Con l’ordinanza n. 13259/2022, pubblicata il 28 aprile 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla detraibilità o meno dell’Iva versata da un avvocato per l’acquisto un immobile da adibire a studio professionale che risulta accatastato come abitazione civile e non ad uso ufficio.
Lunedi 2 Maggio 2022 |
IL CASO: L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che un avvocato aveva indebitamente detratto l’Iva pagata per l’acquisto di una quota di una unità immobiliare accatastata come civile abitazione che era stata adibita a studio professionale, notificava al professionista un avviso di accertamento per il recupero della suddetta imposta.
La richiesta dell’amministrazione finanziaria veniva ritenuta illegittima dal legale il quale proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale evidenziando che si trattava di un bene strumentale utilizzato per l'espletamento della sua attività professionale.
La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale in secondo grado davano torto al legale rigettando il ricorso dallo stesso promosso e confermando, quindi, la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
I giudici tributari di merito di secondo grado ritenevano l’Iva indetraibile evidenziando che l'immobile acquistato in comproprietà dal legale, anche se di fatto utilizzato come ufficio (studio legale) e, quindi, in categoria A/10, risultava però iscritto in catasto con categoria A/2 (civile abitazione).
LA DECISIONE: La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dal legale avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ha ribaltato la decisione impugnata e nell’accogliere il ricorso ha ribadito il principio secondo cui «in tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività» (Cass. n. 3396/2022, n. 26748/2016, n. 6883/2016 e n. 8628/2015).
Nel caso esaminato, hanno osservato i giudici di legittimità, è pacifico che la destinazione del fabbricato acquistato dal legale era quella abitativa ma era altresì pacifico, in quanto non contestato, e comunque anche accertato dai giudici di appello, che il predetto fabbricato era utilizzato come studio legale del contribuente che svolgeva la professione di avvocato, pertanto deve riconoscersi la detraibilità dell'IVA essendo indubitabile la natura strumentale dell'immobile, stante la necessità dello stesso ai fini dello svolgimento dell'attività professionale del contribuente, a prescindere dalla categoria catastale attribuitagli (A/2 - civile abitazione).
Cassazione civile ordinanza n.13259 2022