La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29538 del 24 ottobre 2023 torna ad occuparsi della operatività delle nozioni di caso fortuito e sinistro stradale, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni promossa dal terzo terasportato.
Venerdi 27 Ottobre 2023 |
Il caso: Tizio esperiva azione diretta verso l’assicuratore del veicolo per la “RCA” e la conducente dello stesso, Mevia, a bordo del quale egli viaggiava, in relazione ad un sinistro di cui era stato vittima, consistito nella chiusura di una mano, nello sportello della vettura, ad opera di altro passeggero della stessa, Sempronia.
Il tribunale rigettava la domanda attorea, in difetto di prova del nesso causale tra il danno e la condotta della conducente, con decisione che veniva confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame esperito dall’attore soccombente.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 cod. civ. e 141 cod. assicurazioni, in quanto il Tribunale ha erroneamente escluso la responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro evocando il caso fortuito.
Per il ricorrente, infatti, il “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del conducente – e della sua compagnia assicuratrice, evocata in giudizio ex art. 141 cod. assicurazioni – per danni subiti dal terzo trasportato, non potrebbe consistere nel “fatto del terzo” (diverso dalla vittima del sinistro), ovvero in una condotta umana, dovendo consistere in un evento di tipo naturalistico, essendo il caso fortuito “sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico.
Per la Cassazione la doglianza è infondata:
a) la giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad azioni esercitate a norma dell’art. 141 cod. assicurazioni, ha dato rilievo, quale causa esonerativa della responsabilità, e “sub specie” di “caso fortuito”, alla incidenza di fattori non solo naturali, ma anche umani;
b) in ogni caso, deve escludersi che il presente sinistro potesse rientrare tra quelli per i quali è prevista l’azione “diretta” ex art. 141 cod. assicurazioni, essendosi affermato che “la tutela rafforzata così riconosciuta” al terzo trasportato “presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile” (Cass. Sez. Un., sent. n. 35318 del 2022, cit.);
c) nell’ipotesi che occupa, invece, il sinistro ha visto il coinvolgimento di un solo veicolo.