Usufrutto, rendite e pensioni: aggiornati i coefficienti per il 2017

Ministero dell'Economia e delle Finanze: decreto 23 dicembre 2016.
A cura della Redazione.
Usufrutto, rendite e pensioni: aggiornati i coefficienti per il 2017

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2016 il decreto di adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

Lunedi 2 Gennaio 2017

Il nuovo decreto Decreto Ministeriale recepisce l'aggiornamento del tasso di interesse legale per il 2017 che ha toccato il minimo storico dello 0,1%.

Il valore del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1000 volte l'annualità.

La tabella dei coefficienti per il calcolo dell’usufrutto è stata aggiornata con i nuovi valori ed è disponibile in questa pagina.

Risorse correlate:

Di seguito il testo del decreto ministeriale:


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2016


Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a
vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro
sulle successioni e donazioni. (16A08982)
(GU n.305 del 31-12-2016)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO


Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Visto il decreto del 7 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 1000 volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 1000 volte l'annualita'.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017.


Roma, 23 dicembre 2016

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella

Il ragioniere generale dello Stato: Franco


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