E’ legittima la notifica da parte dell’Inps della cartella di pagamento al chiamato all’eredità per debiti contributivi del defunto in pendenza della procedura di liquidazione dei beni ereditari nel caso in cui vi è accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario.
Lunedi 6 Marzo 2017 |
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1698/2017 depositata il 23 gennaio 2017.
Nel caso trattato dai Giudici di legittimità, l’Inps notificava al chiamato dall’eredità, che aveva accettato con il beneficio dell’inventario, una cartella di pagamento per contributi non pagati dal de cuius. Il chiamato proponeva opposizione innanzi al Tribunale.
Il gravame veniva accolto e avverso la sentenza di primo grado, l’Inps proponeva appello. La Corte di Appello accoglieva l’impugnazione. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il chiamato all’eredità, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 506 cpc, in quanto il divieto ivi previsto di instaurare durante la procedura concorsuale di liquidazione azioni esecutive non consentiva all’Ente Previdenziale di notificare la cartella di pagamento ai chiamati all’eredità che avevano accettato con il beneficio dell’inventario.
I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza in commento hanno osservato che:
1. secondo il consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la cartella di pagamento, nell’ambito della riscossione mediante ruolo, svolge una funzione analoga a quella dell’atto di precetto. Infatti essa, al pari di quest’ultimo, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo che, come previsto dall’art. 49 del D.P.R. N. 602 del 1973 , è rappresentato dal ruolo;
2. la cartella di pagamento è parificabile all’atto di precetto non essendo un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, pertanto non rientra nel divieto previsto dall’art. 506 cpc il quale riguarda gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti diretti all’accertamento del credito;
3. l’art. 506 cpc che vieta di promuovere procedure individuali in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità accettata con il beneficio dell’inventario riguarda solo le procedure esecutive e non esclude che i creditori possano promuovere le opportune azioni di accertamento e di condanna nei confronti degli eredi, potendo avere l’interesse di procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo;
4. il titolo giudiziale ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell’eredità accettata con il beneficio dell’inventario;
5. e’ onere del soggetto chiamato all’eredità e nei cui confronti la notificazione è stata eseguita opporsi per resistere alla pretesa dell’ente previdenziale.
Sulla scorta delle suddette osservazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il seguente principio di diritto: “la cartella di pagamento con la quale l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non e' un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto; ne consegue che la sua notificazione all'erede in pendenza della procedura di liquidazione dell'eredità con beneficio d'inventario non cade nel divieto previsto dall'articolo 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dall'articolo 498 c.c., comma 3".