Sospensione della prescrizione per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna di appello.
Con un comunicato pubblicato sul sito il 25 ottobre, il Ministero della Giustizia ha reso noto che si ritorna alla prescrizione sostanziale prevista dalla Riforma Orlando del 2017, seppur con talune modifiche.
Il testo emendato è stato trasmesso alla Commissione giustizia della Camera e si compone di un unico articolo, la cui lettera a) introduce l'art. 159-bis cod. pen., rubricato Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna.
“Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale. Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma sono prolungati per il tempo relativo a tale causa.
Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere altresì quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l’imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e S-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell’articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello”.
In conseguenza nel nuovo testo:
- all’articolo 160, primo comma, le parole: “e il decreto di citazione a giudizio” sono sostituite dalle parole: “il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna” ;
- all’articolo 161, secondo comma, le parole “e 640-bis”, sono sostituite dalle parole: a, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero I, e secondo comma, 612-bis e 640-bis,”;
- l’articolo 161-bis del codice penale è abrogato.