Il debitore a garanzia del credito rilascia un assegno senza data: azioni esperibili dal creditore

Il debitore a garanzia del credito rilascia un assegno senza data: azioni esperibili dal creditore

E’ abbastanza frequente che, nell’ambito dei rapporti commerciali, il debitore a garanzia dell’obbligazione assunta rilasci al creditore degli assegni senza data e/o senza l’indicazione del luogo di emissione.

In questi casi che valore hanno gli assegni privi della data e del luogo di emissione?

La questione è stata affrontata, di recente, dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19051/2021, depositata in data 6 luglio 2021.

Venerdi 9 Luglio 2021

IL CASO: La vicenda riguarda il ricorso promosso da un creditore avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello, in accoglimento del gravame avverso la sentenza di primo grado proposto dal debitore, aveva rigettato la domanda formulata dal primo innanzi al Tribunale, avente ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto originario al pagamento di una somma a titolo di restituzione del mutuo a quest’ultimo erogato.

Secondo i giudici della Corte territoriale, gli assegni rilasciati a garanzia dall’originario convenuto non potevano integrare la promessa di pagamento, in quanto privi di data e luogo di emissione ed era onere del mutuante fornire la prova dell’esistenza del mutuo e dell’erogazione della relativa somma. Cosa che nel caso esaminato non era avvenuta.

Pertanto l’originario attore, ritenendo errata la decisione della Corte di Appello, avendo quest’ultima affermato che l'assegno privo di data emesso a favore di un beneficiario a titolo di garanzia sia inidoneo a valere quale riconoscimento di debito o promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ, proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, 1343 e 1988 cod. civ..

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione all’attore originario e nell’accogliere il ricorso con rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, ha ribadito il consolidato principio di diritto, al quale i giudici di merito si dovranno attenere, secondo cui “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando, di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto”.

Secondo i giudici di legittimità, se è vero che l’emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, è altrettanto vero, al contrario, che il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno «apre la via alla (sostitutiva e residuale) qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento» (così, in motivazione, Cass. 24/10/2019, n. 27370; v. tra le altre, Cass.24/05/2016, n. 10710; Cass. 15/09/1998, n. 9181; Cass.19/04/1995, n. 4368).

Allegati:

Cassazione civile ordinanza n.19051 2021

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