Cassazione civile Sez. lavoro, Sentenza, 10-11-2011, n. 23422

Cassazione civile Sez. lavoro, Sentenza, 10-11-2011, n. 23422
Giovedi 15 Dicembre 2011

Svolgimento del processo

M.E., dipendente dell'AAA s.p.a., impugnava, ex art. 700 c.p.c. il licenziamento intimatogli il 20.12.2002 per giusta causa; si contestava al M. di essersi incontrato con il conducente di un autocarro, conducente che il mattino seguente aveva consegnato a terzi otto pezze di materiale AAA, precedentemente sottratte allo stabilimento di (...omissis...). Deduceva il lavoratore di non aver commesso alcuna violazione di obblighi contrattuali ed alcun illecito, peraltro neppure contestato.

Il Tribunale di Terni, adito in via di urgenza, rigettava la domanda.

Nel successivo giudizio di merito il Tribunale di Terni, con sentenza del 29.10.2004, dichiarava l'illegittimità del licenziamento ed ordinava alla società datrice di lavoro di reintegrare il M. nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno liquidato in 5 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

Interponeva appello la AAA; si costituiva il lavoratore chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 20.2.2008, in riforma della impugnata sentenza, respingeva la domanda e compensava le spese dell'intero giudizio.

La Corte territoriale rilevava che l'incontro contestato era stato ammesso dallo stesso lavoratore; era poi intervenuta anche una misteriosa terza persona, così come era incontestato che il camionista era stato trovato la mattina dopo con alcune pezze di materiale di pregio sottratte alla AAA. Il lavoratore aveva fornito giustificazioni del tutto inverosimili sostenendo di avere fornito solo informazioni stradali. Pur mancando la prova che il materiale fosse stato sottratto direttamente dal lavoratore o che vi fosse stato un concorso nella ricettazione, il comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore, ivi comprese le inverosimili giustificazioni offerte, che facevano parte dello stesso contesto, era tale da minare il legame fiduciario tra le parti, essendo detto comportamento spiegabile solo con motivazioni e condotte tutte compromettenti per il lavoratore, che non aveva in alcun modo fugato i sospetti a suo carico.

Ricorre il lavoratore con tre motivi.


Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 2697 c.c.. Non vi era alcuna prova che la giustificazione offerta dal lavoratore fosse quella indicata in sentenza.

Il primo motivo appare infondato. Nella sentenza impugnata si riportano le giustificazioni offerte del ricorrente che da un lato ha ammesso l'incontro contestato e dall'altro ha giustificato l'accaduto in modo inverosimile. Per contro il ricorso viola il principio di autosufficienza del ricorso perchè non indica quando le contestazioni riportate sono state introdotte in giudizio e neppure se siano state proposte in appello e su quali elementi fattuali e processuali si fondano carenze che si riverberano sull'ammissibilità del quesito proposto ex art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 2119 c.c. e la L. n. 604 del 1966, art. 3: il comportamento addebitato comunque non può in alcun modo ledere il rapporto fiduciario tra le parti, essendo estraneo al rapporto di lavoro.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal ricorrente, da valutare unitamente alle non credibili giustificazioni addotte, integri comunque una lesione irreversibile del vincolo fiduciario, sia si ritenga che il ricorrente abbia concorso nella sottrazione dei beni di proprietà della società del quale era dipendente o abbia concorso nella loro ricettazione o abbia soltanto mantenuto oscuri rapporti con persone coinvolte nella vicenda e quindi in collegamento con i furti subiti dalla AAA. La motivazione sul punto è persuasiva ed immune da vizi logici ed appare coerente con lo svolgimento dei fatti e quindi appare dimostrata l'applicabilità dell'art. 2119 c.c., alla fattispecie in esame, posto che lo stesso ricorrente non ha voluto offrire alcuna seria giustificazione dell'accaduto che risulta spiegabile solo con una di queste ipotesi, tutte conclamanti una rilevante violazione del dovere di fedeltà. Si allega una assoluzione dal reato di ricettazione, ma la sentenza non è stata indicata nei suoi estremi con esattezza, nè si è indicato il momento in cui tale sentenza sarebbe stata fatta valere nel presente giudizio e, neppure, si è prodotta la decisione unitamente al ricorso.

Con il terzo motivo si allega l'omessa motivazione sulla responsabilità del ricorrente: non è stato neppure sentito l'autista e non è stato provato il contenuto delle giustificazioni addotte rese dal ricorrente. Una partecipazione di quest'ultimo alla sottrazione o alla ricettazione non è mai stata contestata ed è esplicitamente esclusa dalla sentenza impugnata.

Circa la mancata escussione del conducente del camion, l'incontro con lo stesso emerge come dato pacifico del processo come si è detto supra per non essere stato neppure negato dal ricorrente, nè si è specificato in quale momento processuale tale escussione sia stata richiesta. Circa l'ulteriore punto si è già osservato che il comportamento tenuto dal ricorrente, anche alla stregua delle inverosimili giustificazioni rese, è coerente solo con condotte lesive del vincolo fiduciario, in quanto dimostrano un collegamento con le sottrazioni di beni alla società del quale il ricorrente era dipendente. Circa la sentenza di assoluzione si è già detto. Manca peraltro una "chiara indicazione" del fatto controverso alla stregua dell'art. 366 bis c.p.c..

Conclusivamente si deve rigettare il proposto ricorso.

Nessuna statuizione sulle spese non avendo la società svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Nulla spese.

 

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