Valida la notifica alla pec professionale di atti estranei all’attivita’ del destinatario

Valida la notifica alla pec professionale di atti estranei all’attivita’ del destinatario

E’ valida la notifica di un atto eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) professionale del destinatario anche se riguarda fatti che estranei alla propria attività.

Lunedi 27 Gennaio 2025

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1615/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025.

IL CASO: La vicenda origina da un giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello per la dichiarazione dell’efficacia in Italia di una sentenza di nullità di un matrimonio concordatario.

A seguito dell’eccezione di nullità dell’atto introduttivo formulata dai convenuti per il mancato rispetto del termine a comparire, la Corte di Appello, dopo averne disposto il rinnovo, dichiarava l’estinzione del giudizio, ritenendo che l’attore aveva provveduto irritualmente alla notifica in quanto l’atto era stato inviato ad una persona fisica a mezzo pec presso un indirizzo che non aveva dimostrato essere inserito negli appositi elenchi, in violazione dell’art. 3 bis della legge n° 53/94 (introdotto con D.L. n° 179/12, convertito con legge n° 221/12 e modificata con legge n° 228/12).

Avverso la decisione della Corte di Appello, l’attore, proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra i motivi dell’impugnazione, la violazione degli artt. 3 bis e 3 ter, l. n. 53/94, 16 ter d.l. n. 172/201, per avere i giudici territoriali affermato, erroneamente, che incombeva su di lui l’onere di dimostrare che l’indirizzo pec della parte convenuta fosse presente nei pubblici registri.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, ha osservato che come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità:

1. dopo l’istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021);

2. relativamente al domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024).

Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, in virtù dei suddetti principi giurisprudenziali la notifica dell’atto di citazione in rinnovazione è corretta. Infatti, nella relata di notifica il difensore ha indicato, a norma del suddetto art. 3 bis, c.5, l’indirizzo risultante dal pubblico elenco INIPEC, cui la notifica è stata regolarmente eseguita.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 1615 2025

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