riguarda le libere professioni il testo è purtroppo rimasto invariato rispetto alla 'bozza' pubblicata in precedenza.
Le libere professioni saranno infatti un pò meno libere.
Secondo le prime interpretazioni autentiche, rispetto alla prima versione del decreto, la situazione è peggiorata perché si introduce la nullità del contratto nel caso in cui si faccia riferimento ai "parametri basati sulle tariffe" (leggi le tariffe forensi per gli avvocati).
La parola "tariffa" diventa un tabù: va evitata come la peste, l'innominato Manzoniano, o Lord Voldemort per Harry Potter.
Ma non finisce qui.
Parafrasando una famosa canzone di Lucio Battisti potremmo canticchiare "Tu chiamale se vuoi liberalizzazioni" ma, a ben vedere, per i professionisti di liberale c'è veramente poco.
Al comma 3 si legge che "in ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista" (si, avete letto bene: illecito disciplinare).
A parte il fatto che, almeno per gli avvocati, è materialmente impossibile prevedere fin dall'inizio tutte le attività connesse ad una causa, soprattutto se intrinsecamente complessa, dobbiamo constatare che, mentre da un lato si aboliscono le tariffe all'insegna del liberismo più sfrenato, dall'altro si introducono forti limitazioni per il professionista nel determinare autonomamente il compenso, introducendo il concetto di 'adeguatezza'; è praticamente un nonsense: tanto valeva lasciare le tariffe massime e minime, che peraltro non sono mai state aumentate dal 2004.
E poi, visto che si parla di illecito disciplinare, chi dovrà giudicare se il compenso richiesto è adeguato o no e sulla base di quali parametri? Forse, e ribadisco il 'forse', lo si può fare rispetto all'attività svolta, ma per le attività future?
Se il testo viene approvato così com'è, nel nuovo corso di laurea in giurisprudenza dovranno insegnare una materia in più: la "divinazione forense" ovvero l'arte di conoscere in anticipo quali e quante attività è chiamato a svolgere l'avvocato nel corso di una causa.
Sembra inoltre che non si potrà ragionare neppure in termini di 'forbice' ma il compenso "pattuito" dovrà essere unico ed omnicomprensivo di tutte le attività.
Questo implica ad esempio che se nel 'contratto' con il Cliente si prevedono 4 udienze e queste diventano 8 perché la controparte cita 20 testimoni, le attività in più saranno tutte a carico dell'avvocato.
Questo appiattimento "verso il basso" delle professioni, senza tenere conto delle specificità di ogni singola categoria, avrà nel medio periodo inevitabili ripercussioni sul servizio reso ai consumatori.
Del resto l'abolizione del valore legale del titolo di studio è un ulteriore prova che dimostra quale sia da alcuni anni l'atteggiamento del legislatore nei confronti dei liberi professionisti, atteggiamento confermato anche da questo governo tecnico, con particolare riguardo alla professione forense.
Come al solito, almeno noi avvocati, ci troviamo a protestare sempre dopo, e personalmente mi auspico che chi ha il potere di cambiare le cose lo faccia prima dell'approvazione definitiva di questo decreto.
Da alcuni mesi si stanno moltiplicando in rete iniziative di protesta contro questa 'riforma' come quella del collega Mauro Vaglio del foro di Roma.
Riportiamo per dovere di cronaca il testo definitivo relativo al Capo III sui servizi professionali.
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'
Vigente al 25/01/2012.
Capo III
Servizi professionali
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10 - Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:
"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi
professionisti soci".
Art. 11 - Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita' posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e".
10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.
Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.
Art. 12 - Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e' aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto
per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha sede".
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.