Licenziabile il lavoratore solo sospettato di aver commesso un furto in danno del datore di lavoro

Sentenza del 10/11/2011 n. 23422 Sez. lavoro.
Licenziabile il lavoratore solo sospettato di aver commesso un furto in danno del datore di lavoro
Giovedi 15 Dicembre 2011

La sentenza della Corte di Cassazione del 10/11/2011 n. 23422 Sez. lavoro prende in esame il caso di un lavoratore, M.E., licenziato per giusta causa in quanto nei suoi confronti vi erano dei forti sospetti che avesse commesso un furto in danno della ditta AAA spa presso la quale lavorava, anche se non vi erano delle prove specifiche, ma solo delle circostanze indiziarie.

Nel caso di specie era emerso che il lavoratore, anche per sua stessa ammissione, in una certa data si era incontrato con un camionista che il giorno dopo era stato scoperto in possesso di materiale di proprietà della ditta AAA Spa: pur non essendoci la prova provata della colpevolezza del dipendente M.E. nella sottrazione di detto materiale, la situazione nel suo complesso e le poco credibili giustificazioni fornite dal dipendente stesso non deponevano a suo favore e pertanto la società datrice di lavoro, ritenendo venuto meno il rapporto di fiducia tra le parti, gli intimava il licenziamento, che il dipendente M.E. impugnava in quanto asseritamente illegittimo.

In primo grado il Tribunale adito accoglieva la domanda del dipendente, dichiarava la illegittimità del licenziamento e ordinava la reintegra del lavoratore, mentre in grado di appello il Collegio, investito della questione dalla società datrice di lavoro, in riforma della sentenza di primo grado respingeva la domanda del dipendente, il quale ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di appello, richiama le motivazioni enunciate dalla Corte territoriale, laddove essa evidenzia come il comportamento tenuto dal ricorrente, da valutare unitamente alle non credibili giustificazioni addotte, integri comunque una lesione irreversibile del vincolo fiduciario, e al riguardo poco rileva se il dipendente abbia materialmente sottratto i beni della società o abbia concorso nella loro ricettazione o si sia limitato ad intrattenere equivoci rapporti con persone coinvolte nel furto: ciò che rileva è che il dipendente ha comunque tenuto una condotta gravemente lesiva del vincolo fiduciario e da tali conclusioni ne discende la legittimità del licenziamento intimato.

 

Testo della Sentenza

 

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