Divorzio congiunto: nessuna improcedibilità se si revoca il consenso

Divorzio congiunto: nessuna improcedibilità se si revoca il consenso

Che succede se dopo il deposito della domanda di divorzio congiunto, all’udienza presidenziale uno dei due coniugi  revoca il consenso prestato? La domanda è improcedibile?

Giovedi 2 Agosto 2018

La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19540/2018, pubblicata il 24 luglio scorso.

Secondo i giudici di legittimità, la revoca unilaterale del consenso è inammissibile in quanto la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale,  esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come sommatoria di distinte volontà, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da entrambi i coniugi e pertanto non impedisce al Giudice,  a differenza di quello  che accade per la separazione, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio.

IL CASO:

La vicenda esaminata dagli Ermellini nasce  dal ricorso promosso dal marito  avverso  la sentenza della Corte di Appello che   aveva rigettato il gravame proposto da quest’ultimo  contro   la decisione  di prime cure con la quale era stata giudicata  improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civile del matrimonio, in quanto la moglie all’udienza di comparizione aveva revocato il consenso.

Il ricorrente deduceva, fra l’altro, la  violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 898/1970,  sostenendo che la Corte territoriale aveva  errato nel  ritenere ammissibile la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta di divorzio, non considerando  che, a differenza di quanto accade in tema di separazione consensuale, la stessa non impedisce l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non comporta il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, a meno che la domanda non costituisca il frutto di errore, violenza o dolo.

LA DECISIONE:

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, ha evidenziato che:

Come già affermato in altri arresti della stessa Corte di legittimità,  in tema di divorzio congiunto  l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta al controllo del tribunale che ha pieni poteri, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l’interesse dei figli minori.

Di conseguenza, la revoca del consenso di uno dei coniugi non assume rilevanza rispetto al primo profilo, in quanto il ritiro non preclude al tribunale l’accertamento della esistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è inammissibile sotto il secondo dal momento che la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come sommatoria di distinte volontà, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da entrambi i coniugi (Corte di Cassazione, Sezione VI, 10 febbraio 2018, n. 10463; Corte di Cassazione, Sezione I, 8 luglio 1998, n. 6664).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018

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