La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4949 del 2 febbraio 2017 chiarisce quando devono essere applicati i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (già dm n. 120/2012).
Mercoledi 8 Marzo 2017 |
Il caso: nell'ambito di un procedimento di reclamo proposto da una società fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - ove il Fallimento era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato - definito con sentenza del 22 novembre 2011, la Corte di Appello, con successivo decreto del 5 giugno 2012 liquidava al legale del Fallimento i compensi per l'attività professionale svolta in misura pari ad Euro 550,00, pari alla metà dell'importo complessivo di Euro 1.100 (di cui 300,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari).
Avverso il decreto di liquidazione il legale proponeva opposizione: con ordinanza del febbraio 2013 il Consigliere delegato della Corte d'Appello, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avvocato, riconosceva alla predetta la maggior somma di Euro 1.125,00 oltre oneri accessori legali, ivi inclusi quelli fiscali; tuttavia, nel liquidare la suddetta somma, faceva applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, e ciò in ragione della previsione dell'art. 41, trattandosi di attività di liquidazione successiva all'entrata in vigore del decreto.
Avverso tale provvedimento propone ricorso il legale, lamentando che il provvedimento impugnato aveva erroneamente fatto applicazione per la liquidazione dei compensi maturati dalla ricorrente delle previsioni di cui al D.M. n. 140 del 2012, in evidente violazione del principio di irretroattività della norma sopravvenuta.
Infatti, l'attività professionale svolta dalla ricorrente nell'interesse della curatela fallimentare si era esaurita con la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello del 22/11/2011 con la quale era stato rigettato il reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa del fallimento.
Di conseguenza è a tale momento che occorre guardare per stabilire i criteri in base ai quali procedere alla liquidazione dei compensi maturati dalla ricorrente, sicchè in relazione alla suddetta data è evidente che debbano trovare applicazione le tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004.
Per la Cassazione il motivo è fondato e rileva che:
è errato ritenere di poter fare applicazione nel caso di specie del D.M. n. 140 del 2012, art.41, posto che, sebbene la norma de qua preveda che le sue disposizioni si applichino alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, la nozione di liquidazione alla quale deve aversi riguardo è unicamente quella giudiziale, adottata all'esito del procedimento nel corso del quale risulta essere stata svolta l'attività difensiva, e non anche alle diverse liquidazioni che intervengano all'esito di procedimenti nei quali si contesti la correttezza della liquidazione a suo tempo effettuata;
le Sezioni Unite peraltro hanno chiarito che l'art. 41 deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (Cass. S.U. n. 17405/2012);
tale soluzione che ha poi trovato conferma nella successiva giurisprudenza (cfr. Cass. n. 241/2016; Cass. n. 2322/2015; Cass. n. 13199/2014), che impone di ritenere che il presupposto per l'applicazione dei nuovi parametri debba ricollegarsi, oltre che all'intervento della liquidazione in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato D.M. n. 140 del 2012, anche alla ulteriore circostanza che alla stessa data, il professionista non abbia ancora completato la propria prestazione professionale;
nel caso de quo, l'intervenuta definizione al novembre del 2011 del processo per il quale era stato conferito incarico all'avvocato e l'assenza di ulteriore attività difensionale in data successiva, implica che la liquidazione dei compensi debba avvenire sulla scorta delle previsioni tariffare di cui al previgente DM n. 127/2004.
Cass. civile Sez. II Ordinanza del 27/02/2017 n.4949