Mercoledi 19 Giugno 2013 |
Riportiamo di seguito le norme contenute nel testo del “Decreto Fare”, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri in materia di semplificazione fiscale (capitolo II), con particolare riguardo all'espropriazione dei beni mobili e immobili nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito.
Il testo riportato si riferisce alla seconda versione del decreto, quella del 17 giugno 2013, nella quale sono state apportate alcune modifiche con aggiunte e cancellazione di articoli.
Ricordiamo che il testo non è ancora definitivo e potrebbe subire ulteriori variazioni sia prima della pubblicazione sulla G.U., che successivamente, in fase di conversione in legge.
In sintesi:
Vediamo gli articoli in dettaglio con relativo commento.
Art. 52
(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sono apportate le seguenti modificazioni:
RATEAZIONE delle IMPOSTE
a) All' articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
l) dopo il comma l-quater è inserito il seguente: "l-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e l-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
2) al comma 3, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive".
Spiegazione.
Come detto, viene introdotta la possibilità di aumentare la durata del piano rateale fino a 10 anni (120 rate mensili) in comprovate situazioni di difficoltà e previa valutazione della solvibilità del debitore.
In situazioni normali è possibile la rateazione fino a 72 rate mensili (6 anni).
Il contribuente debitore decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate (anche non consecutive) durante tutto il periodo di rateazione.
Quando il debitore decade dal beneficio della rateazione, l’importo ancora dovuto è riscuotibile in un’unica soluzione e non può più essere rateizzato successivamente, neanche in parte.
Con la norma precedente bastavano due rate consecutive non pagate per decadere dal beneficio della rateazione, mentre adesso si ha a disposizione un bonus complessivo di otto rate, superato il quale si decade definitivamente dalla possibilità di rateizzare l’importo dovuto.
VENDITA DIRETTA dei BENI PIGNORATI
b) all’articolo 52:
1) al comma 2-bis le parole: ” e 79,” sono sostituite dalle seguenti:” , 79 e 80, comma 2, lettera b),”;
2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
“ 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.”;
Spiegazione.
Il comma 2-bis dell’art. 52 prevede la possibilità per il debitore, con il consenso dell’agente di riscossione (es: Equitalia), di effettuare direttamente la vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato ai sensi degli artt. 68 e 79.
Il nuovo comma 2-ter stabilisce che se il debitore intende vendere personalmente i beni deve farlo entro 5 giorni antecedenti alla data fissata dal giudice per la prima vendita (primo incanto) oppure antecedenti alla data fissata a seguito della nomina di un esperto nel caso in cui il valore di vendita sia manifestamente inadeguato (art. 80, comma 2 modificato, lett. b).
La facoltà di procedere con la vendita diretta può essere esercitata dal debitore anche nel caso in cui la prima asta non abbia avuto esito positivo e si deve quindi procedere con il secondo incanto; in tal caso il prezzo base resta comunque quello stabilito dagli artt. 69 e 81 (per i beni mobili non inferiore alla metà della base d’asta del primo incanto e ridotto di un terzo per i beni immobili).
EFFICACIA del PIGNORAMENTO
c) all’articolo 53, comma 1, le parole “centoventi” sono sostituite dalle seguenti: “duecento ”;
Spiegazione.
Aumenta il periodo trascorso il quale il pignoramento perde efficacia, da 120 a 200 giorni. Questa norma è chiaramente un vantaggio per il concessionario riscossore (nella fattispecie Equitalia) in quanto gli concede 80 giorni in più perché sia effettuata la prima asta.
Con la norma precedente infatti, se dopo 120 giorni, a partire dalla data di esecuzione del pignoramento, non era stato effettuato il primo incanto, il pignoramento perdeva efficacia con conseguente cancellazione dal pubblico registro, mentre ora è previsto un termine di 200 giorni.
PIGNORABILITA' dei BENI STRUMENTALI
d) all’articolo 62:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I beni di cui all’articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.”;
Spiegazione.
Rispetto alla normativa codicistica attuale, il nuovo comma 1 stabilsce che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore (indicati al comma 3 dell’art. 515 del c.p.c.) sono pignorabili nella misura massima di un quinto se il valore complessivo degli altri beni messi all’incanto non è sufficiente a coprire il debito, anche quando il debitore è costituito in forma societaria oppure quando il capitale investito sul lavoro è prevalente sugli altri costi.
Il nuovo comma 1-bis prevede inoltre che al debitore resti la custodia dei beni pignorati e la prima asta non possa avvenire prima di 300 giorni dalla data del pignoramento. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stata effettua la prima asta di vendita.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
e) all’articolo 72-bis la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.
Spiegazione.
L’ articolo 72-bis del citato DPR disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi.
La nuova norma aumenta da 15 a 60 giorni il termine per l’ordine al terzo (il datore di lavoro o l’ente previdenziale) di girare parte delle somme da lui dovute al debitore (stipendio o pensione) direttamente al concessionario.
f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.”.
IMPIGNORABILITA' della PRIMA CASA
g) all’articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.”;
Spiegazione.
La norma opera nell’ambito dell’espropriazione immobiliare (artt. 76-85 del citato DPR)
Il comma a) impedisce all’agente di riscossione di espropriare beni immobili che siano adibiti ad uso abitativo ove il debitore ha la residenza anagrafica (praticamente la prima casa e relative pertinenze). Il discorso non vale per le abitazioni di lusso e per quelle collocate nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi artistici o storici) che continueranno ad essere pignorabili direttamente dal concessionario.
Aumenta anche il tetto minimo per procedere all’espropriazione: da 20.000 euro a 120.000 euro (erano 50.000 nella prima stesura del documento) e si stabilisce un limite temporale di sei mesi dall’iscrizione ipotecaria ex. art. 77 prima di procedere con l’esecuzione immobiliare.
Da notare che le norma vieta al concessionario di procedere direttamente col pignoramento immobiliare ma non impedisce di farlo nell’ipotesi di surroga nel diritto di credito ex. art 51 del citato DPR.
Almeno ad una prima rapida lettura, la norma che, almeno sulla carta, è finalizzata a salvaguardare la prima casa dal pignoramento per debiti verso il fisco, potrebbe essere bypassata qualora il concessionario, nella fattispecie Equitalia, decidesse di surrogare il credito, ovvero dichiarare al giudice di volersi sostituire al creditore procedente, nelcaso in cui sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione.
Ad esempio se è in corso un pignoramento della prima casa (da parte di una banca o di un privato) per una cifra molto inferiore ai 120.000 euro, l’ente concessionario potrebbe dichiarare di volersi surrogare al creditore procedente (la banca o il privato) e pertanto riuscirebbe, in seconda battuta, a procedere ugualmente con il pignoramento della prima casa qualora il debitore (o il creditore procedente) non estingua il debito verso il concessionario entro 10 giorni dalla notifica.
Precisiamo inoltre che tali norme riguardano esclusivamente i rapporti tra l’ente riscossore dei tributi e il cittadino mentre non attengono ai normali rapporti contrattuali con banche e finanziarie aventi ad oggetto mutui ipotecari o prestiti di vario tipo, per i quali il decreto non contiene norme specifiche.
In altre parole la prima casa, anche se non di lusso, continua a rimanere pignorabile dalla banca in caso di insolvenza nel pagamento delle rate del mutuo.
NOTA: l’art. 563 c.p.c. cui si fa riferimento nel decreto in questione risulta abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006. Aspettiamo un errata corrige nel testo definitivo del decreto.
MODIFICHE VARIE
h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole “comma 1” sono inserite le seguenti:”anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2,”;
i) all’articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.”;
j) all’articolo 80:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.”;
Spiegazione
Oltre alla consueta pubblicazione nel foglio degli annunci legali della provincia, affisso alla porta esterne della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune dove sono ubicati gli immobili, l’avviso della vendita all’incanto è pubblicato anche sul sito internet dell’agente di riscossione.
2) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice può disporre: a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.”;
Spiegazione.
Se il giudice ravvisa che il prezzo di vendita dell’immobile, determinato in base all’art. 79 del citato DPR, è palesemente inadeguato rispetto all’entità ed alle condizioni del bene, può nominare un consulente perché proceda alla stima dell’immobile ed eventualmente modificare la base d’asta.
Inoltre, su richiesta dell’agente di riscossione, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle condizioni del bene messo all’asta e svolga eventualmente le funzioni di custode del bene stesso.
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.”
Spiegazione:
In base al nuovo comma 2-bis, se il giudice nomina un esperto per stimare il bene pignorato, e quindi le operazione di vendita sono inevitabilmente ritardata, il pignoramento non perde efficacia anche se sono trascorsi 200 giorni dall’esecuzione del pignoramento, in deroga quanto dispone lo stesso articolo 53.
k) all’articolo 85, comma 1, le parole: “minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede” sono sostituite dalle seguenti: “ prezzo base del terzo incanto”.
Spiegazione.
Se anche la terza asta va deserta l’immobile viene assegnato allo Stato al prezzo base che era stato fissato per la terza asta.