La riforma forense e i compensi professionali

La riforma forense e i compensi professionali
Giovedi 20 Giugno 2013

Come tutti ormai sapranno il 2 febbraio 2013 è entra in vigore la L. 31 dicembre 2012, n. 247, nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/1/2013.

Facciamo ora il punto sulla controversa questione dei compensi professionali dell’avvocato con l’obiettivo di chiarire alcuni dubbi emersi in questi mesi e che spesso ricorrono discutendo tra colleghi, anche in rete.

In particolare è bene precisare che alcune norme sono entrate in vigore immediatamente mentre altre sono demandate ad appositi regolamenti che dovranno essere adottati dal Ministero della Giustizia o dalla Cassa Forense, in assenza dei quali le norme devono intendersi non operative.

 

NOTA: l’emanazione di appositi regolamenti non riguarda solo l’ambito della parcellazione ma anche altri aspetti come, ad esempio, l’obbligo di stipula dell’assicurazione per la responsabilità civile contro gli infortuni ex. art. 12 per la cui attuazione, in virtù del comma 5, è necessario che il Ministero fornisca ogni 5 anni l’indicazione sulle condizioni generali delle polizze e i massimali. Poiché al momento non risulta essere stato emanato alcun regolamento al riguardo, la norma non ha effetto e pertanto l’assicurazione contro gli infortuni non è ancora obbligatoria.

 

Preventivo e pattuizione del compenso

Gli aspetti legati al conferimento dell’incarico professionale ed alla pattuizione del compenso sono disciplinati dall’ art. 13 della riforma.

L’art. 13, comma 5 introduce una serie di obblighi informativi sulla complessità dell’incarico tra cui l’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta.

In particolare: “Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Il concetto quindi è chiaro: preventivo scritto solo su richiesta esplicita da parte del cliente.

Come è logico aspettarsi però, possiamo tranquillamente scommettere che saranno pochi i clienti che non chiederanno il preventivo e quindi, quanto a suo tempo denunciato (anche dal CNF) circa l’impossibilità di prevedere oggettivamente il costo di un procedimento giudiziario, stante l’elevata aleatorietà delle variabili in gioco e l’evoluzione spesso incerta dell’iter processuale, rimane esattamente come prima della riforma.

Da sottolineare comunque la presenza dell’aggettivo “prevedibile” riferito alla quantificazione del costo, al quale possiamo senz’altro attribuire il significato di “per quanto sia possibile prevedere”.

E’ bene precisare inoltre che le norme in materia di pattuizione dei compensi e conferimento dell’incarico sono operative fin da subito, non essendo demandate a regolamenti di sorta.

 

Patto di quota lite

Il comma 4 dell’ art. 13 abolisce definitivamente, fin da subito, i c.d. “patti di quota lite”, ovvero i patti (in qualunque forma stipulati) mediante i quali l’avvocato percepisce come compenso tutto o una parte del bene oggetto della controversia.

Per quanto riguarda i patti in essere al momento dell’entrata in vigore della riforma è necessario che siano rivisti per renderli conformi alla nuova normativa.

Nulla vieta comunque di stabilire il compenso tenendo conto eventualmente di una maggiore o minor percentuale in relazione al risultato ottenuto (si veda anche il comma 3 del medesimo articolo), che è cosa ben diversa dal sostituire il compenso stesso con una parte del bene eventualmente ottenuto al termine della controversia.

 

Determinazione del compenso

Una delle domande più ricorrenti dopo l’approvazione della riforma forense è se si debbano continuare ad utilizzare i famosi “parametri forensi”, sia in ambito civile che in ambito penale, così come previsti dal D.M. 140/2012.

La risposta è SI ma solo fino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’ art. 1, comma 3 nel quale si legge quanto segue:

All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF…”.

In assenza di tale regolamento quindi continuano a rimanere validi i parametri nella formulazione attuale.

L’ art. 13, comma 6 stabilisce inoltre che i nuovi parametri si applichino solamente quando all’atto dell’incarico o nelle fasi successive non vi sia stata la determinazione scritta del compenso.

Per quanto sopra esposto, tale previsione normativa deve intendersi valida anche per i parametri ex. D.M. 140/2012.

I parametri si applicano altresì “in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.

 

Incarico gratuito

L’ art. 13, comma 1 prevede che l’avvocato possa svolgere incarichi professionali anche a titolo gratuito (oltre che agire in tutela di sé stesso).

Sono pertanto molto discutibili le notizie che talvolta si leggono in rete come la recente “radiazione” dall’albo di legali che hanno applicato parcelle troppo basse, rilievo che non ha più ragion d’essere in virtù della nuova normativa.

 

Fattura e Spese Forfettarie

Per quanto riguarda le spese forfettarie sono molte le opinioni discordanti al riguardo.

Le spese forfettarie, che nel D.M. 140/2012 erano state praticamente abolite, sono state reintrodotte nuovamente dall’ art 13, comma 10 che recita:

Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.

Il problema è che, come si legge verso la fine del comma 10, la misura di tali spese forfettarie dovrà essere determinata sempre nel decreto ministeriale di cui al comma 6.

Ne consegue che, al momento, tale voce non può essere ricompresa nella notula.

Riteniamo comunque che sia possibile superare il vuoto normativo prevedendo tali spese in sede di formulazione del preventivo da concordare con il cliente.

Naturalmente, una volta adottato il regolamento ministeriale dove sarà stabilita la percentuale delle spese forfettarie spettanti per legge, non sarà più necessario concordare tale voce nel preventivo, ma basterà utilizzare in fattura la consueta dicitura “oltre ad accessori di legge”.

 

Mancato accordo con il cliente

Se non si raggiunge un accordo con il cliente sul compenso, sia il legale che il cliente possono rivolgersi al Consiglio dell’Ordine per tentare una conciliazione.

All’ esito negativo il Consiglio dell’Ordine, se richiesto dal legale, può rilasciare un parere sulla congruità della parcella in relazione all’opera prestata (art. 13, comma 9).

 

Continuità professionale

L’ art. 21, comma 1 stabilisce che l’iscrizione all’albo professionale è subordinata all’esercizio della professione in modo “effettivo e continuativo”, fatte salve le eccezioni previste ai commi 6 e 7 del medesimo articolo e nei primi anni di esercizio della professione.

Tale norma è anch’essa subordinata all’adozione del regolamento ministeriale entro due anni unitamente al regolamento della Cassa forense entro un anno.

E’ importante sottolineare che comunque, una volta a regime, le modalità di accertamento della continuità professionale non terranno conto del reddito del professionista.

 

Applicazioni correlate

Per chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto ricordiamo le applicazioni gratuite disponibili su questo sito per la parcellazione e la fatturazione dei compensi legali. 

  1. Liquidazione compensi avvocati con parametri ministeriali civili D.M. 140/2012
  2. Liquidazione compensi avvocati con parametri ministeriali penali D.M. 140/2012
  3. Calcolo nota spese per studi legali con tariffario civile online
  4. Calcolo notula penale con tariffario online
  5. Modelli predefiniti di notula (decreto ingiuntivo, precetto, esecuzioni)
  6. Calcolo fattura per avvocati e studi legali
  7. Scorporo degli importi in fattura per anticipi, fatture a saldo e stralcio ecc.

 

Disponibile inoltre il testo della riforma in formato PDF con indice.

 

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