La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 19348 del 7 luglio 2021 affronta la questione dell'efficacia sul giudizio di divorzio su domanda congiunta della successiva revoca del consenso da parte di uno dei coniugi.
Venerdi 9 Luglio 2021 |
Il caso: la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello proposto da Tizio nei confronti della sentenza del Tribunale di Verona, che aveva accolto il ricorso di divorzio da lui proposto congiuntamente alla moglie, nonostante che egli non avesse sottoscritto il verbale e avesse voluto revocare il proprio consenso.
Per la Corte distrettuale, nel confermare la decisione di primo grado, escludeva che il consenso all'accordo fosse revocabile separatamente da ciascuno dei due coniugi che avevano presentato il ricorso congiunto, in ogni tempo o quanto meno sino alla sottoscrizione del verbale di udienza.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, che i giudici di appello non si erano pronunciati sulla dedotta assenza del presupposto di una «domanda congiunta».
La Suprema Corte, nel ritenere infondata la censura, osserva che:
a) per orientamento costante qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e dagli interessi dei figli minori;
b) a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose
c) pertanto, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta:
- irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio;
- inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.