La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26441 del 20/12/2016 si pronuncia in merito alla annullabilità di un verbale di contestazione privo degli estremi del decreto prefettizio.
Lunedi 2 Gennaio 2017 |
Nel caso de quo, il Tribunale, in riforma della sentenza del G.d.P., rigettava l'opposizione proposta da P. avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico lungo la strada provinciale.
Il Tribunale, in particolare, nel motivare il provvedimento aveva ritenuto, tra l'altro, che non integrava violazione del diritto di difesa la mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di individuazione della strada, su cui era stata rilevata l'infrazione, tra quelle extraurbane nelle quali era consentito l'utilizzo di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.
L'opponente propone ricorso per Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione, che integrava un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, e non una mera irregolarità formale.
La Suprema Corte, nel ritenere fondata la doglianza, ribadisce principi già enunciati in materia, per cui
il provvedimento del prefetto, di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l'uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario;
la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione;
pertanto, visto che il verbale di contestazione non contiene l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale è autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la causa è decisa nel merito, con il rigetto dell'appello.
Cassazione civile Sez. VI - 2 Sent. n. 26441 del 20/12/2016