Cassazione civile Sez. VI - 1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018
Giovedi 2 Agosto 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11966/2017 R.G. proposto da:

F.P.P., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni D'Orsogna, con domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Paola D'Innocenzo;

- ricorrente -

contro

R.G.A.;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 495/17 depositata il 27 marzo 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018 dal Consigliere Guido Mercolino.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato che F.P.P. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 27 marzo 2017, con cui la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa il 30 luglio 2015 dal Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con R.G.A., rilevando che all'udienza di comparizione dei coniugi la donna aveva revocato il consenso precedentemente prestato;

che la R.G. non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta di divorzio, senza considerare che, a differenza di quanto accade nella separazione consensuale, la stessa non impedisce l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non comporta il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, a meno che la domanda non costituisce il frutto di errore, violenza o dolo; ...

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