Terzo trasportato: ai fini risarcitori prevale la qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato

Terzo trasportato: ai fini risarcitori prevale la qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11246 del 6 aprile 2022 riconosce il diritto al risarcimento integrale dei danni patiti nel sinistro stradale dal terzo trasportato che sia anche proprietario del veicolo, anche se ha affidato il veicolo a soggetto sprovvisto di patente e in stato di ebbrezza.

Lunedi 11 Aprile 2022

Il caso: Tizio conveniva in giudizio la Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, in qualità di terzo trasportato sull’autovettura di sua proprietà condotta da Mevio, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi allorquando, durante il trasporto in ospedale di esso attore, l’autovettura, “sbandava uscendo di strada”.

Si costituiva la Compagnia di assicurazioni, che contestava la fondatezza della domanda attorea: il Tribunale, in accoglimento delle richiesta della società convenuta, autorizzava la chiamata in causa di Mevio e disponeva la riunione con altro giudizio promosso dalla Assicurazioni S.p.A. contro Tizio per la declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa della r.c.a. inter partes.

Il tribunale quindi rigettava la domanda dell’attore, reputando inefficace la copertura assicurativa per aver il danneggiato assicurato affidato consapevolmente la conduzione dell’autovettura a soggetto non idoneo alla guida.

La Corte d'Appello, adita da Tizio, condannava l’appellata Assicurazioni spa al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'appellante, che liquidava in euro 144.165,45, oltre accessori.

La Corte territoriale rilevava che:

a) in forza dei principi del diritto europeo, ai fini risarcitori sussisteva prevalenza della qualità di vittima del sinistro su quella di assicurato e, ai fini della copertura assicurativa, era “irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo”;

b) il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato proprietario, che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del danno, salva, ovviamente la necessità di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c.”; c) nel caso di specie, le emergenze probatorie non consentivano di ravvisare un concorso di colpa di Tizio.

La Assicurazioni spa ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, in merito alla posizione del terzo trasportato chiarisce quanto segue:

1) nel caso in esame vengono in rilievo la direttiva 2009/103/CE e le sentenze della Corte di giustizia: 30 giugno 2005, in causa C-537/03 “Candolin”; 9 giugno 2011, in causa C-409/09, “Lavrador”; 1° dicembre 2011, in causa C-442/10, “Churchill Insurance/Wilkinson”: l’applicazione sistematica, nella fattispecie, di tale giurisprudenziale sovranazionale si traduce nel principio per cui la clausola che escluda, aprioristicamente, nei confronti del danneggiato-assicurato, il diritto alla copertura assicurativa – per il caso in cui sia apprezzata, in fatto, la sussistenza, ai sensi dell’art. 1227 c.c., di relativo concorso di colpa – è a questi inopponibile, tenuto conto che alla legislazione nazionale è consentito non già di escludere ipso iure, bensì conformare, proporzionalmente, il quantum del diritto al risarcimento del danno, in forza delle regole della responsabilità civile;

2) pertanto il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” si applica anche in favore dell’assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente;

3) viene ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, e tanto, a prescindere dal rilievo per cui l’assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il veicolo non era assicurata a tal fine, oppure che fosse convinto che essa fosse assicurata, oppure ancora che si sia posto o non si sia posto domande a tale riguardo.

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