Irreperibilità del destinatario: gli obblighi del messo notificatore

Irreperibilità del destinatario: gli obblighi del messo notificatore
Giovedi 19 Giugno 2025

La Sezione Tributaria della Cassazione, con sentenza n. 14990, depositata il 4 giugno, ha ribadito il principio di diritto secondo il quale: “in tema di procedura di notificazione, semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, il nesso notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo sul suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazione del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso”. ( Cfr Cass.n. 14658/2024).

Il caso portato all'attenzione della Corte, ha riguardato il ricorso con il quale un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

In primo grado la Commissione Tributaria provinciale aveva annullato l'atto per vizio di notifica ma la decisione era stata ribaltata in appello, in quanto la Commissione Regionale aveva ritenuto corretta la procedura applicata di irriperibilità assoluta, vale a dire il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata al domicilio fiscale.

In Cassazione, il contribuente sottolinea la mancanza del rispetto dei requisiti previsti per la fattispecie de quo, vale a dire l'obbligo del messo notificatore di certificare con precisione, le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario dell'atto. In particolare: l'amminstrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento, seguendo la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. e non con il rito speciale previsto per gli irriperibili, di cui all'art. 60 comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo a conoscenza del domicilio fiscale.

Nell'accogliere il ricorso del contribuente, la Cassazione ha ribadito che il messo comunale non può limitarsi a utilizzare un modulo precompilato con formule generiche per giustificare l’impossibilità di notificare l’atto e che, di conseguenza, la mancanza di una descrizione dettagliata delle ricerche svolte, come sopralluoghi o verifiche anagrafiche, rende la notifica invalida.

Per i giudici di legittimità: la notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia piu? l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, N. 14658 del 2024Cass. n. 8823/2024, Cass. n. 1172/2024)”. L'utilizzo della procedura semplificata, ex art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, richiede un comportamento attivo e documentato da parte del notificante e, pertanto, espressioni come “sconosciuto” o “irreperibile” non sono sufficienti se non accompagnate da elementi concreti e verificabili.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 14990 2025


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