Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
Giovedi 8 Luglio 2021 |
In tal senso si è espressa la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 25706 del 6 luglio 2021.
Il caso: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma confermava la condanna di Tizio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società Alfa s.r.l., dichiarata fallita; mentre riduceva ad anni due di reclusione la pena inflitta.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la violazione degli artt. 159 e 160, comma 2 e 3 cod. proc. pen. : l'imputato era irreperibile e la Corte d'Appello non ha espletato nuove ricerche prima della notifica della citazione dell'imputato in appello.
Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto rileva quanto segue:
a) a mente dell'art. 160, coma 2, cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado;
b) pertanto, ai fini della citazione per il giudizio di secondo grado, la Corte di appello deve disporre nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. e, all'esito, emettere decreto di irreperibilità nelle forme previste dal medesimo articolo.
c) la Corte di appello di Roma non ha provveduto in tal senso e pertanto si è prodotta una nullità che invalida il giudizio e la sentenza di secondo grado.