Corte Costituzionale - Sentenza n. 78 2012

Parte 1.
Corte Costituzionale - Sentenza n. 78 2012
Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Previsione autoqualificata come interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile - Contestuale esclusione della restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011.
Sabato 7 Aprile 2012

Sentenza 78/2012
Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 14/02/2012 Decisione del 02/04/2012
Deposito del 05/04/2012 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2, c. 61°, del decreto legge 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione.
Massime:
Atti decisi: ord. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258/2011

 

SENTENZA N. 78

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell'8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre ordinanze del 13 aprile 2011; dal Tribunale di Catania con ordinanza del 26 luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del 30 luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., di C.A., di B.A., dell'Unicredit s.p.a., quale incorporante della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori termine), della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a. (fuori termine) e del Banco Popolare soc. coop., quale incorporante della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A., Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e Giorgio Tarzia per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani e Valerio Tavormina per il San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e Michele Sesta per l'Unicredit s.p.a., e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge, 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione.

 

1.1.- Il rimettente premette che S.C. aveva convenuto in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., chiedendo - sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto - la nuova determinazione del saldo del conto corrente n. 2741/R, aperto l'11 aprile 1994, sino alla data dell'ultima operazione del 29 dicembre 1998, con condanna della banca alla restituzione dell'indebito versato; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed eccepito la prescrizione estintiva, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del saldo, la causa era stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza per la discussione orale, ai sensi dell' art. 281-sexies codice di procedura civile, con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.

 

1.2.- In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma denunziata, il giudice a quo osserva che la natura dichiaratamente interpretativa della norma e l'eccezione di prescrizione della parte convenuta ne impongono l'applicazione nel giudizio principale.

 

1.3.- Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Quanto alla assunta violazione dei limiti interni all'ammissibilità di una norma di interpretazione autentica, il giudice a quo deduce la irragionevolezza della norma censurata, sia per l'inesistenza di una norma specifica da interpretare, quale condizione dell'esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, sia perché l'interpretazione prospettata non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell'istituto.

In relazione al primo rilievo, il rimettente osserva che l'art. 2935 del codice civile - secondo cui il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto nelle condizioni di poterlo esercitare - costituisce una regola di carattere generale, che necessita della etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali, nonché dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripetizione d'indebito. Nel caso di specie, le norme etero-integratrici sarebbero da individuare nella disciplina delle operazioni bancarie e nel conto corrente bancario.

Il giudicante rileva che una legge di interpretazione autentica avrebbe dovuto avere ad oggetto una norma che disciplinasse di per sé, in maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con riguardo al contratto di apertura di credito, regolato in conto corrente, selezionandone una delle possibili opzioni. Invero, l'inesistenza di una disciplina specifica aveva indotto gli interpreti ad applicare un principio generale (desumibile dall'art. 2935 cod. civ.), adattato allo schema e alla funzione del singolo contratto bancario.

Quanto al secondo rilievo, concernente l'impossibilità d'includere la soluzione interpretativa prospettata tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell'istituto, il rimettente osserva che, nel rapporto di conto corrente bancario, in armonia con i principi generali in materia di adempimento, di ripetizione d'indebito e con quelli relativi alla causa del contratto medesimo, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione - come ritenuto dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 - sarebbe da individuare : a) nella data di un versamento (nell'ipotesi di conto passivo, senza affidamento, oppure di superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto (quando non siano effettuati versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto abbia funzione meramente ripristinatoria dell'affido utilizzabile). Infatti, quando il passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, i versamenti da questi posti in essere avrebbero natura di atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora continuare a godere (Corte di cassazione, sezioni unite, del 2 dicembre 2010, n. 24418; Corte di cassazione, sezione prima civile, del 6 novembre 2007, n. 23107, del 23 novembre 2005, n. 24588 e del 18 ottobre 1982, n. 5413). In questo caso, la fattispecie dell'adempimento, sub specie di pagamento, sarebbe configurabile soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino comprese somme e competenze non dovute. Ad avviso del rimettente, il legislatore, con la norma censurata, avendo fatto decorrere la prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione dal giorno di questa, non avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il novero delle possibili opzioni ermeneutiche. L'esclusione dell'interpretazione della norma censurata dal novero di quelle ammissibili si desumerebbe anche dalla individuazione, ad opera del legislatore, del dies a quo della decorrenza della prescrizione in una circostanza di fatto, quale l'annotazione in conto, esulante dalla sfera conoscitiva del cliente, essendo quest'ultimo edotto delle movimentazioni del conto soltanto con la ricezione dell'estratto conto.

Con riferimento all'assunta violazione del principio di azione e di indefettibilità della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., il Tribunale censura sia la prima che la seconda parte del citato art. 2, comma 61.

In particolare, in merito alla prima parte della disposizione secondo cui «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa», il rimettente denuncia la scelta del legislatore, diretta ad individuare il dies a quo del decorso della prescrizione in una circostanza di fatto, l'annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente. Allo stesso modo, assume la illegittimità della seconda parte della disposizione, secondo cui «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», qualora sia letta - non nel senso di una clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso, cui la prescrizione non può essere più eccepita - ma nel senso di un divieto generalizzato di ripetizione in via stragiudiziale e giudiziale delle somme indebitamente corrisposte dai clienti del sistema bancario (come interessi superiori al tasso legale o anatocistici).

In particolare, tale ultima opzione interpretativa - che, secondo lo stesso rimettente, sarebbe probabilmente da escludere sulla base di un'esegesi costituzionalmente orientata della norma - contrasterebbe con il principio di "giustiziabilità" delle posizioni giuridiche.

Il dedotto profilo di illegittimità sarebbe aggravato dalla portata retroattiva attribuita dal legislatore alla norma de qua, in virtù della prima parte della stessa. Al riguardo, il rimettente richiama una serie di pronunce della Corte costituzionale sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale, quale caposaldo dello Stato di diritto (sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996, nn. 232, 206 e 49 del 1994, n. 127 del 1977).

Con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, il Tribunale lamenta, in primo luogo, l'introduzione di un'inammissibile disparità di trattamento tra banche e utenti del sistema bancario, in quanto la norma censurata, nello stabilire il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal giorno della annotazione, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, a danno del contraente debole, qual è l'utente del sistema bancario. Ad avviso del rimettente, una legge che avesse voluto perseguire l'attuazione del principio di uguaglianza, sub specie di eliminazione degli ostacoli all'esercizio dei diritti dell'utente del sistema bancario, avrebbe dovuto far decorrere il dies a quo, in ogni caso, dalla chiusura del conto.

Sempre con riferimento all'assunto contrasto con l'art. 3 Cost., il rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza anche sotto il profilo della introduzione di una disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale. Al riguardo, il Tribunale rileva come il cosiddetto contratto di conto corrente di corrispondenza, qualificabile come negozio complesso atipico o come forma di collegamento negoziale, ricomprenderebbe delle fattispecie, quali, ad esempio, il mandato o il deposito, la prescrizione dei cui diritti inizierebbe a decorrere dalla cessazione dei rispettivi rapporti.

In ordine all'assunta violazione dell'art. 3 Cost., il giudice a quo lamenta, inoltre, l'introduzione di un'inammissibile disparità di trattamento tra somme versate indebitamente, rispettivamente prima e dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.

In particolare, in forza della seconda parte della disposizione censurata, la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di tutela degli utenti del sistema bancario opererebbe per le sole somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto-legge, con ingiustificata compressione del diritto di ripetizione dell'indebito solo per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.

Il Tribunale assume anche il contrasto della citata disposizione con l'art. 111 Cost., in tema di giusto processo, sub specie della parità delle armi, in quanto, supportata da una previsione di retroattività, verrebbe a sancire - se non altro nelle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia decorso un decennio - la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di chi abbia agito in giudizio esperendo un'azione di ripetizione dell'indebito.

Il rimettente deduce, altresì, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Tale norma convenzionale, nell'interpretazione datane dalla Corte EDU, imporrebbe al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nell'amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie, attraverso norme interpretative che, violando il principio di «parità delle armi», assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte del procedimento, salvo il caso di «ragioni imperative di interesse generale» (sentenza della citata Corte 21 giugno 2007, Scanner de L'Ouest Lyonnais e altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia). In alcuni casi, la Corte EDU avrebbe ritenuto legittimo l'intervento del legislatore, che, per porre rimedio ad una imperfezione tecnica della norma interpretata, avrebbe inteso, con la legge retroattiva, ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore (sentenza della citata Corte 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e altri contro Regno Unito; nello stesso solco, si pone la sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institut Stanislas e altri contro Francia). Nel caso di specie, mancherebbe una specifica norma da interpretare e il legislatore avrebbe omesso di regolare in modo espresso la prescrizione di diritti connessi ai rapporti bancari, così indirettamente rinviando alla norma di carattere generale, ai principi regolativi della materia delle obbligazioni, nonché alla funzione e struttura delle singole operazioni bancarie.

Infine, il Tribunale deduce il contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. sotto il profilo della possibile incidenza della norma censurata su concrete fattispecie "sub iudice", a vantaggio di una delle due parti del giudizio (ex plurimis: sentenze n. 397 e n. 6 del 1994; n. 429, n. 283 e n. 39 del 1993).

 

2.- Con memoria depositata in data 18 luglio 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Antoveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

 

2.1.- In primo luogo, l'istituto di credito deduce la sinteticità della motivazione del rimettente sulla rilevanza in ordine alla prima parte del censurato art. 2, comma 61, e l'assenza di motivazione sulla rilevanza in ordine alla seconda parte di detta norma, concernente la ripetizione di importi già versati e non già la prescrizione dei diritti nascenti dalla annotazione nel conto corrente bancario, sulla cui eccezione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

In particolare, qualora dalla consulenza tecnica risultasse che la banca non deve restituire alcunché perché il conto corrente dell'attrice si è chiuso con un saldo passivo, non potrebbe esservi rilevanza della questione sulla seconda parte della norma, in quanto la pretesa restitutoria sarebbe priva di oggetto e, dunque, inesistente.

 

2.2.- L'istituto di credito rileva, altresì, che la motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza della questione si fonda sull'erroneo presupposto del carattere innovativo della norma censurata.

Invero, alla luce di due possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della disposizione in esame, emergerebbe il carattere della norma effettivamente di interpretazione autentica.

Secondo una prima possibile lettura del citato art. 2, comma 61, la norma in questione avrebbe codificato l'interpretazione espressa dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418.

In particolare, nella detta pronuncia, la Corte di cassazione - dopo avere premesso che, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., il diritto "prescrittibile", derivante da un'annotazione nel conto corrente bancario, altro non potrebbe essere se non il diritto alla ripetizione da parte del correntista di addebiti operati dalla banca per una causale affetta da nullità - preciserebbe che, in tal caso, il termine di prescrizione inizia a decorrere, non già dalla data della sentenza di accertamento della nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento, ovvero, nel caso di operazioni bancarie, dal giorno in cui la rimessa che ha ripianato un illegittimo addebito viene annotata nel conto. La Corte distinguerebbe tra rimesse "solutorie", costituenti pagamenti ripetibili, se non dovuti, e quelle "ripristinatorie" della disponibilità accordata dalla banca al correntista mediante apertura di credito.

Nel primo caso, la prescrizione della condictio indebiti decorrerebbe dalla data della annotazione "a credito" successiva all'illegittimo addebito da parte della banca; nel secondo caso la solutio avverrebbe solo al termine del rapporto e la prescrizione del diritto nascente da un'annotazione in conto inizierebbe a decorrere dalla chiusura del conto (sulla nozione di "pagamenti" del correntista nello svolgimento del conto corrente bancario è richiamata anche la giurisprudenza di legittimità sulla identificazione di pagamenti suscettibili di revoca ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, ante riforma, perché eseguiti da un imprenditore in stato di insolvenza, conosciuto dalla banca).

Pertanto, con la norma censurata, il legislatore avrebbe reso vincolante la soluzione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di legittimità, individuando nella data della annotazione "a credito", costituente rimessa "solutoria" e dunque pagamento "ripetibile", la data della decorrenza del termine di prescrizione della condictio indebiti.

Secondo un'altra possibile lettura della giurisprudenza di merito, il censurato art. 2, comma 61, potrebbe essere inteso con riferimento al disposto dell'art. 1827 cod. civ. e, dunque, al diritto del correntista di fare espellere dal conto l'annotazione di crediti della banca basati su titoli dichiarati nulli, annullati, rescissi o risoluti (Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile 2011). In particolare, dovendosi considerare il disposto dell'art. 1827 cod. civ. come norma applicativa, nella specifica materia, dei principi generali di cui all'art. 1422 cod. civ., l'azione ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione delle partite basate su titoli nulli, andrebbe ricompresa tra le azioni soggette a prescrizione ordinaria.

In questa chiave di lettura, il termine "annotazioni in conto" di cui alla norma censurata si riferirebbe agli "addebiti" che la banca annota in conto, dai quali, ove basati su titoli viziati, decorrerebbe il termine di prescrizione dell'azione esperibile dal correntista per ottenerne la cancellazione.

La richiamata giurisprudenza di merito ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma in questione, non essendo stato ravvisato, nel detto intervento legislativo, alcun contenuto innovativo, bensì, nei termini di cui sopra, di interpretazione autentica dell'art. 2935 cod. civ., letto in combinato disposto con gli artt. 1832 e 1422 cod. civ.

La natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in esame comporterebbe, ad avviso dell'istituto di credito, la infondatezza delle censure di cui all'ordinanza di rimessione.

In particolare, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione delle attribuzioni del potere giudiziario, con esclusione dell'assunto contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU.

In considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma censurata, difetterebbe ogni elemento da cui desumere la incidenza sui giudizi in corso.

Invero, una indicazione interpretativa sul computo del termine di prescrizione entro il quale vanno fatti valere eventuali diritti in una particolare fattispecie non inciderebbe sul principio di azione ex art. 24 Cost., né tantomeno sul principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 Cost. In particolare, sotto il profilo della assunta disparità di trattamento, l'istituto di credito osserva che mancherebbero le fattispecie diverse a confronto, trattandosi di due contraenti di un medesimo rapporto negoziale. Inoltre, la decorrenza della prescrizione della condictio indebiti varrebbe ugualmente per i versamenti indebiti del correntista e della banca.

 

3.- Con atto depositato in data 19 luglio 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

 

3.1.- In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare i profili di rilevanza delle eccezioni formulate, essendosi limitato a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza spiegare se ed in quali termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull'esito della causa pendente dinanzi a sé.

Al riguardo, il rimettente assumerebbe che la norma censurata, nel far decorrere, in ordine alle operazioni bancarie in conto corrente, la prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente versate (ad esempio, a titolo di interessi anatocistici contabilizzati trimestralmente) dalla data di annotazione in conto, violerebbe i principi sull'indebito pagamento espressi dalla Corte di cassazione a sezioni unite, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data dei singoli pagamenti ovvero dalla chiusura del conto a seconda che i versamenti effettuati abbiano natura solutoria o ripristinatoria. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il giudice a quo avrebbe descritto genericamente la fattispecie del giudizio principale, non specificando se la domanda formulata nel detto giudizio possa trovare accoglimento in base ai principi espressi dalla Corte di cassazione e, quindi, se sia rilevante e decisivo, ai fini del decidere, lo ius superveniens, che individua una diversa decorrenza dei termini prescrizionali. In particolare, il rimettente non avrebbe precisato quando sarebbero stati effettuati i versamenti delle somme richieste in ripetizione, a quale credito siano stati imputati, se si sia trattato di pagamenti di carattere "solutorio" o "ripristinatorio", in quanto inerenti a situazioni extra-fido o eccedenti il massimo scoperto ovvero a passività rientranti nell'ambito della provvista.

 

3.2.- La difesa erariale deduce, inoltre, una lettura indifferenziata e confusa della norma censurata da parte del Tribunale, non essendo stata operata la necessaria differenziazione tra le diverse disposizioni della prima e della seconda parte di essa, attinenti rispettivamente alla interpretazione della disciplina della prescrizione in relazione ai contratti di conto corrente bancario e all'esercizio delle azioni restitutorie. In particolare, avendo il Tribunale interpretato la seconda parte della norma denunciata nel senso di una generale e radicale preclusione del diritto di agire per la restituzione delle somme versate, sarebbe irrilevante e, dunque, inammissibile la questione di costituzionalità riferita alla prima parte di essa, relativa al tema della prescrizione.

 

3.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la inammissibilità della questione anche sotto il profilo della mancata sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione (ordinanze n. 139, n. 101 e n. 15 del 2011; n. 205 del 2008).

La difesa erariale sottolinea come molti giudici di merito, abbiano optato per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alcuni riconoscendo ad essa natura innovativa ed escludendone l'applicazione per il passato (Corte di appello di Ancona, sentenza del 3 marzo 2011), altri considerando la norma di interpretazione autentica, con conseguente necessità di fare decorrere la prescrizione decennale dalla data delle singole annotazioni in conto (Tribunale di Milano, ordinanze del 4 e 7 aprile 2011).

In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la mancanza di una chiara opzione interpretativa sarebbe particolarmente evidente con riguardo alla seconda parte della disposizione censurata, concernente il divieto di azioni restitutorie, in quanto il Tribunale, sia pure ipotizzando una lettura in chiave di clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso cui la prescrizione non può essere più eccepita, opterebbe per una diversa interpretazione a sfavore del cliente, nel senso di una preclusione assoluta all'esercizio del diritto di ripetizione dell'indebito, omettendo di verificare se il divieto di cui trattasi possa essere riferito solo ai diritti che si debbano ritenere prescritti in base alla prospettata interpretazione autentica dell'art. 2935 cod. civ.

 

3.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, altresì, nel merito la questione non fondata.

Al riguardo - dopo avere richiamato le disposizioni del codice civile in tema di contratto di conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823 (in base al quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse sono inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto), 1827 (secondo cui le annotazioni in conto non precludono l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui deriva il credito), 1832 (secondo cui l'estratto conto si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito, o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze, fatto salvo il diritto di impugnare il conto entro il più ampio termine decadenziale di sei mesi dalla ricezione dell'estratto, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, di omissioni o duplicazioni) - la difesa erariale sottolinea come, secondo consolidata giurisprudenza, l'approvazione e l'incontestabilità dell'estratto conto si riferiscano soltanto a profili di ordine contabile, fermo restando il diritto di accertare la nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione delle singole clausole contrattuali o degli atti da cui siano derivate le specifiche annotazioni in conto.

In base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, le norme in tema di contratto di conto corrente ordinario sarebbero applicabili allo specifico contratto di conto corrente bancario, di cui agli artt. 1852 e seguenti cod. civ., per i quali, anche per questa fattispecie contrattuale, varrebbe la regola secondo cui, in caso di mancata contestazione entro il termine decadenziale, le annotazioni in conto si intendono approvate sotto il profilo contabile, fermo restando il diritto di contestare, secondo la disciplina propria dei singoli rapporti, la legittimità delle ragioni da cui derivano le reciproche posizioni debitorie e creditorie.

Sul punto, ad avviso di una gran parte della giurisprudenza, in caso di annotazioni derivanti da clausole negoziali nulle, troverebbero applicazione i principi di cui all'art. 1422 cod. civ., secondo il quale l'azione di nullità può essere esercitata in ogni tempo, fatti salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione, con la conseguenza che solo dalla chiusura del conto, momento in cui diventano esigibili i crediti derivanti dal rapporto e si realizzano le operazioni di pagamento, inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente versato per effetto delle clausole nulle (questo indirizzo giurisprudenziale sarebbe stato sostanzialmente avallato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010, che ha individuato un termine anteriore costituito dal momento del singolo versamento con riferimento alla sola ipotesi in cui il cliente provveda a coprire un passivo eccedente i limiti del proprio accreditamento).

La difesa erariale sottolinea come una diversa giurisprudenza minoritaria non condivida l'estensione generalizzata al conto corrente bancario della stessa disciplina prevista per il conto corrente ordinario in quanto: a) nel contratto di conto corrente ordinario la regola della decorrenza della prescrizione delle reciproche pretese dal momento della chiusura del conto troverebbe razionale giustificazione nella breve durata del rapporto (ai sensi dell'art. 1831 cod. civ. ordinariamente pari ad un semestre), mentre la disciplina codicistica del contratto di conto corrente bancario non prevedrebbe alcun termine di durata, prolungandosi quest'ultimo per un indeterminato periodo di tempo, con la conseguenza che la chiusura del conto e l'esercizio delle azioni derivanti dalle annotazioni da clausole o atti viziati rischierebbero di essere differiti per tempi estremamente lunghi, con pregiudizio delle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici; b) sotto un profilo strettamente ermeneutico, l'art.1857 cod. civ. si limiterebbe a dichiarare applicabile al conto corrente bancario le sole disposizioni di cui agli artt. 1826, 1829, 1832 cod. civ., con la conseguenza che - atteso il mancato richiamo degli artt. 1823 e 1827 cod. civ. - non risulterebbe certa l'estensione della regola secondo cui l'approvazione dell'estratto conto redatto periodicamente si riferisce ai soli aspetti contabili del rapporto, lasciando impregiudicata la possibilità di contestare la legittimità sostanziale delle singole annotazioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come il censurato art. 2, comma 61, si sia inserito in questo complesso scenario normativo e giurisprudenziale, attraverso una ragionevole soluzione interpretativa.

Con riferimento alla prima parte della citata disposizione, escluso che il legislatore abbia assunto l'annotazione come termine per l'esercizio dell'azione di ripetizione - essendo pacifico che tale azione è esperibile solo per effetto di un pagamento indebito - o che l'annotazione sia la fonte costitutiva del credito riportato nel conto, secondo una possibile interpretazione la norma si inserirebbe nel solco della disposizione dell'art. 1832 cod. civ. completandone la disciplina con specifico riferimento ai contratti di conto corrente bancario. In questa prospettiva, il legislatore si sarebbe limitato ad aggiungere al termine decadenziale previsto dall'art. 1832 cod. civ. un ulteriore termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione diretta a contestare, sempre ed esclusivamente sul piano contabile, l'esattezza delle annotazioni eseguite. Ma tale interpretazione, ad avviso della difesa statale, sarebbe poco convincente perché la norma sarebbe sostanzialmente priva di efficacia, non avendo senso affermare che sia prescritta l'azione dalla quale si sia già decaduti.

Più convincente sarebbe la tesi secondo cui il legislatore, nel riferirsi ai «diritti nascenti dalle annotazioni», abbia inteso richiamare il diritto di contestare giudizialmente non solo i profili contabili, ma anche le ragioni sostanziali dalle quali è derivata l'annotazione in conto e, perciò, il diritto di accertare la mancanza di un valido titolo giustificativo della posta creditoria, annotata in quanto derivante da una clausola negoziale o da un atto invalido (ad esempio, applicazione di interessi ultra-legali; indebita capitalizzazione di interessi, fonte di interessi anatocistici)

In particolare, il legislatore avrebbe voluto affermare che sono soggette a prescrizione non solo le azioni di ripetizione di quanto eventualmente pagato in base ad una clausola nulla, ai sensi dell'art. 1422 cod. civ., ma anche le azioni di accertamento della illegittimità delle annotazioni eseguite in base alle predette clausole. In tal modo, si sarebbe chiarito che, nel contratto di conto corrente bancario, le annotazioni hanno la funzione di rendere definitivi, se non contestati entro un termine prescrizionale ordinario, i crediti ed i debiti annotati nel conto sia pure in base ad una disposizione contrattuale viziata.

Pertanto, ad avviso della difesa erariale, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, si potrebbe ritenere che con essa il legislatore abbia voluto precisare la portata dell'art. 2935 cod. civ., individuando nella annotazione, cui le parti hanno inteso dare una particolare valenza in base al sinallagma contrattuale, il momento di decorrenza della prescrizione del diritto nascente da quella operazione.

Quanto alla seconda parte del censurato art. 2, comma 61, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che debba essere letta ed interpretata in correlazione con la prima parte di essa, di cui costituisce corollario. In particolare, con detta disposizione, il legislatore non avrebbe inteso precludere qualsiasi azione restitutoria derivante dal contratto di conto corrente bancario, bensì chiarire che non è possibile proporre azioni di ripetizione di indebito qualora risulti ormai prescritta l'azione per fare valere l'illegittimità delle annotazioni in conto.

La difesa erariale ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisano il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo giurisprudenziale, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (sentenze n. 209 del 2010; n. 311 del 1995; n. 397 del 1994; n. 480 del 1992).

Con riferimento alla portata retroattiva della norma interpretativa, sono stati, inoltre, individuati una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, tra cui i principi di ragionevolezza, uguaglianza, quello dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario (sentenze n. 525 del 2000 e n. 397 del 1994).

Nella fattispecie, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che, pur dovendosi riconoscere la prevalenza dell'opzione interpretativa favorevole alla tesi della cosiddetta unitarietà del rapporto di conto corrente, sia pure con taluni distinguo nell'ambito della stessa (versamenti ripristinatori e solutori), non può escludersi la possibilità di altre diverse soluzioni ermeneutiche, sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, operando una valutazione del contratto di conto corrente in termini sostanzialmente autonomi rispetto ai collegati contratti di apprestamento della provvista, valorizzano la facoltà del correntista di disporre in qualunque momento del relativo saldo o di richiedere un estratto conto. In questa ottica, si configurerebbe la possibilità di accertare l'indebita apposizione di interessi, competenze e spese e di richiederne la restituzione, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui la banca ha provveduto all'annotazione della posta in contestazione, in quanto ciascuna di queste somme costituirebbe autonomamente un indebito, oggetto di specifica domanda di restituzione (Corte d'appello di Torino, sentenza del 7 maggio 2004, n. 741; Tribunale di Mantova, sentenza del 2 febbraio 2009; Tribunale di Roma, sentenze del 26 maggio 1999, del 14 aprile 1999 e del 20 settembre 1996, con riferimento all'ipotesi di libretti di deposito bancario, Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 3 maggio1999, n. 4389).

Infine, ad avviso della difesa erariale, non avrebbe pregio l'osservazione del Tribunale secondo cui l'annotazione è circostanza di fatto che esula dalla sfera conoscitiva del cliente, il quale sarebbe edotto delle movimentazioni del proprio conto con la ricezione dell'estratto conto, in quanto rilevante ai fini della prescrizione non sarebbe tanto il concreto esercizio del diritto ma l'astratta possibilità di esercitarlo (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza del 22 aprile 2010, n. 9620). Ai sensi dell'art. 1852 cod. civ., il cliente avrebbe certamente la possibilità di disporre del saldo in qualunque momento, dato che, ancora prima della scadenza del termine per l'invio dell'estratto, potrebbe avere certezza della esistenza sul conto delle somme di cui intende disporre nonché delle annotazioni in esso contenute.

La norma in questione, limitandosi ad esplicitare regole già desumibili dal sistema, non lederebbe né l'effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, di cui all'art. 24 Cost., né l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 102 Cost., né tantomeno l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU.

 

4.- In data 13 gennaio 2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore ha depositato atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.

 

5.- In data 17 gennaio 2012 la detta banca ha depositato memoria illustrativa, nella quale, in primo luogo, ribadisce l'inammissibilità della questione, in quanto: a) sarebbe carente la motivazione sulla rilevanza; b) sarebbe del pari carente la descrizione dei fatti di causa, perché il rimettente, in presenza di una norma come quella censurata (recante due disposizioni tra loro connesse, ma con distinto contenuto precettivo), non avrebbe tenuto conto di tale complessità normativa, articolando le sue censure in maniera indistinta rispetto ai due periodi che compongono la norma stessa. Inoltre, il giudice a quo, prendendo le mosse per le sue argomentazioni dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 24418 del 2010, non avrebbe considerato le ragioni complessive svolte dalla Corte di legittimità, così incorrendo ancora in omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza; c) il rimettente si sarebbe sottratto all'onere di sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, peraltro individuata anche in alcune pronunzie di Corti territoriali.

Nel merito, l'istituto di credito ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione.

 

6.- In data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.

 

7.- Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 166 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47, 102, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).

 

7.1.- Il rimettente premette che U.M. aveva convenuto in giudizio la San Paolo Banco di Napoli s.p.a. - filiale di Benevento - chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente bancario n. 7073 (poi corretto in quello n. 27/90), aperto il 14-21 settembre 1992 e chiuso il 31 dicembre 2006, con condanna della banca alla restituzione dell'indebito versato, stante l'addebito, nel corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti; che, costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi posti alla base della domanda ed aveva eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni singola posta contestata, nonché la decadenza dalla contestazione degli estratti conto, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo con applicazione del criterio della capitalizzazione annuale degli stessi (dalla quale era emerso un saldo reale a favore dell'attore di euro 26.832,87 al 31 dicembre 2006), la causa veniva riservata in decisione; che, in considerazione dell'intervenuta sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili n. 24418 del 2010, la causa era rimessa in istruttoria, fissando l'udienza del 10 marzo 2011 per la comparizione del CTU al fine di incaricare quest'ultimo della ricostruzione del rapporto bancario alla luce dei principi giuridici affermati nella detta sentenza, con ricalcolo epurato integralmente dall'interesse anatocistico (criterio cosiddetto dell'interesse semplice); che, nelle more del giudizio, in data 27 febbraio 2011, entrava in vigore il citato art. 2, comma 61.

 

7.2.- In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice a quo osserva di non potere prescindere dalla sua applicazione ai fini della decisione in ordine al se ed in quali termini conferire al CTU un incarico integrativo di ricalcolo del rapporto bancario, avendo la banca convenuta tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore.

Infatti, ad avviso del rimettente, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato da Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 2448 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell'attore alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 5 marzo 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell'indebito (con raccomandata notificata alla banca in data 5 marzo 2007).

Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell'indebito, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2006.

 

7.3.- Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa nonché degli artt. 3, 24, 41, 47, 102, Cost.

Riguardo alla prima parte della norma censurata, rileva la violazione dei limiti interni all'ammissibilità delle norme interpretative ed in generale alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto: 1) non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione delle operazioni bancarie in conto corrente, perché la Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010, «per la particolare importanza delle questioni sollevate», ha ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito (ad esempio per nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la norma in questione sotto forma asseritamente interpretativa, di fatto innova, scontrandosi con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonché con il principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. in tema di decorrenza della prescrizione, poiché la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico, anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina l'esigibilità.

Inoltre, ove la norma censurata si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non soltanto una violazione del principio di uguaglianza e un'ingiustificata disparità di trattamento, ma anche la violazione dell'art. 24 Cost. (in quanto le norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, producono effetti sul piano processuale, perché, invocando l'effetto estintivo delle stesse, è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria) e dell'art. 102 Cost., stante la invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie.

Il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica. Infatti, la norma in questione, sebbene inserita in una legge titolata «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», inciderebbe negativamente sulle legittime aspettative di esse, volte ad ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e percepite in violazione di norme di ordine pubblico. Inoltre, detta norma rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto.

Ad avviso del rimettente, la seconda parte della norma censurata, nel disporre che «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge», in violazione non solo delle principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma anche dei canoni di logica e avvedutezza elementari, irragionevolmente determinerebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non potrebbe ottenerli "in ogni caso" in restituzione dal suo debitore.

 

8.- Con memoria depositata in data 14 luglio 2011, si è costituita in giudizio il Banco di Napoli s.p.a. (già San Paolo Banco di Napoli s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, previa riunione con i procedimenti r.o. n. 145 del 2011 e n. 167 del 2011 e con quegli altri che dovessero essere in tempo utile promossi in via incidentale, che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

 

8.1.- In primo luogo, l'istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancata dimostrazione da parte del rimettente di avere sperimentato interpretazioni "adeguatrici" ovvero costituzionalmente orientate (sentenza n. 217 del 2010), nonché per indeterminatezza ed oscurità del petitum dell'ordinanza di rimessione (sentenza n. 91 del 2010).

Inoltre, la banca deduce la inammissibilità della questione per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sulla rilevanza, atteso che il rimettente avrebbe attribuito all'applicazione della norma censurata conseguenze che, viceversa, discendono dai principi innovativi dettati dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010. In particolare, la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata sollevata sull'erroneo presupposto che solo la norma censurata consentirebbe alla banca di opporre l'eccezione di prescrizione, prima della "data di estinzione del rapporto di conto corrente", mentre anche la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha ammesso questa possibilità in tutti i casi di «importi versati a titolo solutorio». Peraltro, l'istituto di credito evidenzia le scarne indicazioni in ordine al caso concreto, con conseguente manifesta irrilevanza della questione.

La Banco di Napoli s.p.a. deduce, altresì, che il rimettente, nell'esporre le ragioni per le quali la norma "interpretativa" determinerebbe conseguenze irragionevoli o lesive di principi costituzionali, avrebbe innanzitutto lamentato l'intervento del legislatore con una "norma interpretativa" in assenza di un dubbio ermeneutico. Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 71 del 2010), la norma interpretativa non richiederebbe alcun contrasto giurisprudenziale in ordine alla norma da interpretare. Peraltro, nel caso di specie, prima dell'intervento della Cassazione, vi sarebbero state in materia due sole pronunce di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze del 14 maggio 2005, n. 10127 e del 9 aprile 1984, n. 2262), rispetto alle quali la Corte avrebbe affermato nuovi principi. Il legislatore, dunque, ad avviso dell'istituto di credito, sarebbe intervenuto per prevenire nuovi contrasti sulla materia, indicando una chiave di lettura della normativa, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione.

L'Istituto di credito sottolinea, poi, come, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non innoverebbe né modificherebbe la normativa in materia, limitandosi ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, come una delle possibili letture del testo originario.

Invero, a detta del Banco di Napoli s.p.a., con la norma censurata il legislatore, coerentemente con i principi affermati in materia dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe previsto (ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità del negozio che genera l'addebito o l'accredito sul conto), la decorrenza dalla annotazione della prescrizione relativa all'azione di rettifica della posta contabile, considerato che l'unitarietà del rapporto derivante dal contratto bancario non renderebbe necessaria la chiusura del conto per stabilire l'esatto ammontare dei crediti e debiti delle parti tra loro.

Pertanto, la norma censurata non comporterebbe una deroga all'art. 2935 cod. civ., in quanto la decorrenza della prescrizione dalla annotazione non potrebbe riferirsi ai crediti della banca nascenti dall'apertura di credito in conto corrente (non potendo la banca esigere il rientro da parte del correntista fino alla revoca o scadenza dell'apertura di credito), bensì al diritto di contestare gli eventuali accrediti o addebiti privi di causa.

Il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce, altresì, l'inammissibilità (per mancata motivazione) e, comunque, la infondatezza delle censure relative agli artt. 3, 24 e 102 Cost., concernenti il primo capoverso del censurato art. 2, comma 61.

Inoltre, l'istituto di credito deduce la inammissibilità e/o infondatezza della censura relativa agli artt. 41 e 47 Cost., in quanto sarebbe illogico interpretare la norma censurata nel senso che il diritto della banca al rimborso del finanziamento possa essere fatto valere dall'annotazione dei singoli utilizzi, poiché il diritto al rimborso dell'apertura di credito concessa al cliente è esercitabile solo alla chiusura della linea di credito per scadenza o revoca.

Infine, il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, secondo capoverso, stante la assoluta mancanza di motivazione ad essa sottesa.

 

8.2.- Con atto depositato in data 6 settembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

 

 

8.3.- In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione con riguardo alla seconda parte della norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati», essendosi il rimettente limitato a formulare l'ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.

 

8.4.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.

In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non risultano violati il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui si tratta si applica in ugual modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporta alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.

 

8.5.- In data 13 gennaio 2012, il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.

 

 

8.6.- Il 17 gennaio 2012, l'ente ora detto ha depositato memoria illustrativa, ribadendo e sviluppando le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

 

8.7.- In data 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.

 

9.- Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell'8 aprile 2011 (r.o. n. 167 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111, 117 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma già censurata con le ordinanze sopra richiamate.

 

9.1.- In punto di rilevanza, il rimettente deduce che, alla luce del primo capoverso della norma censurata, qualificato dal legislatore di natura interpretativa, dovrebbero essere dichiarate prescritte tutte le somme illegittimamente addebitate oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione. Inoltre, in applicazione del secondo capoverso della norma censurata, tutte le somme indebitamente iscritte nel conto dell'attore non potrebbero essere ripetute, trattandosi di operazioni anteriori alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione (27 febbraio 2011).

 

9.2.- Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente esamina distintamente i due periodi della norma censurata.

Quanto al primo, concernente l'interpretazione dell'art. 2935 cod. civ., il giudice a quo sostiene che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost.

In primo luogo, il rimettente assume la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, in quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito dall'annotazione, attribuirebbe a quest'ultima un effetto "solutorio" che l'annotazione non potrebbe per se stessa avere, non essendovi stato il pagamento, e ciò in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, da ultimo, a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, secondo cui il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) se la norma dovesse invece interpretarsi nel senso che si riferisca all'azione volta a fare dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale è stata effettuata l'annotazione, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello secondo cui l'azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all'ammissibilità delle norme interpretative e all'efficacia retroattiva della legge, perché introdurrebbe una deroga al principio generale stabilito dall'art. 2935 cod. civ., che non trova alcuna ragionevole giustificazione e sarebbe, altresì, lesiva dell'affidamento dei risparmiatori ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza circa l'aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema.

Il rimettente assume anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto 1) la norma censurata consentirebbe alla banca, attraverso l'annotazione, di precostituire la prova del dies a quo del termine di prescrizione, così sovvertendo i principi generali in materia di prova di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ., che riconoscono efficacia probatoria alle scritture dell'imprenditore solo "contro" di lui, e di cui all'art. 634 cod. proc. civ. in materia di procedimento di ingiunzione, che attribuisce alle scritture contabili in favore dell'imprenditore rilevanza solo ai fini di una tutela sommaria; 2) la norma si risolverebbe nell'attribuzione alla banca di un potere di attestazione, attraverso l'annotazione, in contrasto con la marcata natura privatistica che la più recente legislazione in materia bancaria ha attribuito agli istituti di credito; 3) la norma consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con l'esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con parità delle armi tra i contendenti, non solo con riguardo al potere di allegazione, ma anche al diritto alla prova.

Il giudice a quo sospetta la illegittimità costituzionale del primo capoverso anche in riferimento all'art. 47 Cost., sotto il profilo della tutela dei risparmiatori, in quanto la norma censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e quindi di svantaggio per i singoli risparmiatori.

Infine, il rimettente lamenta la violazione dell'art.117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la norma censurata, introducendo una disciplina palesemente di favore per le banche e sfavorevole ai consumatori, violerebbe il fondamentale principio cui deve essere improntata l'attività legislativa dell'Unione e degli Stati che vi aderiscono, secondo il quale, nei rapporti contrattuali con le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente debole, nell'ottica di un necessario riassetto degli equilibri di fatto esistenti.

Il secondo periodo della norma censurata - che, secondo il rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni, quella secondo cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi già annotati, e quella secondo cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed eventualmente anche corrisposti - sarebbe invece in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.

In particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma censurata, in quanto: 1) sia che si voglia considerare il versamento come annotazione, sia che lo si voglia intendere come riferito alla chiusura del conto, verrebbero cancellati i diritti delle parti scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole sulla base delle quali i calcoli stessi sono stati effettuati; 2) si tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora accertate giudizialmente; 3) la norma, operando retroattivamente, lederebbe l'affidamento dei cittadini nella legge, lacerando la coerenza dell'ordinamento stesso; 4) il fatto stesso che si introduca una norma che regola anche per il passato in modo diverso i rapporti patrimoniali, arrecherebbe un vulnus evidente al principio della certezza del diritto. Inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 23 Cost., stante il sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un'annotazione in forza di una clausola nulla, senza che sussista alcuna ragione di interesse pubblico che ne giustifichi il contenuto ablatorio.

Ancora, il secondo capoverso della norma censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo numero 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - come interpretato dalla Corte EDU nel senso che la nozione di "beni" può ricomprendere sia dei "beni effettivi" che dei valori patrimoniali compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una speranza legittima di ottenere l'effettivo godimento di un diritto di proprietà - in quanto la norma censurata si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.

 

9.3.- Con memoria depositata il 30 giugno 2011, si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale A.C. chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 61, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro quest'ultimo evocato in relazione all'art. 6 della CEDU.

In primo luogo, la parte privata sostiene il contrasto della norma censurata con l'art. 77 Cost., mancando, nel caso di specie, i requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza (sentenza n. 29 del 1995). In particolare, non sarebbe indicato, né individuabile il collegamento formale delle tematiche urgenti di cui alla premessa del decreto (misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) con la norma de qua, oggetto di eccezione.

La detta parte, poi, deduce la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 della CEDU, sul diritto all'equo processo, trattandosi di un intervento legislativo che trova applicazione, stante l'efficacia retroattiva, anche nei processi in corso, con incidenza sull'amministrazione della giustizia, in mancanza di motivi imperativi di carattere generale (ad esempio, come per i motivi di carattere storico epocale o imperfezioni tecniche della legge interpretata).

Il deducente lamenta anche la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento tra titolari di diritti restitutori nascenti da rapporti bancari di conto corrente e titolari di analoghe posizioni soggettive regolate da conto corrente ordinario; tra correntisti che abbiano chiuso il conto prima del 27 febbraio 2011 e dopo tale data; tra i versamenti del cliente e gli accrediti della banca); del principio di ragionevolezza (in quanto irrazionalmente si sarebbe voluto anticipare alla data dell'annotazione la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito ed, altresì, precludere l'azione giudiziaria per le somme già versate, discriminando i cittadini sulla base del solo dato temporale); nonché del principio di affidamento connaturato allo Stato di diritto.

La parte privata assume il contrasto della norma in questione anche con l'art. 23 Cost., in quanto non sarebbe dato rinvenire alcuna ragione di interesse pubblico che possa legittimare il contenuto ablatorio della previsione.

La norma de qua violerebbe poi: 1) l'art. 24 Cost., in quanto la preclusione del diritto di ripetizione delle somme versate inciderebbe sul diritto dell'individuo alla tutela giurisdizionale; 2) l'art. 102 Cost., in quanto il carattere retroattivo della norma comporterebbe una incidenza sulla integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale; 3) l'art. 111 Cost. , come diritto ad un giusto processo.

È addotta, altresì, la violazione dell'art. 47 Cost., in quanto la norma in questione, impedendo la ripetizione di somme versate (sia dal correntista che dagli istituti di credito), non sarebbe conforme al principio della tutela giurisdizionale del risparmio.

Infine, la norma censurata comporterebbe la violazione dell'art. 2 Cost. in quanto, negando il diritto alla ripetizione di somme versate e comportando il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dall'annotazione, quale atto compiuto dalla banca (che è la sola a "tenere il conto") anche nell'ignoranza del correntista, contrasterebbe con il principio di solidarietà tra le parti del rapporto contrattuale, sancito anche dalla Corte di cassazione.

 

9.4.- Con memoria depositata in data 6 settembre 2011, si è costituita in giudizio la Unicredit s.p.a. - in qualità di società incorporante la Unicredit Banca di Roma s.p.a. - in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.

In primo luogo, l'istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, non avendo il rimettente affatto illustrato la materia del contendere del giudizio principale.

In secondo luogo, la questione sollevata sarebbe inammissibile per mancata sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, tanto più che la giurisprudenza di merito avrebbe già messo in luce come una corretta interpretazione della detta disposizione sia compatibile con il dettato costituzionale.

In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanze del 4 e 7 aprile 2011, avrebbe ritenuto come, con la norma censurata, il legislatore abbia precisato i limiti prescrizionali del diritto nascente dall'annotazione a seguito dell'accertamento della nullità dell'atto sottostante da cui deriva il credito annotato, in conformità a quanto disposto dall'art. 1422 cod. civ.

Nel merito, ad avviso dell'istituto di credito, la questione non sarebbe fondata, in quanto la disposizione avrebbe valenza meramente interpretativa, tenuto anche conto che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità non osta alla salvezza di determinati atti (pagamenti, annotamenti) compiuti da oltre dieci anni, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1422 cod. civ.

 

9.5.- Con atto depositato in data 6 settembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, per omessa descrizione dei fatti di causa nonché di motivazione sulla rilevanza, essendosi limitato il rimettente a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza spiegare in quali termini la sua applicazione incida concretamente sulla decisione della fattispecie del giudizio principale.

Ugualmente inammissibile risulterebbe la questione di legittimità costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata, avendo il rimettente fornito due diverse interpretazioni di tale disposizione, tra loro incompatibili, impedendo di comprendere in quali termini essa contrasterebbe con gli invocati principi costituzionali.

Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.

 

9.6.- In data 15 dicembre 2011, A.C. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento r.o. n. 167 del 2011 con quello n. 252 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.

Il 13 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.

Il 16 gennaio 2012 A.C. ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore e memoria illustrativa riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

Il 17 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.

Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

 

9.7.- Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011 (r. o. n. 252 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).

In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2008, A.B. aveva convenuto in giudizio il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo, previa rideterminazione del saldo dei diversi rapporti bancari intrattenuti con l'istituto di credito, la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente versate, stante l'addebito, nel corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti; che il Banco di Sicilia, nel costituirsi, aveva dedotto, in primo luogo, la validità delle pattuizioni relative agli interessi contabilizzati e la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in subordine il versamento da parte del correntista delle somme in adempimento di un'obbligazione naturale, ed, in ogni caso, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito; che, disposta CTU contabile, era risultato un saldo in favore della correntista; che, entrato in vigore, nelle more del processo, il citato art. 2, comma 61, mentre il Banco di Sicilia aveva insistito sulla richiesta di prescrizione dell'azione di ripetizione, l'attrice aveva chiesto di non applicare detta norma al giudizio ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa.

In punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dovere applicare al giudizio principale solo il secondo periodo dell'art. 2, comma 61, nei cui confronti avanza i dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, lo stesso osserva che, applicando la disposizione in questione, la domanda dovrebbe essere rigettata, atteso che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione, le somme, oggetto di indebito, erano già state versate dal correntista.

Diversamente, quanto al primo periodo dell'art. 2, comma 61, il giudice a quo (come anche già il Tribunale di Milano con ordinanza del 7 aprile 2011) ritiene che non debba porsi un problema di legittimità costituzionale, in quanto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, per «diritti nascenti dall'annotazione in conto» si dovrebbero intendere i diritti derivanti dall'art. 1832, secondo comma, cod. civ., ovvero quelli volti ad ottenere la rettifica sul piano cartolare delle annotazioni sul conto basate su titoli invalidi. Questa lettura renderebbe la norma in questione non in contrasto con quanto affermato dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, relativamente alla decorrenza della diversa azione di ripetizione dell'indebito dalla chiusura del conto o dalla data del pagamento "solutorio" (cui non potrebbe essere equiparata l'annotazione in conto).

In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il tenore letterale del secondo periodo dell'art. 2, comma 61, risulterebbe chiaramente volto a paralizzare il diritto all'ottenimento della restituzione di somme indebitamente versate, non consentendo un'interpretazione costituzionalmente orientata tale da impedire la rimessione alla Corte (sentenze nn. 315, 270 e 26 del 2010).

In primo luogo, il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione censurata, in quanto: 1) differenziando le posizioni dei correntisti, a seconda che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo l'entrata in vigore della norma censurata, la norma ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell'indebito unicamente ed irragionevolmente in base al dato temporale; 2) essa differenzierebbe irragionevolmente i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di altra natura.

Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la norma, nel disporre che non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista che dell'istituto di credito) alla restituzione di somme indebite ed inciderebbe retroattivamente sul diritto all'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive.

Ad avviso del rimettente, la disposizione sarebbe in contrasto anche con l'art. 102 Cost., in quanto, data la sua valenza retroattiva, violerebbe l'integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunce di condanna alla ripetizione dell'indebito cui l'obbligato non abbia ancora adempiuto e sui giudizi ancora pendenti.

Infine, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, come diritto ad un giusto processo, nell'interpretazione datane dalla Corte EDU, in quanto essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già maturati in base all'ordinamento preesistente, interferirebbe, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse generale.

 

9.8.- Con memoria depositata in data 18 novembre 2011 si è costituita in giudizio A.B. chiedendo che il citato art. 2, comma 61, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro, quest'ultimo, evocato in relazione all'art. 6 della CEDU.

Le argomentazioni sottese alle singole censure risultano nella sostanza analoghe a quelle svolte nella comparsa di costituzione della parte privata A.C. relativamente al giudizio r.o. n. 167 del 2011. Pertanto, si rinvia in merito a quanto esposto con riferimento a tale giudizio.

Il 15 dicembre 2011 A.B. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento iscritto al r.o. n. 252 del 2011 con quello n. 167 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.

Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

In primo luogo, la difesa erariale osserva come il rimettente abbia erroneamente omesso di dare una lettura del secondo periodo in correlazione con il primo, finendo per interpretare la norma in senso puramente letterale, senza coglierne l'effettivo significato. Al riguardo, la prima disposizione sulla prescrizione si riferirebbe al diritto di fare valere sotto ogni profilo - sia contabile che sostanziale - l'erroneità delle annotazioni in conto e la disposizione che preclude la ripetizione degli importi già versati andrebbe letta in stretta correlazione con la prima, in modo tale da sottrarsi alle eccezioni di incostituzionalità.

Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge sostanzialmente le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui all'atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.

In data 17 gennaio 2012 e, dunque, fuori termine, Unicredit s.p.a., quale incorporante il Banco di Sicilia, ha depositato memoria di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.

 

Continua

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