In sintesi le principali scadenze per il pagamento dell'IRPEF e le modalità di rateazione
Giovedi 5 Luglio 2012 |
LE SCADENZE
I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per importi superiori a 12 euro per ciascun tributo dovuto) e quelli relativi al primo acconto devono essere effettuati generalmente:
Se il giorno della scadenza cade di sabato o è un giorno festivo la scadenza è prorogata automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
ATTENZIONE:
Con la risoluzione n. 69/2012 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato per il 2012 le due scadenze rispettivamente al 9 luglio 2012 (senza maggiorazione) ed al 20 agosto 2012 (con maggiorazione) con effetto immediato sul piano di rateazione in caso di pagamenti dilazionati, come illustrato più avanti.
La proroga interessa in primo luogo, tutte le persone fisiche ed inoltre riguarda i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
Novità: Calcolo automatico delle RATE IRPEF
PAGAMENTO
Per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento F24.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica tramite i
servizi dell’Agenzia o quelli di home banking delle banche e di Poste italiane.
NOTA: gli importi derivanti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come inseriti nella dichiarazione stessa. Per gli acconti e per gli importi rateizzati, invece, si applica la regola dell’arrotondamento al centesimo di euro.
ACCONTI IRPEF
Per stabilire se è dovuto il versamento dell’acconto IRPEF per l’anno successivo a quello per il quale si effettua il saldo, occorre controllare il debito che risulta dalla dichiarazione (rigo RN33 “differenza”). Se tale debito non supera 51,65 euro, non è dovuto alcun acconto; se risulta superiore, occorre versare l’acconto, pari al 99% del suo ammontare (96% per il 2012).
Una precisazione: poichè gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi vanno espressi in unità di euro l'acconto è dovuto solo se l'importo del rigo RN33 è maggiore o uguale a 52,00 euro.
L’acconto Irpef si versa di regola con due modalità possibili (si veda l'avvertenza per il 2012):
a) in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è inferiore a 257,52 euro
b) in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro
1. la prima rata, nella misura del 40%, entro il 16 giugno di ogni anno (nel 2012, 18 giugno) o entro il 16 luglio di ogni anno (nel 2012, 18 luglio), in questo caso con la maggiorazione dello 0,40%
2. la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.
Avvertenza: solo per l’anno 2012, il DPCM del 21 novembre 2011 ha disposto il differimento di tre punti percentuali sul versamento della seconda o unica rata di acconto.
Pertanto, la misura dell’acconto dovuto per il 2012 è pari al 96% (invece che 99%). Se il pagamento si effettua in due rate, la prima (da versare entro il 18 giugno 2012) è pari al 39,6%, la seconda rata nella restante misura del 56,4%.
RATEAZIONE IRPEF
Ad eccezione dell’acconto di novembre, è possibile versare le somme dovute anche a rate mensili.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi.
E’ possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il “metodo commerciale” (anno composto da 12 mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente utilizzando un apposito codice tributo.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.
I contribuenti NON titolari di partita IVA, se sono persone fisiche o altri contribuenti interessati dagli studi di settore, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 9 luglio 2012, oppure entro il 20 agosto 2012 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella (aggiornata con la risoluzione 69/2012):
RATA |
VERSAMENTO |
INTERESSI % |
VERSAMENTO (*) |
INTERESSI % |
1ª |
9 luglio |
0,00 |
20 agosto |
0,00 |
2ª |
31 luglio |
0,23 |
31 agosto |
0,11 |
3ª |
31 agosto |
0,56 |
1° ottobre |
0,44 |
4ª |
1° ottobre |
0,89 |
31 ottobre |
0,77 |
5ª |
31 ottobre |
1,22 |
30 novembre |
1,10 |
6ª |
30 novembre |
1,55 |
|
NOTA (*): la parte sinistra della tabella si riferisce al piano di rateazione nel caso in cui la prima rata sia versata entro il 9 luglio 2012, la parte destra (ultime due colonne) si applica invece quando il pagamento della prima rata viene effettuato dal 10 luglio al 20 agosto, nel qual caso l'importo deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.
Per completezza si riporta l'altra tabella che dovrà essere utilizzata da coloro che non rientrano nella proroga, ovvero i contribuenti diversi dalle persone fisiche e dagli altri contribuenti non interessati dagli studi di settore o che hanno dichiarato ricavi superiori al limite previsto dai singoli studi di settore.
RATA |
VERSAMENTO |
INTERESSI % |
VERSAMENTO (*) |
INTERESSI % |
1ª |
18 giugno |
0,00 |
18 luglio |
0,00 |
2ª |
2 luglio |
0,13 |
31 luglio |
0,13 |
3ª |
31 luglio |
0,46 |
31 agosto |
0,46 |
4ª |
31 agosto |
0,79 |
1° ottobre |
0,79 |
5ª |
1° ottobre |
1,12 |
31 ottobre |
1,12 |
6ª |
31 ottobre |
1,45 |
30 novembre |
1,45 |
7ª |
30 novembre |
1,78 |
-- |
-- |
I contribuenti titolari di partita IVA, se sono persone fisiche o altri contribuenti interessati dagli studi di settore, possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 9 luglio 2012, oppure entro il 20 agosto 2012 maggiorando in questo caso l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
Di seguito la nuova tabella:
RATA |
VERSAMENTO |
INTERESSI % |
VERSAMENTO (*) |
INTERESSI % |
1ª |
9 luglio |
0,00 |
20 agosto |
0,00 |
2ª |
16 luglio |
0,08 |
17 settembre |
0,29 |
3ª |
20 agosto |
0,41 |
16 ottobre |
0,62 |
4ª |
17 settembre |
0,74 |
16 novembre |
0,95 |
5ª |
16 ottobre |
1,07 |
-- |
-- |
6ª |
16 novembre |
1,40 |
-- |
-- |
(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
CODICI TRIBUTO
Riportiamo per completezza i principali codici tributo utilizzabili nella compilazione del modello F24 per il versamento delle imposte:
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
6099: IVA annuale - Saldo
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale
3843: Addizionale comunale - Acconto
1800: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Saldo
1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto prima rata
1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
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