In un precedente articolo avevamo pubblicato la novità introdotta dalla Cassazione in materia di risarcimento danni da sinistri stradali, con particolare riguardo alle cosiddette 'lesioni macropermanenti' superiori ai 9 punti di invalidità.
La Cassazione, nel lodevole intento di uniformare i trattamenti risarcitori e ridurre il più possibile le disparità createsi nel corso del tempo, individua nelle Tabelle del Tribunale di Milano i valori di riferimento da utilizzare in carenza di precisi riferimenti normativi (come nel caso del danno biologico di lieve entità) .
Quest'anno il Tribunale di Roma, che peraltro ha introdotto alcuni anni or sono un'interessante metodologia di calcolo per la determinazione del danno da perdita parentale (si veda l'apposita applicazione realizzata su questo sito), ha difeso con fermezza la validità delle proprie tabelle proponendo gli aggiornamenti per il 2012 con alcune novità.
Invalidità temporanea
Il valore è stato semplicemente adeguato al tasso di inflazione medio rilavato dall'Istat nel 2011 (3,3%).
L'indennità passa quindi da € 100,00 a € 103,3 per l'invalidità assoluta, con le conseguenti riduzioni per quella relativa (o parziale).
Danno Biologico
Il punto base per la determinazione del danno biologico è stato aggiornato in base al tasso di inflazione 2011 rinviando al 2013 eventuali rivisitazioni in base alle opportune verifiche dei risultati.
Per consultare il valore del punto in base all'età utilizza le tabelle interattive (seleziona in questo caso "Tribunale di Roma 2012").
Decesso in corso di giudizio
Nel documento illustrativo che accompagna le pubblicazione delle tabelle si pone l'accento sui criteri da adottare nella liquidazione del danno biologico in caso di decesso intervenuto nel corso del giudizio per cause diverse dalle lesioni oggetto del risarcimento.
Il tribunale di Roma, richiamando la sentenza della Cassazione, n. 2297 del 31 gennaio 2011, evidenzia quali debbano essere i parametri da tenere in considerazione per la sua quantificazione.
Il danno non è più un valore costante che si accumula nel corso del tempo ma è costituito da una parte acquisita subito, ovvero quella legata ai postumi stabilizzati, ed un'altra parte correlata "con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il danneggiato incontra nel tempo".
Quest'ultima componente del danno va rapportata ai giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media che, per un calcolo più realistico, dovrà essere calcolata per fascia di età.
(per ulteriori dettagli si rimanda al documento originale a pag. 33).
Ulteriore danno non patrimoniale
Per quanto riguarda la determinazione dell'ulteriore danno non patrimoniale il Tribunale di Roma conferma la validità del criterio introdotto a partire dal 2011, riservandosi naturalmente di effettuare future valutazioni.
Tale criterio, avvicinandosi in un certo qual modo a quello adottato dal tribunale di Milano, prevede la quantificazione dell'ulteriore danno non patrimoniale in funzione di una percentuale che dipende dai punti di invalidità riconosciuti, con un ulteriore range di applicabilità minimo e massimo, anch'esso legato alla fascia di invalidità.
Danno Non Patrimoniale da Morte di un Congiunto
Nessuna novità invece per quanto riguarda il metodo di calcolo mentre è stato aggiornato il valore del punto base che passa da e 8.725 a € 9.013. (vai all'utility di calcolo).