Cassazione civile Sez. VI - 2 Sent. n. 26441 del 20/12/2016

Cassazione civile Sez. VI - 2 Sent. n. 26441 del 20/12/2016
Lunedi 2 Gennaio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

    REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12990/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BARRELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSELLA OPPO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE ARBOREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 4, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO MICALIZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNA MARIA URRU, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 656/2014 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI;

udito l'Avvocato Rossella Oppo difensore del ricorrente che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento;

udito l'Avvocato Anna Gennaro per delega dell'Avvocato Giovanna Maria Urru difensore del resistente, che si riporta al controricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che P.S. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Oristano, depositata il 27 novembre 2014 e notificata il 24 febbraio 2015, che, in riforma della sentenza del G.d.P. di Terralba n. 39 del 2013, ha rigettato l'opposizione proposta dal predetto P. avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Arborea in data 10 novembre 2008, per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico lungo la strada provinciale n. 49; che, per quanto ancora di rilievo, il Tribunale ha ritenuto che non integrava violazione del diritto di difesa - peraltro denunciata solo genericamente - la mancata indicazione, nel verbale di contestazione, del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui era stata rilevata l'infrazione tra quelle extraurbane nelle quali era consentito l'utilizzo di dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, e che non era sindacabile la scelta della pubblica amministrazione, di includere determinate strade o tratti di strada, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. C e D, tra quelli nei quali è consentita la rilevazione a distanza, essendo il controllo giurisdizionale limitato alla verifica della rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quanto indicato dal legislatore;che non si era formato il giudicato sul rigetto degli ulteriori motivi di opposizione, sui quali il Giudice di pace non aveva pronunciato, avendoli ritenuti assorbiti;che era inammissibile, in quanto nuova, la contestazione riguardante l'asserita impossibilità di individuare dalle fotografie il veicolo che aveva commesso l'infrazione; ...

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